Contrattazione integrativa: il rischio di rinfocolare diatribe

06.04.2011 11:53

Il ministro Brunetta è intervenuto nuovamente, dopo la circolare 7/10 e la lettera circolare 1/11, sulle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva contenute nel decreto legislativo 150/09, inviando a tutte le amministrazioni statali la lettera circolare 7 del 5.4.2011 con la quale si forniscono ulteriori indicazioni in merito all’applicabilità delle suddette norme.

In primo luogo la lettera circolare 7/11 conferma che risultano pienamente operativi ed attuabili le disposizioni relative agli obblighi di cessazione di efficacia e di adeguamento, a partire dal 1°.11.2011 dei contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (15.11.2009).

E’ riaffermato, poi, il vincolo dell’adeguamento dei contratti integrativi sottoscritti dopo tale data ed in via transitoria ai soli principi enunciati dal Titolo III del decreto legislativo 150/09; alla ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva; agli strumenti finalizzati a premiare il merito e la professionalità, confermando quindi le indicazioni operative fornite con la circolare 7 del 13.5.2010, nei termini chiariti con la lettera circolare 1 del 17.2.2011, in ordine all'applicazione - a seguito della sottoscrizione lo scorso 4 febbraio dell'Intesa Governo-Organizzazioni Sindacali - degli strumenti di differenziazione retributiva previsti dall'art. 19 del su menzionato decreto legislativo 150.

Tali circolari, afferma poi il nuovo provvedimento, «risultano pienamente applicabili anche a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, considerato che le stesse rientrano tra le "amministrazioni dello Stato"».

Questa affermazione rischia di rinfocolare una diatriba che doveva considerarsi quantomeno sopita dopo importanti decisioni dei giudici del lavoro, la maggior parte delle quali hanno riconosciuto come attività antisindacale il rifiuto di taluni dirigenti scolastici di negoziare alcune delle materie che il CCNL affida alla contrattazione d’istituto; con ogni probabilità i sostenitori intransigenti della linea che assegna al dirigente l’esercizio unilaterale dei poteri di organizzazione ne trarranno lo spunto per avvalorare la correttezza del loro operato.

Il momento avanzato dell’anno scolastico probabilmente renderà meno rilevanti gli affetti di questa nuova sortita del ministro Brunetta. Ma si renderà necessario, prima o poi, giungere ad un punto fermo in merito ai reali riflessi che derivano, in riferimento alla contrattazione integrativa di istituto, dal nuovo testo dell’art. 5 del decreto 165/01 (potere di organizzazione), che la giurisprudenza prevalente sta decisamente delimitando.

A tal fine si conferma quanto mai opportuna la scelta di aprire il “tavolo di confronto” all’ARAN per definire l’accordo quadro sulle relazioni sindacali, anche per porre fine al ripetersi di interventi unilaterali.

In ordine alle modalità del controllo esercitato sulla contrattazione integrativa, la lettera circolare 7/11 ribadisce che sono sottoposti al controllo esterno ex art. 40-bis del decreto 165 - e cioè presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento  della  Funzione Pubblica) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i contratti integrativi delle amministrazioni statali, nonché i contratti integrativi nazionali degli enti pubblici non economici, delle aziende, degli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità.

Si conferma, quindi, l’esclusione dal predetto controllo degli accordi a livello di istituzione scolastica, come già precisato dalla circolare 7/10.

Tali contratti integrativi rimangono comunque soggetti al complesso dei controlli interni nonché agli oneri di pubblicazione e di comunicazione descritti sempre dalla suddetta circolare 7/10.

Riguardo agli oneri di comunicazione all'ARAN e al CNEL, si precisa che il testo contrattuale da inoltrare a tali soggetti è quello stipulato in via definitiva, positivamente certificato dagli organi interni all'ente deputati al controllo.