ESTERO NEWS 10/2004 - Valutazione, ai fini della carriera, del servizio prestato all'estero: importante decisione del Consiglio di Stato

15.03.2004 00:00
Categoria: Estero

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha finalmente riconosciuto - ponendo fine ad un lungo e specifico contenzioso - la reale natura della supervalutazione dei servizi prestati all'estero da parte del personale della scuola: l'alto consesso, infatti, con la sentenza n. 7968 del 2003, ha respinto il ricorso in appello del MIUR avverso una decisione del TAR della Toscana che riconosceva il diritto al mantenimento in tutte le posizioni stipendiali dell'aumento del servizio prestato all'estero previsto dall'art. 673 del decreto legislativo 297/1994 (il Testo Unico in materia di istruzione).
 

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Il Collegio contesta quanto affermato dall'Amministrazione, secondo la quale "detto riconoscimento si identificherebbe con un'anzianità utile ai soli fini economici, determinando un beneficio temporaneo che si esaurirebbe al successivo passaggio di classe stipendiale, sicché, in definitiva, il beneficio della supervalutazione attribuito nella specie all'interessato non comporterebbe un aumento di anzianità utile ai fini della carriera, così come da lui preteso e come poi riconosciuto dal Giudice di prime cure".

Secondo il Consiglio di Stato, invece, "le maggiorazioni disposte dalle norme suindicate, incidenti sulla progressione in carriera ai fini retributivi dell'interessato, debbano conservare i loro effetti anche in sede di passaggio alla successiva classe stipendiale.

Ed invero, il d.P.R. 23.8.1988, n. 399, nel disporre, all'art. 3, comma 4, il riassorbimento col conseguimento delle posizioni stipendiali successive degli aumenti biennali convenzionali attribuiti per nascita di figli ed altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, non esclude la computabilità dell'anzianità, pure riconosciuta ai fini economici, per ottenere aumenti convenzionali nella posizione stipendiale di primo inquadramento ed anche in quelle successive.

Incidendo nella specie il servizio prestato all'estero sulla maggiorazione di anzianità, quindi, se ne deve dedurre che non possa nel caso applicarsi il riassorbimento previsto dalla disposizione ora citata e che sussista il diritto dell'interessato alla valutazione delle maggiorazioni di anzianità in relazione ai periodi di servizio prestati all'estero".


Il Collegio, quindi, "ritiene che l'aumento periodico di stipendio sia connesso, sulla base dell'art. 21 del R.D. n. 740 del 1940, al servizio svolto con la conseguenza che tale aumento viene a costituire un parametro rapportabile, nei termini quantitativi corrispondenti al periodo trascorso presso sedi estere, ai fini della anzianità di carriera e del corrispondente trattamento economico e non della semplice anticipazione degli scatti convenzionali; dall'altra, deve ritenere anche che natura e funzione ben diversa hanno i cosiddetti scatti o aumenti periodici convenzionali (alla stregua di quanto disposto nell'art. 3 del citato dPR 399/88) relativamente ai quali è previsto espressamente il riassorbimento con la progressione stipendiale.

Pertanto, in mancanza di una previsione legislativa connessa alla specificità del beneficio riconosciuto, non può consentirsi nella specie alcuna estensione analogica alla disciplina concernente il riassorbimento degli aumenti biennali convenzionali in quanto essa indubbiamente si porrebbe in contrasto con i principi generali posti per una corretta applicazione normativa.

In conclusione, l'attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina nell'ipotesi in esame un'anzianità che, come affermato nella sentenza appellata, viene stabilizzata ai fini della progressione in carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile a pensione.

Da ciò la conseguenza che non è vi è spazio alcuno per giustificare la diversa interpretazione dell'Amministrazione volta a sostenere l'esistenza della sola accelerazione di un beneficio economico successivamente riassorbibile con i futuri passaggi di classi di stipendio, interpretazione che peraltro potrebbe dare luogo a situazioni di disparità di trattamento ingiustificate a vantaggio di chi, essendo pervenuto all'ultima classe di stipendio, si vedrebbe di fatto consolidato il maturato economico rispetto a chi è invece collocato in classi economiche di passaggio".


Lo stesso Collegio, infine, "rileva che, con riguardo alla consolidazione agli effetti dell'anzianità di servizio delle maggiorazioni previste per i periodi di lavoro prestati all'estero, questa Sezione ha avuto occasione di esprimere già un orientamento che appare in linea con quanto sopra esposto, ritenendo, tra l'altro, che la maggiorazione di anzianità per il servizio di insegnamento prestato all'estero costituisce un'attribuzione ope legis che va computata, in quanto tale, d'ufficio ai fini della determinazione del periodo di servizio utile per il trattamento di quiescenza; che l'utilizzazione di tale maggiorazione non è nella disponibilità del dipendente, derivando direttamente da una previsione legislativa avente fine di tutela previdenziale e, pertanto, connessa al perseguimento rio di un interesse pubblico; che la maggiorazione de qua, in quanto avente una causa giuridica nel ristoro dei maggiori disagi fisici e psichici derivanti dall'attività fuori del territorio nazionale, è preordinata allo scopo che l'attività lavorativa dell'interessato venga espletata, in considerazione della maggiore usura che da essa è derivata, per un arco inferiore di tempo (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 3.6.1999, n. 733)".
 

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L'aumento del servizio prestato all'estero, quindi, costituisce un'effettiva anzianità di servizio che viene conservata permanentemente dal personale una volta rientrato nel territorio metropolitano: è illegittimo, pertanto, il comportamento del MIUR che ne prevede, invece, l'utilizzazione ai soli fini dell'attribuzione di aumenti biennali del 2,50%, riassorbibili al passaggio alla successiva classe stipendiale.

Tutti coloro che abbiano ricevuto un decreto di "ricostruzione della posizione retributiva" senza il riconoscimento del beneficio nel senso indicato dalla sentenza citata, pertanto, possono - tenendo conto della prescrizione quinquennale (che decorre dalla data di notifica del decreto stesso all'interessato) - avviare una specifica controversia di lavoro, previa proposizione della prescritta richiesta di tentativo di conciliazione, per ottenere la corretta applicazione del beneficio previsto dal suindicato art. 673 del decreto legislativo 297/1994.

La CISL Scuola, per agevolare il personale interessato, ha dato incarico ad uno studio legale di esaminare la fattibilità del ricorso al giudice del lavoro, competente ormai per tutte le controversie in materia di retribuzione del personale.

Daremo successivamente notizia sulle modalità di adesione al ricorso.