Convertito definitivamente in legge il decreto su reddito di cittadinanza e pensioni

28.03.2019 19:13


Nella serata di ieri, 27 marzo, l’Aula del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 1018-B, conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Di seguito, le ulteriori novità apportate al testo del decreto-legge.

Valorizzazione punteggio ai fini del concorso

Il comma 7-bis dell’art. 14 prevede la valorizzazione del servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione in occasione del primo concorso (ordinario) che sarà bandito ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 59/2017 per la scuola secondaria di I e II grado: la norma prevede che sul punteggio complessivo da assegnare il 40% sia destinato ai titoli di cui la metà riservata ai titoli di servizio.

Aumento importo finanziabile ai fini del TFS

La modifica apportata al comma 7 dell’art. 23 comporta che la somma finanziabile è di € 45.000 e non più di € 30.000. Si ricorda che possono presentare richiesta di finanziamento i soggetti cui è liquidata la pensione “quota 100”, nonché coloro che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del decreto stesso, al trattamento di pensione con le regole della “legge Fornero” (art. 24, decreto-legge 201/2011).

Nessun limite di età per il riscatto della laurea

Il decreto introduce una nuova modalità di riscatto degli studi universitari. L’art. 20 prevede (in via sperimentale,  per il triennio 2019-2021) che gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possano riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative. Può essere riscattato l’intero periodo ovvero singoli periodi.

L’agevolazione consiste nella possibilità di detrazione fiscale per detti soggetti di un importo pari al 50% con una ripartizione in cinque quote annuali di pari importo. Il versamento, inoltre, per il riscatto dell’onere può essere effettuato in unica soluzione oppure in un massimo di 120 rate mensili (ciascuna di importo non inferiore a € 30,00), senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Il decreto prevede che il riscatto sia consentito solo per i periodi da valutare con il sistema contributivo.

Il testo definitivo, modificato rispetto a quello originario ha eliminato il limite dei 45 anni entro cui richiedere il riscatto e specificato che tali periodi sono parificati a “periodi di lavoro”