"Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, a.s. 2009/10": sottoscritto il CCNI. Tre date per le domande. Tutti i modelli

26.06.2009 16:04

Si è conclusa nella giornata di ieri la trattativa sulla mobilità annuale per l'a.s. 2009/10: questa mattina si è proceduto alla firma del relativo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), inviato agli uffici periferici attraverso l'odierna nota prot. n. 9616. A causa del protrarsi delle procedure (non ancora concluse per i docenti della secondaria di I grado e per il personale ATA) relative ai trasferimenti e ai passaggi, le scadenze per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria saranno articolate secondo il seguente "scadenzario".

  • 10 luglio: docenti di scuola primaria, dell'infanzia e secondaria di II grado; personale educativo
  • 24 luglio: docenti di scuola secondaria di I grado; insegnanti IRC
  • 4 agosto: personale ATA

Il confronto fra le parti - lungo e difficile anche per la complessità della materia - ha viste impegnate le Organizzazioni Sindacali soprattutto ad ottenere condizioni di maggior tutela per il personale che, a causa dei pesanti tagli di organico, si trova coinvolto in situazioni di mobilità d'ufficio o di esubero: in tal senso, peraltro, era stata sottoscritta il 15 aprile una specifica integrazione al "CCNI sulla mobilità", che estendeva l'arco di tempo in cui riconoscere la precedenza nel rientro al perdente posto, aprendo al contempo, la possibilità di messa a disposizione nella propria sede per il trasferito d'ufficio, se appartenente a ruoli in situazione di esubero.

Proprio nelle battute conclusive, la trattativa ha incontrato un momento di forte difficoltà sul tema cruciale delle utilizzazioni d'ufficio su posto diverso da quello di titolarità, un'eventualità già prevista nei precedenti contratti sulla mobilità annuale e che al "tavolo di confronto" si è cercato di rimuovere o almeno circoscrivere: esattamente opposta l'intenzione dell'Amministrazione, fermamente intenzionata a far leva sulla mobilità "forzosa" anche in ruoli diversi per riassorbire quanto più possibile le situazioni di esubero.

Alla fine si è raggiunta una mediazione che ha consentito la sottoscrizione dell'accordo: le utilizzazioni su diverso tipo di posto o classe di concorso potranno avvenire solo su ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza. Non sarà pertanto consentita, ad esempio, l'utilizzazione d'ufficio di un docente di scuola primaria su posti di scuola dell'infanzia (come avvenuto lo scorso anno in alcuni casi) ovvero di un docente della secondaria di II grado sulla scuola primaria o sulla secondaria di I grado. La possibilità di essere utilizzato in un ordine di scuola di livello "inferiore" resta come possibilità attivabile esclusivamente a domanda dell'interessato.

Siamo convinti che quello firmato oggi sia un buon contratto, che può efficacemente contribuire a rendere meno pesanti i disagi conseguenti ad una politica degli organici su cui restano immutate le ben note ragioni di dissenso della CISL Scuola.

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Dai sottoevidenziati "link" tutti i modelli di domanda:

  • Mod. U1 - docenti scuola dell'infanzia
  • Mod. U3 - docenti scuola secondaria di I grado
  • Mod. U4 - docenti scuola secondaria di II grado
  • Mod. UR1 - insegnante di religione cattolica scuola dell'infanzia e primaria
  • Mod. UR2 - insegnante di religione cattolica scuola secondaria di I e di II grado

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Di seguito, le principali modifiche e integrazioni apportate al CCNI (come di consueto, evidenziate in grassetto nel testo).

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Valutazione dei titoli

Nell'art. 1, ai commi 6 e 8, è stata ricondotta la valutazione dei titoli a quelli posseduti entro il termine di presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.

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Assegnazione provvisoria in ruolo superiore a quello di appartenenza

All'art. 1 è stato integrato il comma 2, riconoscendo anche ai casi di assegnazione provvisoria in un ruolo superiore a quello di appartenenza l'attribuzione del trattamento economico di maggior favore già previsto nei casi analoghi di utilizzazione.

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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nella Regione Abruzzo

Sempre nell'art. 1 è stata prevista, al nuovo comma 10, una successiva integrazione del CCNI al fine di introdurre una specifica disciplina per le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria che interessano il personale della regione Abruzzo coinvolto nel sisma.

