Valutazione alunni: schema di regolamento. Le osservazioni della CISL Scuola al testo approvato in via preliminare

01.04.2009 16:49

La CISL Scuola, presa visione dello schema di regolamento sulla valutazione degli alunni, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 13.3.2009, ritiene necessario esporre le proprie osservazioni nel merito del provvedimento in questione, ritenendo che nel testo licenziato esistano elementi di criticità che dovrebbero essere adeguatamente corretti in sede di approvazione definitiva.

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A) Osservazioni di carattere generale

Il suddetto Regolamento, dovendo innanzitutto provvedere, per espresso mandato legislativo, al "coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti", ad avviso della scrivente Segreteria Nazionale dovrebbe richiamare, ancorché in forma sintetica compatibile con l'equilibrio redazionale tipico di un contesto ordinamentale, alcuni fondamentali, essenziali e imprescrittibili principi assunti all'esito del più accreditato e condiviso dibattito psico-pedagogico e socio-culturale dell'ultimo trentennio in tema di valutazione, che hanno orientato le relative scelte normative definite sia a livello primario che negli atti di decretazione secondaria.

Ci riferiamo alla finalità formativa della valutazione, in una scuola che punta all'inclusione piuttosto che alla selezione, che pur valorizzando le eccellenze si fa carico delle condizioni di partenza di ciascun alunno legate all'estrazione familiare e ai contesti socio-economici del territorio di provenienza.

E ciò non contrasta con il processo da alcuni anni avviato, al quale la CISL Scuola ha guardato con attenzione e interesse, inteso a restituire alla scuola maggior rigore e serietà rispetto al perseguimento di conoscenze, abilità e competenze quali presupposti imprescindibili per il reale e consapevole esercizio, da parte di tutti e nel rispetto degli stili cognitivi e dei progetti di vita di ciascuno, di quei diritti di cittadinanza attiva, indispensabili sia per l'inserimento nel mondo dei lavori e delle professioni sia per il proseguimento verso «i più alti gradi degli studi».

In particolare (come espliciteremo nell'analisi delle singole norme contenute nello schema di regolamento) la CISL Scuola ritiene che i riferimenti testuali

  • alla valutazione quale espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente nella sua dimensione sia individuale che collegiale;
  • alla collegialità della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza;
  • alla possibilità di ammissione all'esame di Stato nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;

rendano necessario che il regolamento in corso di approvazione, nell'ambito del coordinamento delle norme vigenti, sciolga qualsiasi dubbio ed elimini possibili ambiguità circa la corretta dialettica intercorrente nel rapporto professionale e istituzionale tra la dimensione individuale e quella collegiale dei docenti, nel senso di ribadire che, ferma restando in sede di scrutinio periodico o finale la competenza del docente titolare dell'insegnamento di ciascuna disciplina o gruppo di discipline di proporre la valutazione numerica in decimi dei propri alunni, l'esito complessivo della valutazione ("promozione", "bocciatura", ammissione o meno all'esame di Stato) resti prerogativa del Consiglio di classe, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

Una chiara procedura, che affidasse espressamente ad un organo collegiale la responsabilità istituzionale e professionale di una valutazione complessivamente positiva, anche in presenza di una (o più) insufficienza/e, escluderebbe qualsiasi rischio o accusa di "falsificazione" della determinazione valutativa del singolo docente.

Infatti, mentre questo criterio è chiaramente esplicitato per quanto concerne la valutazione del comportamento, altrettanto non appare in riferimento alla valutazione degli apprendimenti.

Per quanto riguarda, in particolare la valutazione del comportamento, la CISL Scuola mentre da un lato apprezza l'opportuno richiamo al d.P.R. 249/98, come modificato e integrato dal d.P.R. 235/07, e la conseguente specificazione dei criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento ai fini dell'attribuzione di un voto numerico inferiore a sei decimi, eccepisce tuttavia che il voto di condotta potrà anche rappresentare un deterrente per gli studenti, ma gli educatori (e la società nel suo complesso) non possono dimenticare che il fenomeno del "bullismo" e di altre forme di comportamento antisociale non costituisce un problema esclusivo della scuola, ma investe tutta la collettività.

Bullismo e violenza non si imparano a scuola, ma nonostante la scuola. E' a partire da qui (e non soltanto dal ripristino del voto di condotta) che possiamo ragionare anche di quello che la scuola può fare di più e meglio per contrastare questi fenomeni.

La CISL Scuola ribadisce che - in assenza di un'azione sinergica tra scuola, famiglia, istituzioni e "sociale organizzato", finalizzata alla realizzazione di un vero "patto educativo" - si corre il rischio di non conseguire alcun risultato soddisfacente.

Mentre questo "patto di corresponsabilità" è stato esplicitamente dichiarato - con nostra piena condivisione - nello "Statuto degli studenti e delle studentesse", riterremmo di grande importanza che venisse testualmente riproposto anche nel Regolamento sulla valutazione acquisendo così maggior impatto istituzionale e più stringente valenza ordinamentale.

