Cessazioni dal servizio, diramata una nota di chiarimenti del MIUR

30.12.2015 15:48

In tema di cessazioni dal servizio il MIUR ha diramato una nota di chiarimenti che è stata anche oggetto di discussione nell'incontro con i sindacati svoltosi martedì 29 dicembre. Questi i punti toccati nella nota:

- IV e VI Salvaguardia: l'art. 1, comma 264, della legge di Stabilità 2016 ha finalmente risolto il problema di coloro che erano titolari della quarta e sesta salvaguardia. Viene consentito al personale che ha ricevuto la certificazione dell'INPS di cessare dal servizio, a partire dal 1° gennaio 2016, percependo la pensione dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Gli interessati devono presentare la domanda di cessazione alla propria scuola in modalità cartacea al fine dell'inserimento al SIDI per la successiva convalida. Resta comunque per loro possibile esercitare il diritto di essere collocati in pensione non immediatamente ma con decorrenza 1° settembre 2016.

- Opzione donna: l'art. 1, comma 281, della Legge di Stabilità 2016 ne ha disposto la proroga al 31 dicembre 2015. Pertanto le lavoratrici che possono far valere al 31 dicembre 2015 un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi e un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, potranno conseguire il diritto a pensione a condizione che optino per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo. Tali lavoratrici, per accedere alla pensione dal 1° settembre 2016, potranno presentare istanza di dimissioni on line tramite il sistema POLIS a decorrere dal 15 gennaio ed entro il 15 febbraio 2016.

- VII Salvaguardia: l'art. 1, comma 265, lett. d) ha aperto un'ulteriore possibilità di accedere al trattamento pensionistico, con i requisiti "pre-Fornero", esclusivamente per coloro che fruiscono del congedo per l'assistenza, ex art. 42 D.lvo 151/2001 e che perfezionino i requisiti entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge Fornero (28 dicembre 2011). Così come per le precedenti salvaguardie, le richieste della fruizione del beneficio devono essere inviate alle Direzioni Territoriali del Lavoro entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità con le procedure previste dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 14 febbraio 2014 nonché da eventuali ulteriori indicazioni dello stesso ministero.