Permessi per visite specialistiche: il MIUR ci dà ragione

30.05.2014 11:38
Categoria: Assenze e permessi

Ieri, 29 maggio, il MIUR ha pubblicato un avviso diretto al personale di ruolo e non di ruolo appartenente al comparto scuola avente ad oggetto l’applicabilità delle modifiche intervenute in materia di assenze per visite specialistiche.

Il Ministero con tale avviso conferma pienamente quanto sostenuto dalla Cisl Scuola circa la non applicabilità al personale scolastico della circolare n. 2/2014 emanata dalla Funzione Pubblica sulle assenze in questione, a seguito di quanto previsto dal decreto-legge 101/2013 (convertito in legge 125/2013).

Le indicazioni operative fornite dalla circolare della Funzione Pubblica rispetto a dette assenze, negando la possibilità di assentarsi per malattia, comportavano che per l’espletamento delle visite mediche il dipendente dovesse fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL (ovvero di istituti contrattuali similari o alternativi, come i permessi brevi o la “banca delle ore”, ove presente).

In conseguenza di questa interpretazione, per l’espletamento delle visite mediche ed esami specialistici il personale (anche quello della scuola) avrebbe dovuto avvalersi esclusivamente dei permessi retribuiti per motivi personali (art. 15, CCNL) o dei permessi brevi (art. 16, CCNL).

Questa tesi è stata da subito fortemente contestata dalla Cisl Scuola, anche attraverso atti di diffida, in quanto ritenuta lesiva del pieno diritto alla salute; ciò in considerazione del fatto che molti dipendenti della scuola, per contratto, non disponendo, o avendo terminato i permessi retribuiti ex art. 15 CCNL, risultavano danneggiati in uno dei principali diritti costituzionalmente garantiti.

Per queste ragioni la Cisl Scuola ha sempre sostenuto che il personale scolastico debba continuare ad avere la facoltà di utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia (art. 17, CCNL), anche in virtù della considerazione che la modifica prevista dal decreto-legge 101/2013, che ha inserito il concetto di “permesso” e di “giustificazione dell’orario”, non ha snaturato l’istituto dell’assenza per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici necessari alla tutela della propria salute.