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Ampliamento del periodo di fruizione della precedenza per il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata

Con l'intesa sottoscritta il 15 aprile 2009 è stato introdotto l'ampliamento graduale di tre anni del periodo previsto per esercitare il diritto al rientro con precedenza da parte del personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata (esteso complessivamente da cinque a otto anni).

Per le utilizzazioni riguardanti il prossimo anno scolastico (2009/10) tale estensione sarà garantita anche al personale che avrebbe esaurito il quinquennio con le domande di mobilità presentate nel corrente anno scolastico.

A tale fine, pertanto, è stato opportunamente integrato il contratto nelle parti concernenti il personale avente titolo a presentare domanda di utilizzazione (personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2004/05 e successivi) e la relativa precedenza.

Le modifiche riguardano: per il personale docente, gli articoli 2, comma 1, lettera b) e l'art. 8,  precedenza II; per il personale ATA, gli articoli 11, comma 1, lettera b) e l'art. 19, precedenza II.

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Riduzione fino ad un quinto dell'orario di insegnamento

E' stata estesa ai docenti di religione cattolica, della scuola dell'infanzia e primaria l'utilizzazione nell'ambito della scuola di titolarità, in supplenze o in attività di ampliamento dell'offerta formativa, già prevista per il personale docente della scuola secondaria che subisce una riduzione d'orario fino ad un quinto. In tal senso è stato integrato il comma 5 dell'art. 2.

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Quadro delle disponibilità

L'art. 3 è stato integrato introducendo nel quadro delle disponibilità per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie le ore (non utilizzate per la costituzione delle cattedre in organico di diritto) derivanti dai nuovi insegnamenti introdotti dalla riforma dell'ordinamento della scuola secondaria di I grado, la cui attribuzione è stata circoscritta alla classe di abilitazione 43/A (italiano, storia e geografia) e alle classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola. Si tratta in particolare dell'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, delle ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole nel tempo prolungato (da 38 a 40) e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri.

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Assegnazioni del personale nel circolo e nell'istituto

L'art. 4 - con cui si disciplinano le modalità di assegnazione dei docenti ai plessi e alle scuole facenti parte dell'istituto di titolarità o di servizio - è stato integrato al fine di rimarcare e accentuare la competenza della contrattazione di istituto nella regolamentazione della materia. Analogamente è stato integrato l'art. 15 relativo al personale ATA.

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Utilizzazioni del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero provinciale

L'art. 5, nei commi da 4 a 9, è stato profondamente rivisto per introdurre le forme di attenuazione della mobilità d'ufficio del personale appartenente a ruoli in esubero provinciale, anticipate nell'accordo integrativo del 15 aprile 2009.

Si prevede:

  • che le utilizzazioni in altra classe di concorso o in altro ruolo sono effettuate prioritariamente a domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale;
  • che il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata su posto di organico sede e avente titolo alla precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità (art. 8, comma 1, punto 2) è utilizzato prioritariamente a domanda sui posti richiesti e disponibili appartenenti al proprio ruolo, tipologia e classe di concorso. In caso di mancanza di disponibilità, sempre a domanda, potrà essere utilizzato a disposizione nella ex scuola di titolarità, prioritariamente per la copertura di supplenze e, sulla base di quanto previsto dal POF, per l'arricchimento dell'offerta formativa. Questa modalità di utilizzazione sarà attuata nei limite dato dalla consistenza dell'esubero, e fino a suo assorbimento;
  • che all'operazione precedente seguiranno le assegnazioni d'ufficio del solo personale in esubero e privo della sede di titolarità (vale a dire titolare senza sede nella provincia o sulla DOP) che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, tipologia o ruolo, anche su posto orario inferiore all'orario contrattualmente previsto, fino al completo assorbimento dell'esubero provinciale. Le assegnazioni d'ufficio sono disposte solo per posti di ruolo pari o superiore a quello di appartenenza;
  • la conferma della priorità delle proroghe nelle operazioni a domanda in altra provincia;
  • la conferma, altresì, che le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per l'intero orario di cattedra, sia soltanto per parte di esso, salvaguardando l'inscindibilità degli insegnamenti e fatta salva la continuità didattica. I docenti assegnati a tali attività non possono essere utilizzati per la copertura di cattedre e posti che si rendono disponibili successivamente;
  • si procederà a provvedimenti di messa a disposizione (prioritariamente finalizzata alla copertura di supplenze) qualora il personale da utilizzare risulti comunque eccedente le disponibilità complessive sia del posto o classe di concorso di appartenenza sia delle altre tipologie di posto o classi di concorso, anche relative ad altro ruolo, e per cui gli interessati abbiano titolo valido per l'insegnamento.

