Il difficile equilibrio tra giustizia e politica

18.06.2020 14:30

Su un tema che continua ad essere di grande attualità e delicatezza, ma che viene spesso affrontato in termini superficiali o strumentali, un contributo di grande interesse è offerto su La Stampa del 18 giugno 2020 da Giuseppe Maria Berruti, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura, oggi Commissario della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa alla CONSOB.

Nel 1993, in piena sindrome Mani Pulite, il Parlamento tolse l’autorizzazione a procedere da parte del giudice nei confronti dei parlamentari. Apparve questa la risposta a una esigenza di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Soprattutto a una domanda di giustizia sostanziale, cioè a dire libera dalla razionalità dei percorsi giuridici troppo formali. Fu un errore storico. Che ne sta producendo altri.
La Costituzione non aveva inteso dare vita a un privilegio gratuito, ma a una guarentigia. A una funzione, cioè, coerente con la centralità del Parlamento il cui presupposto è la sua integrità. Solo l’elettore può dare o togliere la posizione di parlamentare. E l’indipendenza tra i poteri dello Stato imponeva, secondo lo spirito costituente, che la valutazione dell’opportunità di un procedimento fosse rimessa a ciò che si definiva un fumus. Una percezione, tutta politica, di possibile intento extragiudiziario del magistrato. Questa guarentigia non poteva che dividere, ogni volta che fosse stata applicata. Ma la Costituzione scontava la divisività per conservare la democrazia parlamentare. Lasciando alla politica, alla fine, di decidere sulla sorte, appunto politica, del parlamentare oggetto di richiesta di autorizzazione.
Oggi l’indagine non deve essere autorizzata. L’arresto invece, a indagine evidentemente in corso e in stato tale da imporre valutazioni, e ogni altra misura limitativa della libertà personale, debbono esserlo. Si è dato vita a uno strano meccanismo, nel quale, essendo legittima l’indagine, si dovrebbe entrare nel tecnicismo della cattura e valutarne, in luogo del giudice, l’opportunità contingente. Opportunità sempre opinabile. Una follia. Figlia dell’errore commesso nel 1993. Ma anche della mancata riflessione da parte dei magistrati sulla responsabilità culturale che il testo nuovo dell’art. 68 impone a chi indaga su uomini e donne del Parlamento.
Il cambiamento della norma intendeva togliere solo una diseguaglianza. Non certo mettere nella mani dell’inquirente la relazione di forza di cui il Parlamento vive. Il nuovo testo dell’art. 68 avrebbe richiesto anche dai magistrati una riflessione sulla delicatezza estrema della richiesta di cattura di un parlamentare. Essa cambia, o può cambiare, la realtà di un’assemblea, di una compagine di governo. Dunque cambia la politica. E cambiare la politica, se pure nel concreto della Storia è un effetto che può derivare dai processi, non è una attribuzione della magistratura.
La riflessione non vi è stata. Le catture sono richieste con lo stesso standard di ragionamento adoperato nei confronti del cittadino comune. Il quale non è depositario del potere di fare le leggi e di fare i governi. Sono richieste senza la considerazione, politica nel senso più alto e nobile, della ricaduta generale. Il mito della giustizia cieca, duro a morire per quanto antistorico. E per quanto, appunto, mito.
La frase «non siamo i passacarte delle procure», pronunciata ogni tanto da politici in disaccordo sulla richiesta di arresto, è ruvida. Ma esprime un concetto costituzionale ruvido. Il Parlamento che decide in sede di articolo 68 non è un giudice. E’ il Parlamento. E le sue valutazioni debbono essere politiche. Perché la Costituzione, la vita associata dentro il suo patto, le regole di questa vita associata, sono politica.
Ma questo portato della logica di una democrazia parlamentare non è facile da cogliere. Da parte di un’opinione pubblica che si schiera sempre in modo sostanzialista: colpevole o innocente, senza processo, ma nella loquace confusione delle convenienze delle forze politiche.
La feroce balcanizzazione dei magistrati viene da questi errori. La debolezza di un Csm eletto nella quota giudiziaria sulla base delle diverse legittime appartenenze, e nella quota cosiddetta laica da parte del Parlamento e perciò legittimamente portato a valutare le nomine sotto un profilo, almeno, di contiguità culturale, sono una conseguenza ovvia. Si è scoperto, niente meno, che le grandi nomine sono frutto di patti. Dunque di pressioni, di valutazioni contrapposte e di accordi. Si è scoperto che governare un ufficio giudiziario può avere ricadute percepite come immediatamente politiche.
Si immaginano rimedi come la limitazione della discrezionalità del Consiglio. Come se l’indipendenza della magistratura non fosse connessa alla discrezionalità del suo governo autonomo. Le cui deviazioni vanno impedite con il controllo sociale. Con la trasparenza dei percorsi. Con la chiarezza dei controlli disciplinari.
L’Italia è chiamata a grandi cambiamenti. Tra i quali quelli che attengono alla affidabilità del suo sistema giudiziario. E’ un’occasione per avvocati e magistrati, oltre che per la politica, per riparare ai ritardi.

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