Conciliazione presso le "direzioni provinciali del lavoro". Fase transitoria: prime istruzioni operative

01.12.2010 17:52

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare 11/I/0003428/MA002.A001 del 25.11.2010 con la quale è regolata la fase transitoria di applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 183/10 - in vigore dallo scorso 24 novembre - in materia di conciliazione presso le "direzioni provinciali del lavoro" (nuove disposizioni con le quali, in primis, il tentativo obbligatorio di conciliazione, dopo una "presenza" di oltre dieci anni, torna ad essere facoltativo).

La suddetta circolare precisa, tra l'altro, che relativamente ai tentativi di conciliazione già promossi dai pubblici dipendenti - per i quali era prevista la costituzione di appositi collegi costituiti ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 165/01 - si prospettano le seguenti eventualità:

  • nel caso di collegio già costituito e operante alla data del 24 novembre, il presidente dovrà comunicare alle "parti" che il collegio medesimo (per effetto dell'abrogazione dell'art. 66 del decreto legislativo 165/01) cessa la propria attività;
  • se la controversia non risulta ancora portata all'esame del collegio (pur essendo stato già richiesto il tentativo di conciliazione secondo il vecchio rito e i componenti designati o in corso di designazione alla data del 24 novembre)  dovrà essere comunicato alle "parti" che non è più possibile applicare la vecchia procedura;
  • limitatamente alle controversie per le quali sia stato richiesto il tentativo di conciliazione, ma per le quali non sia stata completata alla data del 24 novembre la fase preliminare di costituzione del collegio (perché, ad esempio, mancante la designazione del componente di parte pubblica), sarà necessario informare gli interessati del mutamento della procedura e che, qualora lo si ritenga opportuno, il tentativo sarà svolto con le novellate norme avanti alla commissione provinciale di conciliazione;
  • le richieste di costituzione del collegio di conciliazione ai sensi degli abrogati artt. 65 e 66 decreto legislativo 165/01, presentate dopo il 24 novembre, dovranno invece essere archiviate, avvertendo i ricorrenti della necessità - ove intendessero avvalersi della nuova procedura facoltativa di conciliazione - di presentare la domanda seguendo il nuovo rito, definito dall'art. 410 del codice di procedura civile (articolo anch'esso modificato dalla recente legge 183).

* * *

Un'ulteriore precisazione in materia.

In riferimento alle richieste di tentativo di conciliazione presentate presso gli Uffici Scolastici Provinciali (tentativi che l'articolo 412-ter del codice di procedura civile consente di svolgere «presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative»), si ritiene che per esse possano continuare a trovare applicazione - sia pure con la nuova natura facoltativa - le procedure regolamentate dagli artt. 135 e seguenti del CCNL 29.11.2007.

In conseguenza, potranno essere svolti, con l'accordo delle "parti", i tentativi di conciliazione già richiesti, così come potranno continuare ad essere proposti nuovi "tentativi" (ferma restando, per questi ultimi - stante il nuovo carattere facoltativo della procedura - la necessità di accettazione da parte dell'amministrazione interpellata).