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Riduzione del numero delle classi in organico di fatto

Nel CCNI sulle utilizzazioni, in occasione delle disposizioni introdotte dall'allora Ministro Moratti con la legge 268/02 (finanziaria 2003), sono state disciplinate le modalità di utilizzazione nell'ambito della scuola di titolarità dei docenti in situazione di soprannumero totale o parziale, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto.

Nell'attuale comma 10 dell'art. 5 (ex comma 8) sono stati ora ricompresi anche i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni diversamente abili.

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Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado

L'art. 6 è stato integralmente riformulato in relazione alla riforma dell'ordinamento della secondaria di I grado e all'introduzione delle ore per l'approfondimento in materie letterarie nel tempo normale o di discipline a scelta delle scuole che determinano l'incremento orario nel tempo prolungato fino a 40 ore, nonché delle ore necessarie al potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese.

E' stato previsto che le eventuali disponibilità orarie residue di tali tipologie di ore - se restituite alla disponibilità delle scuole in quanto non attribuite nell'ambito delle operazioni di competenza dell'USP, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato - possono essere assegnate, a domanda, al personale in servizio nella scuola, dando la priorità ai docenti a tempo determinato che hanno diritto al completamento dell'orario e, successivamente, esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe di concorso come ore aggiuntive di insegnamento fino ad un massimo di 24 settimanali.

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Assegnazioni provvisorie

L'art. 7 è stato integralmente confermato, introducendo - ad ulteriore chiarimento di quanto già previsto - che l'assegnazione provvisoria potrà essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento ai genitori.

E' stata confermata l'impossibilità di chiedere l'assegnazione provvisoria nell'ambito del comune di titolarità, salvo che si tratti di comune in cui esistono più distretti: in tal caso è data possibilità di presentare la domanda di assegnazione provvisoria per un distretto diverso da quello di titolarità (tale facoltà era precedentemente prevista solo per le grandi aree metropolitane e rimessa alla contrattazione integrativa regionale).

Analoghe integrazioni sono state introdotte per il personale ATA nell'art. 18.

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Provvedimenti a carattere interprovinciale

Al fine di assicurare la più ampia e immediata conoscenza delle disponibilità esistenti, è stato previsto nell'art. 9 l'obbligo dell'Ufficio che dispone un'assegnazione provvisoria o utilizzazione interprovinciale di darne immediata comunicazione all'USP di provenienza degli interessati.

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Precedenza per il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

Nell'ambito degli articoli 8 e 19 - con riferimento alla precedenza riconosciuta dalla legge 265/99 al personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali - è stato previsto che tale condizione deve sussistere al momento dell'effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.

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Sostituzione del DSGA

L'art. 11 bis è stato riformulato in modo più chiaro ed esaustivo, anche in considerazione della prossima individuazione del personale beneficiario della seconda posizione economica: quest'ultimo sarà tenuto, nell'ambito della scuola in cui è titolare o presta servizio, alla sostituzione del DSGA.

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Disponibilità del personale ATA

L'art. 12 è stato integrato prevedendo che l'utilizzazione può essere effettuata, a domanda, anche su posti costituiti sommando spezzoni compatibili su più scuole.

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Valutazione del servizio prestato nel profilo di provenienza

Nella tabella di valutazione del personale ATA è stata integrata la nota 2, che risultava carente rispetto alla mobilità professionale prevista dal CCNL. E' ora chiarito che nei casi di passaggio di profilo i due punti spettanti per ogni mese di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza sono riconosciuti anche per i periodi prestati nel profilo di provenienza.