Organico di fatto, a.s. 2012-13: l’annuale provvedimento MIUR

19.07.2012 15:45

Il MIUR ha emanato, in materia, la circolare 61 del 18.7.2012, al termine dello specifico confronto con le Organizzazioni Sindacali: rispetto alle bozze del provvedimento sono state recepite dall’amministrazione alcune delle osservazioni formulate.

La circolare è ancora una volta improntata al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dall’art. 64 della legge 133/08 e dall’art. 19 del recente decreto-legge sulla spending review: nel testo, infatti, sono fermamente mantenuti sia il richiamo alle responsabilità dirigenziali, sia la precisazione che il mancato raggiungimento degli obiettivi comporterà (come ha già comportato) la corrispondente riduzione della quota destinata ad incrementare le risorse contrattuali per la carriera del personale scolastico.

In questo quadro è di particolare importanza l’accoglimento della richiesta della Cisl Scuola di una più chiara indicazione della conferma delle consistenze regionali del precedente organico di fatto che terranno conto delle quote anticipate in organico di diritto.

E’ stato integrato, altresì, il riferimento agli spazi di flessibilità consentiti dall’autonomia scolastica, con la possibilità di incrementare l’offerta formativa anche per la lotta alla dispersione, per l’accoglienza degli alunni stranieri e per l’alfabetizzazione: ciò consentirà, nell’ambito delle risorse di organico assegnate, di proseguire le attività progettuali già consolidate.

Di seguito, le principali modifiche e integrazioni.

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Zone terremotate

  • E’ introdotto il richiamo alle disposizioni che saranno previste in apposita ordinanza in relazione ad eventuali incrementi di risorse di organico. A fronte delle richieste sindacali, l’amministrazione ha precisato che anche per quanto riguarda i “posti docenti aggiuntivi” le risorse dovranno essere individuate tra quelle assegnate al Commissario delegato.

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Scuola dell’infanzia

  • E’ recepita la richiesta sindacale di fornire indicazioni al fine di evitare lo spostamento di risorse praticato lo scorso anno dagli uffici territoriali. Nella circolare si evidenzia la necessità di evitare di utilizzare i posti di scuola dell’infanzia su altri gradi di istruzione

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Scuola primaria

  • E’ introdotta la precisazione chegli “spezzoni orario” dovranno essere attribuiti in organico di fatto se non rapportati a posto intero in organico di diritto
  • E’ richiamata la necessità di assicurare l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica
  • E’ precisato che le risorse di organico dovranno essere utilizzate prioritariamente per assicurare il mantenimento del “modelli orari” in atto nella scuola e la continuità per tutti gli alunni dell’orario delle lezioni dell’anno precedente

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Scuola secondaria di primo grado

  • Per la seconda lingua comunitaria la circolare precisa che si deve tenere conto della presenza dei titolari nella scuola e che eventuali richieste di trasformazione potranno essere accolte qualora non vi siano docenti in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino, neanche in prospettiva, situazioni di soprannumerarietà

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Scuola secondaria di II grado

  • Sono eliminati i riferimenti relativi all’impiego di personale in esubero per il potenziamento dell’orario
  • E’ chiarito che in presenza di ITP in esubero dovrà essere attivato in organico di fatto il posto per l’ufficio tecnico, come previsto dai nuovi regolamenti per l’istruzione professionale e tecnica

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Posti di sostegno

  • Sono introdotti ulteriori richiami al rispetto delle disposizioni vigenti per l’istituzione dei posti in deroga nell’ottica di contenere - in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale - gli incrementi entro lo stretto necessario

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Corsi serali

  • Sono richiamati i chiarimenti in merito agli adattamenti dei quadri orario diramati con la nota 1073 del 5.6.2012.

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Personale educativo

  • Si introduce anche per questo settore l’adeguamento del diritto alla situazione di fatto, nel limite dell’organico funzionante nell’a.s. 2011/12.

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DSGA

  • Sono recepite le osservazioni sindacali riguardo l’istituzione in organico di fatto di posti di DSGA in presenza di scuole sottodimensionate
  • Nelle province in cui l’esubero di personale è superiore alle scuole sottodimensionate, i DSGA soprannumerari sono assegnati nelle scuole in cui prestano servizio nel corrente anno scolastico; per il restante personale in esubero si affermano i criteri di assegnazione definiti nel CCNI sulle utilizzazioni
  • Nelle province in cui l’esubero è inferiore alle scuole sottodimensionate, ai DSGA in esubero è abbinata alla propria scuola sottodimensionata un’altra scuola (sempre sottodimensionata). Le restanti scuole sottodimensionate sono affidate a DSGA di ruolo
  • Nelle province in cui non c’è esubero, le scuole sottodimensionate sono affidate a DSGA di ruolo in servizio in una scuola normodimensionata.

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Altri profili ATA

  • L’organico di fatto complessivo non potrà superare inderogabilmente quello dell’a.s. 2011/12, al netto dei posti di DSGA “tagliati” a seguito del dimensionamento deliberato dalle regioni. Ciò significa che in assenza di esubero di DSGA (e non si debbano, pertanto, costituire posti abbinando scuole sottodimensionate), il numero dei posti corrispondenti alle scuole sottodimensionate è disponibile per una redistribuzione sugli altri profili
  • Per i collaboratori scolastici è stato precisato che in presenza discuole articolate su più plessi si dovrà assicurare la presenza del personale necessario per il normale espletamento dell’orario scolastico: la precisazione è stata introdotta al fine di evitare che sia superato il limite massimo di orario di lavoro giornaliero fissato in 9 ore dall’art. 51 del CCNL (ad esempio, nei plessi in cui si attua il “tempo pieno” non potrà essere assegnato un solo collaboratore)