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B) Osservazioni nel merito delle singole disposizioni

  • La previsione di certificazione dei livelli di apprendimento contenuta nell'articolo 1, comma 6, dello schema di regolamento, da effettuarsi in riferimento ai momenti conclusivi della scuola primaria, secondaria di primo grado, dell'assolvimento dell'obbligo e del secondo ciclo di istruzione, da un lato attenua la struttura ordinamentale per cicli (Primario e Secondario), e dall'altro individua un nuovo segmento autonomo del percorso scolastico (biennio di assolvimento dell'obbligo di istruzione), senza che vi sia, tuttavia, chiarezza in ordine alle finalità della certificazione e alle modalità di effettuazione della stessa.
  • Lo schema di regolamento abroga esplicitamente il decreto del MIUR n. 5 del 16 gennaio 2009, riguardante la valutazione del comportamento degli alunni. Tale provvedimento, tuttavia, risultava più completo sia sotto il profilo dei contenuti che delle procedure rispetto alle norme contenute nello schema in esame. Sarebbe, quindi, opportuna una revisione del testo che tenesse conto delle disposizioni precedentemente vigenti, attingendo ad esse per le parti che risultano decisamente più adeguate a regolamentare la materia.
  • In riferimento alla valutazione degli alunni della Scuola Primaria lo schema di regolamento richiama una procedura di valutazione periodica e finale individuale o collegiale senza tenere conto che in questo ordine di scuola non esiste uno scrutinio conclusivo collegiale, e solo il docente di sostegno è esplicitamente individuato come titolare sulla classe. Per quanto riguarda, poi, la non ammissione dell'alunno alla classe successiva, si precisa che essa può avvenire solo in casi eccezionali con decisione assunta all'unanimità dai docenti. Ma, come già rilevato, non risulta chiaro "quali docenti" devono essere individuati come "titolari" della classe. E' necessario fare chiarezza su questo delicato punto, al fine di evitare ambiguità interpretative che possono influire negativamente sulla procedura di valutazione.
  • Mentre per la Secondaria di Primo Grado il meccanismo di determinazione del voto di profitto e di condotta è stabilito chiaramente dal decreto-legge 137/08, art. 3, comma 3, nella Scuola Secondaria di Secondo Grado, dove già esisteva un meccanismo analogo (art. 193, comma 1, decreto legislativo 297/94), non risulta chiaro se continuerà ad essere applicato quanto previsto dalla richiamata norma del TU 297/94. Il regolamento, infatti, nel richiamare l'articolo 193 rinvia esplicitamente al solo secondo periodo del comma 1, mentre le modalità della delibera da parte del consiglio di classe sono contenute nel primo periodo del comma.
  • Non si comprende per quale motivo sia stata inserito in questa sede, con l'articolo 5, un richiamo alle norme riguardanti l'obbligo di istruzione, che non hanno alcuna attinenza con la materia della valutazione degli alunni. La norma appare, quindi, superflua.
  • L'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo - analogamente a quanto già disposto dall'articolo 3 per l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione - è prevista per gli alunni che conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Non è chiaro tuttavia quali siano le discipline che concorrono all'ammissione. Il fatto che il successivo comma 3 preveda la partecipazione dei docenti di educazione fisica al consiglio di classe sembra far rientrare la loro disciplina fra quelle determinanti (come potrebbe desumersi anche dal successivo articolo 14). Non si chiarisce il ruolo degli insegnanti di sostegno (nel primo ciclo è prevista la contitolarità: nulla si dice invece in questa sede). In che modo, comunque, i docenti di educazione fisica e di sostegno influiranno sulla valutazione finale di ammissione non appare ben chiaro: con il voto della singola disciplina (ma l'insegnante di sostegno non ha una disciplina di riferimento) o intervenendo nella media dei voti (che però non è prevista come criterio di ammissione)?
  • L'attribuzione agli alunni di Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado di un voto di comportamento inferiore ai sei decimi in caso di recidiva (sanzione disciplinare irrogata in precedenza), ovvero quando gli si possa attribuire la responsabilità di comportamenti gravemente lesivi degli obblighi e doveri imposti dal d.P.R. 249/98, produce effetti determinanti sull'ammissione alla classe successiva e sull'ammissione agli esami di Stato. Ciascuna istituzione scolastica potrà comunque definire un proprio regolamento disciplinare, e ciò potrebbe causare disparità di trattamento tra gli alunni a seconda dell'individuazione dei comportamenti oggetto di sanzione (un comportamento che una scuola individua come sanzionabile, e quindi premessa della recidiva, un'altra scuola potrebbe ritenerlo ininfluente ai fini sanzionatori). E' opportuno regolamentare in termini uniformi la materia per evitare l'insorgere di ampie controversie che andrebbero a discapito delle finalità del regolamento.
  • La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà riferita, secondo quanto previsto dall'articolo 9 dello schema di regolamento, al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Non si comprende come la valutazione del comportamento possa essere presa in considerazione in termini generali, considerando che devono ovviamente rientrare nel PEI tutti gli elementi che devono accompagnare l'integrazione dell'alunno e che il comportamento non può acquisire rilevanza se non in relazione alla condizione individuale dell'alunno disabile.
  • In riferimento alla valutazione degli alunni in ospedale, prevista dall'articolo 11 dello schema di regolamento, si ritiene opportuno estendere quanto previsto in tale norma alle forme, ormai abbastanza frequenti, di istruzione domiciliare.