Personale della scuola che si avvale dei benefici ex lege 104/92 e 68/99: obbligo di documentare i requisiti

19.10.2010 17:41

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6.10.2010, il Decreto n. 165 del 30.7.2010 (entrata in vigore: 21.10.2010) recante disposizioni regolamentari "in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge 104/92 e dalla legge n. 68/99".

Il Decreto è stato emanato "per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'art. 1 del decreto-legge 134/09, convertito, con modificazioni, dalla legge 167/09".

Il Regolamento - predisposto dal MIUR di concerto con i Ministeri "della Salute" e "del Lavoro e delle Politiche Sociali" - riguarda il personale docente, educativo ed ATA che presenta domanda di inserimento in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, per l'assunzione nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato (o con contratto a tempo determinato per supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche) e che si avvalga ovvero chieda di avvalersi, ai fini dell'assunzione stessa, dei benefici della legge 104/92.

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Soggetti interessati

Il personale docente, educativo e ATA iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie permanenti nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, che presenta domanda di inserimento in provincia diversa da quella di residenza o che è già inserito, alla data di entrata in vigore della legge 167/09 (25.11.2009), in provincia diversa da quella di residenza e che si avvale dei benefici della legge 104/92 rispetto:

  • al diritto alla precedenza nell'assegnazione di sede e il diritto alla scelta, ove possibile, della sede più vicina al proprio domicilio (rispettivamente, ex lege 104/92 e successive modificazioni, art. 21 e art. 33, comma 6);
  • al diritto, ai fini dell'assistenza del familiare lavoratore o dell'affidatario di persona con handicap in situazione di gravità a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al domicilio (rispettivamente, ex legge 104/92 e successive modificazioni, art. 33, commi 5 e 7);
  • al diritto alla riserva del posto (ex lege 68/99, art. 3 e art. 18, comma 2);

deve trasmettere agli Ambiti Territoriali Provinciali (ex USP) che gestiscono o che hanno gestito la domanda medesima - entro il 5 novembre 2010 - la certificazione medica, in originale, o in copia conforme.

Ai fini dell'acquisizione della documentazione, nell'ipotesi in cui la stessa sia già in possesso dell'amministrazione scolastica (ovvero sia depositata presso altra pubblica amministrazione), il personale interessato può con dichiarazione sostitutiva - ex lege 241/90, art. 18, comma 2 e successive modificazioni - indicare gli estremi della documentazione.

Nel provvedimento si sottolinea che:

  • il diritto è esercitato in tutte le province di inclusione (diverse da quelle di residenza);
  • il diritto - per gli aspiranti che si avvalgono del diritto alla riserva dei posti - è esercitato rispetto alla sola provincia di effettiva inclusione in graduatoria e non a quelle di coda;
  • l'Amministrazione - qualora il personale interessato trasmetta la certificazione in originale - è tenuta a restituire, su richiesta, detto originale;

gli Uffici hanno l'obbligo di assicurare la riservatezza dei dati personali (ex dlgs 196/03).

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Controlli e sanzioni

Gli Ambiti Territoriali Provinciali possono richiedere, con metodo a campione, ad azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la documentazione (e contestualmente all'INPS competente per territorio) ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di invalidità o di handicap nonché sulla sussistenza della condizioni familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici.

Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti si dà luogo all'immediata sospensione cautelativa dei benefici, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.

In caso di revoca per insussistenza dei requisiti (con contestuale rilievo di elementi di responsabilità per danno erariale), copia del provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per eventuali successive azioni.