Accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP

18.06.2007 17:38

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 10.4.2007, il decreto del MEF n. 45 del 7.3.2007 concernente il "Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347, della legge 23.12.2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP".

Il provvedimento disciplina l'accesso alle suddette prestazioni, estendendolo anche a tutte le categorie di personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, ancorché non iscritto all'istituto, e ai pensionati che percepiscono il trattamento di quiescenza dall'INPDAP.

Con l'entrata in vigore del provvedimento è istituita a carico dei predetti soggetti una trattenuta sulla retribuzione o sul trattamento di quiescenza, in misura diversa a seconda se si tratti di pensionato (0,15%) o di lavoratore attivo (0,35%), con esclusione dei titolari di pensione fino a € 600 lordi mensili.

Il decreto prevede che la trattenuta sia attivata d'ufficio - attraverso il meccanismo del cosiddetto "silenzio assenso" - nei confronti di quei soggetti che, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, non esprimano volontà contraria.

E' bene precisare, considerato che alcune notizie di stampa, non sempre esatte, sull'applicazione di questo provvedimento hanno sollevato allarme tra il personale in servizio, che l'applicazione della trattenuta dello 0,35% riguarda esclusivamente i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che non erano iscritti al fondo credito dell'INPDAP. Non sarà, quindi, applicata nessuna ulteriore trattenuta a tutti coloro che sono già iscritti a tale gestione previdenziale.

Nei confronti dei pensionati, che non potevano accedere alle forme agevolate di finanziamento, si applicherà come detto - anche in questo caso salva espressione contraria di volontà - una trattenuta pari allo 0,15%.

Il termine per l'espressione dell'eventuale rifiuto dell'iscrizione alla "gestione delle prestazioni creditizie" e della conseguente applicazione della trattenuta scade il 25 ottobre 2007.

L'interessato che non dovesse aver espresso entro tale termine la volontà contraria potrà comunque recedere dall'iscrizione entro il temine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità (di retribuzione o pensione) sulla quale sarà stata applicata la ritenuta.