Personale precario docente. Decreto per la costituzione delle graduatorie di istituto: esito incontro al MPI

19.06.2007 17:28

Nel corso del secondo specifico incontro - svoltosi ieri pomeriggio presso il MPI - e a seguito delle osservazioni prodotte dalla CISL Scuola sulla "bozza di provvedimento" (presentata nel corso del primo incontro), l'Amministrazione ha consegnato alle Organizzazioni Sindacali una nuova versione di decreto nella quale sono state recepite molte delle richieste avanzate.

Nel lungo e animato dibattito sviluppatosi, sono stati apportati ulteriori aggiustamenti, con particolare riferimento alle nuove procedure di convocazione e assunzione dei supplenti.

Il MPI ha affermato di voler diramare il provvedimento non appena ultimata la predisposizione dei modelli di domanda, al massimo entro la fine di questa settimana, in modo di poter fissare al 23.7.2007 il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Si anticipa che in considerazione delle innovazioni introdotte sulla base del nuovo regolamento per le supplenze (in particolare della nuova tabella di valutazione dei titoli), anche gli aspiranti già inseriti dovranno nuovamente dichiarare tutti i titoli posseduti (ad eccezione dei titoli artistici per la graduatoria di "strumento musicale nella scuola media" che sono già stati oggetto di valutazione da parte dell'apposita commissione).

Le modalità di presentazione e compilazione delle domande e i criteri di scelta della provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto non subiranno modifiche sostanziali.

Sarà semplificata - sia per evitare errori di digitazione da parte delle scuole sia per accelerare la pubblicazione delle graduatorie - la trasmissione "via web" del modello relativo alla scelta delle sedi scolastiche (mod. B).

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Titoli di studio di accesso alle graduatorie di 3ª fascia (non abilitati/idonei)

Il nuovo testo recepisce per la 3ª fascia tutti i titoli di studio previsti dal D.M. 39/99 (oltre che le lauree specialistiche equiparate dal successivo D.M. 22/05).

Sono ricompresi, pertanto - come dalla CISL Scuola fortemente richiesto nel corso del precedente incontro - i diplomati ISEF per l'accesso alle classi di concorso 29/A e 30/A.

Quanto al personale educativo, il MPI ha continuato a manifestare perplessità per l'ammissione alla 3ª fascia degli aspiranti forniti di qualsiasi diploma di scuola secondaria di 2° grado.

Per l'accesso a questa graduatoria, infatti, le disposizioni vigenti (anche se mai applicate) prevedono - quali titoli utili - la laurea in scienza della formazione ad indirizzo scuola primaria (legge 341/90, art. 3) e  il diploma  di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 (D.M. 10.3.1997, art. 2, comma 3).

L'Amministrazione - a fronte delle pressanti richieste dalla CISL Scuola e delle altre Organizzazioni Sindacali - si è dichiarata disponibile a valutare la possibilità di consentire l'accesso anche ai diplomati di scuola secondaria di 2° grado purchè abbiano già prestato servizio.

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Procedure di convocazione e assunzione dei supplenti

Sono stati inseriti in articoli specifici del provvedimento - accogliendo le richieste di chiarezza ed esaustività della CISL Scuola e delle altre Organizzazioni Sindacali, al fine di consentire una scelta consapevole da parte di tutti gli aspiranti - sia le modalità di attuazione della procedura informatica prevista dal regolamento per l'individuazione degli aventi titolo all'assunzione sia i criteri e le procedure di convocazione degli aspiranti nonché di assunzione del servizio e di applicazione delle sanzioni.

Tutte le suddette procedure, nella versione precedente del testo, erano state rinviate dal MPI ad un successivo provvedimento.

La discussione è stata incentrata in particolare sulla nuova fattispecie di supplenze fino a 10 giorni introdotta nella scuola dell'infanzia e primaria.

La procedura informatica predisposta consentirà alle scuole - previo inserimento della comunicazione di stipula dei contratti e di assunzione del servizio - di prendere visione dei supplenti (presenti nella propria graduatoria) inoccupati o occupati parzialmente, al fine di evitare convocazioni di aspiranti già impegnati.

Per le supplenze superiori a 10 giorni in tutti gli ordini di scuola saranno riproposte sostanzialmente le modalità di convocazione già previste nell'art. 13 del D.M. 64/04.

Le consuete modalità di convocazione con fonogramma o telegramma (quest'ultimo obbligatorio per le supplenze di 30 o più giorni) saranno probabilmente integrate con l'uso della posta elettronica.

Per le supplenze fino a dieci giorni nella scuola dell'infanzia e primaria sarà previsto l'uso esclusivo del cellulare (con obbligo di indicazione - da parte di coloro che opereranno tale scelta - del relativo numero telefonico nel modello di domanda) ed una fascia oraria di reperibilità compresa tra le 7,30 e le 9.

L'assunzione del servizio dovrà avvenire in tempi celeri nella stessa giornata o al massimo il giorno successivo in relazione alle necessità della scuola.

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Sanzioni

Sarà previsto - in applicazione dell'art. 8 del Regolamento che disciplina nuove sanzioni per le diverse tipologie di supplenza e con riferimento alla rinuncia ad una proposta di assunzione da parte di aspiranti non occupati:

  • per le supplenze di 30 o più giorni - la mancata risposta ad una proposta di assunzione effettivamente pervenuta al destinatario (telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta) sarà considerata equivalente a rinuncia esplicita e come tale, se ripetuta per due volte, determinerà l'applicazione della sanzione dello spostamento in coda alle graduatorie di 3ª fascia;
  • per le supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria - l'impossibilità di reperimento al telefono durante la fascia oraria fissata (dalle 7,30 alle 9), sarà considerata equivalente a rinuncia esplicita e come tale sanzionata con la cancellazione dalla "subgraduatoria" per le supplenze brevi.

La CISL Scuola, in considerazione sia del carattere innovativo delle procedure, sia della gravità delle sanzioni così disciplinate

  • ha chiesto l'introduzione della possibilità - da parte degli aspiranti - della preventiva comunicazione di temporanea indisponibilità per  gravi e giustificati motivi (in analogia a quanto previsto al comma 4 dell'art. 8 del Regolamento, in relazione alla non applicazione o alla revoca delle sanzioni previste).

L'Amministrazione, al riguardo, si è riservata una riflessione.

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Sospensiva TAR Lazio sul punteggio di montagna

L'Amministrazione - al termine dell'incontro, sollecitata al riguardo dalla CISL Scuola e dalle altre Organizzazioni Sindacali - ha comunicato l'intenzione di presentare al più presto appello al Consiglio di Stato avverso le decisioni del TAR Lazio.