Regolamento primo ciclo: note sul testo definitivo

06.03.2009 17:49

Il testo definitivo del Regolamento sulla "revisione dell'ordinamento della scuola dell'infanzia e del ciclo primario" - anche a seguito dei reiterati interventi svolti dalla CISL Scuola nelle diverse sedi istituzionali e negli specifici "tavoli contrattuali" - risulta emendato rispetto al testo originario, con l'accoglimento di alcuni dei rilievi mossi dalla CISL Scuola medesima al testo licenziato "in prima lettura" dal Consiglio dei Ministri nello scorso mese di dicembre.

Proseguono, altresì, tutte le iniziative della CISL Scuola, in sede di confronto sul prossimo provvedimento riguardante la formazione degli organici per l'a.s. 2009/10, al fine di attenuare gli effetti devastanti dei "tagli" programmati.

Di seguito, una sintesi delle modifiche particolarmente significative quali risultano dallo schema che il Consiglio dei Ministri ha approvato nella riunione del 27.2.2009.

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Scuola dell'infanzia

All'articolo 2, comma 2 (analogamente a quanto già previsto dalla circolare sulle iscrizioni, a seguito dell'intervento, in merito, svolto dalla CISL Scuola) è stata aggiunta la lettera d) che introduce un'ulteriore condizione per l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata.

La scuola, quindi, nell'esaminare le richieste dei genitori "anticipatari" dovrà compiere una valutazione dei tempi e delle modalità di accoglienza sotto il profilo pedagogico e didattico; in tal modo si valorizza il ruolo del collegio dei docenti e si introduce un elemento proprio della scuola tra quelli puramente organizzativi che erano previsti dal testo originario.

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Scuola primaria

Il comma 7 dell'articolo 4 è stato modificato in termini che si possono valutare come significativi:

  • nel secondo periodo, riguardante l'attivazione delle classi a tempo pieno, è scomparso il riferimento al «modello di cui al comma 3». Ciò significa, ad avviso della CISL Scuola, che il "tempo pieno" sarà attivato senza prevedere un insegnante "unico" o "prevalente": i docenti assegnati a queste classi continueranno a svolgere la loro attività in modo paritario, secondo il modello fin qui utilizzato;
  • nel penultimo periodo si precisa che le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti sul tempo pieno «rientrano nell'organico di istituto». Questa nuova dizione - sulla base del rilievo espresso dal Consiglio di Stato - sostituisce quella originaria, che prevedeva che tali maggiori disponibilità fossero «utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto»: le "maggiori disponibilità", quindi, dovrebbero essere gestite direttamente dalle istituzioni scolastiche senza incidere sulla formazione dell'organico assegnato alle medesime.

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Scuola secondaria di primo grado

Nel determinare - all'articolo 5, commi 5 e 8 - i "quadri orario" delle discipline, rispettivamente per il tempo normale e per il tempo prolungato, è stato aggiunto il riferimento all'orario annuale della singola disciplina.

Ciò potrebbe significare un indirizzo verso una possibile organizzazione dell'attività didattica che - anziché riferirsi rigidamente al quadro settimanale - utilizzi una flessibilità nella distribuzione oraria, rispettando, comunque, il "monte" annuale assegnato a ciascuna disciplina.