Servizio nazionale di valutazione. Rilevazione degli apprendimenti. A.s. 2009/10 - Emanata la C.M. n. 86 del 22.10.2009

22.10.2009 19:08

Il MIUR - con la C.M. n. 86 del 22.10.2009 - detta chiarimenti in merito. In premessa, l'Amministrazione ricorda che l'art. 3, comma 1, lett. b, della legge 53/03 ha assegnato all'INVALSI il compito di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

Al fine di attuare il disposto di tale norma, finalizzato al progressivo miglioramento ed all'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e formazione, è stato poi istituito (ex Dlgs 286/04) il "servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione".

Tra i compiti previsti, assume particolare rilievo, appunto, quello anzidetto delle verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche anche nel contesto dell'apprendimento permanente.

La rilevanza strategica dell'attività dell'INVALSI ha indotto, più volte, il legislatore ad intervenire per potenziare la qualificazione scientifica dell'Istituo medesimo, attribuendo allo stesso ulteriori compiti (ex art. 1, commi da 612 a 615, legge 296/06) e prevedendo (ex lege 176/07, in particolare l'art. 1, comma 5) l'emanazione di un'apposita direttiva annuale, da parte del Ministro dell'Istruzione, per l'individuazione degli obiettivi relativi alla valutazione esterna condotta dal suddetto "servizio nazionale" sul sistema scolastico e sui livelli di apprendimento degli studenti.

Con la direttiva 76/09, registrata dalla Corte dei Conti il 16.9.2009, sono stati individuati gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali, di cui l'INVALSI dovrà tenere conto per lo svolgimento della propria attività istituzionale per l'a.s. 2009/10.

Fra gli obiettivi, assume particolare importanza la valutazione degli apprendimenti in italiano e matematica degli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria e della prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado. Per quest'ultima classe si terrà conto della valutazione degli apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in occasione della prova nazionale dell'Esame di Stato al termine del primo ciclo.

La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del primo ciclo di istruzione. Come in tutte le indagini è previsto un controllo di qualità sulle procedure di somministrazione mediante l'invio di osservatori in un campione casuale di scuole.

Per snellire e facilitare le operazioni di trasmissione dei risultati è essenziale la collaborazione degli insegnanti per la somministrazione, la correzione delle prove e la trascrizione degli esiti sugli appositi fogli risposta da inviare all'INVALSI. In questo modo i fascicoli delle prove potranno essere trattenuti e conservati dalle istituzioni scolastiche quali materiali utili a iniziative e momenti di riflessione e di confronto.

L'INVALSI coordinerà l'attività dei referenti degli Uffici Scolastici Regionali, allo scopo di fornire indicazioni in ambito regionale sia in merito all' individuazione delle scuole che costituiscono il campione, sia in relazione alla tempistica delle operazioni di somministrazione delle prove a tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del primo ciclo di istruzione.

Sarà cura, inoltre, dell'INVALSI concordare con i referenti degli Uffici Scolastici Regionali le modalità per l'individuazione degli osservatori esterni che saranno designati per assistere allo svolgimento delle prove in questione e per la comunicazione dei loro nominativi alle istituzioni scolastiche interessate, chiarendo eventuali aspetti connessi al coordinamento tra il personale della scuola e i predetti osservatori.