Esami di Stato conclusivi del primo ciclo

06.06.2013 19:20

In merito alle istruzioni per le procedure relative agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione, il MIUR ha emanato la nota 3080 del 5.6.2013 con la quale - nel trasmettere una nota tecnica dedicata allo svolgimento della prova nazionale INVALSI - si richiamano le indicazioni a carattere permanente contenute nella circolare 48 del 31.5.2012 (per mezzo della quale l’Amministrazione ha inteso riunire in un unico documento quanto disposto dai precedenti analoghi atti: la C.M. 49 del 20.5.2010 e la C.M. 46 del 26.5.2011).
Nel provvedimento in questione si ribadisce che la decisione relativa all’ammissione agli esami - nei confronti degli alunni che hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi, compreso il voto di comportamento - appartiene al consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato) ed è assunta a maggioranza.
Gli esami si terranno con calendario stabilito da ogni singola istituzione scolastica e comunque prima o dopo la prova nazionale predisposta dall’INVALSI, prevista per lunedì 17.6.2013 (inizio ore 8.30), giorno interamente dedicato allo svolgimento di detta prova.
Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove d’esame specifiche, mentre i candidati con disturbi specifici di apprendimento possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato.
L’insegnamento della seconda lingua comunitaria è oggetto di autonoma valutazione mediante l’effettuazione della prova scritta. Saranno le commissioni d’esame a stabilire se le prove di lingua dovranno essere svolte in un unico giorno o in due giorni distinti.
Il colloquio - pluridisciplinare - verterà sulle materie di insegnamento dell’ultimo anno e sarà finalizzato a valutare conoscenze e competenze anche trasversali.
L’esito dell’esame di Stato - al quale concorre anche la prova nazionale INVALSI - è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con la “certificazione delle competenze”, espressa mediante descrizione analitica dei diversi traguardi e competenze raggiunti, accompagnata da valutazione in decimi.
L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato all’albo della scuola sede della commissione.
L’indicazione “esito positivo” deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza ma il solo attestato di credito formativo.
In caso di mancato superamento dell’esame saranno adottate idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie: l’esito sarà pubblicato con la sola dizione di “esito negativo” senza alcuna indicazione di voto.