Dentro il decreto "semplifica Italia": perplessità confermate

11.02.2012 09:39

Dopo le numerose versioni “ufficiose” circolate prima e dopo le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle sedute del 27 gennaio e del 3 febbraio ultimi scorsi, è stato pubblicato nella G.U. 33 del 9.2.2012 (Supplemento Ordinario 27) il Decreto-Legge 9.2.2012, n. 5, avente per oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, entrato in vigore il 10.2.2012.

Nel rispetto del programma di interventi urgenti imposti dall’”attuale eccezionale situazione di crisi internazionale” annunciato al Parlamento dal Presidente del Consiglio, Mario Monti, al momento dell’insediamento del nuovo Governo, il decreto “semplificazioni” segue i due precedenti decreti cosiddetti “salva-Italia” (decreto-legge 201/11, convertito nella legge 214/11) e “cresci-Italia/liberalizzazioni" (decreto-legge 1/12, ancora in via di conversione).

Le disposizioni che riguardano direttamente la scuola sono contenute nel Titolo II ("disposizioni in materia di sviluppo"), Sezione III ("disposizioni per l’istruzione"), articoli da 50 a 53, dei quali vi forniamo una sintetica descrizione che conferma la fondatezza delle valutazioni politico-sindacali fin qui espresse dalla Segreteria Nazionale della CISL Scuola, in cui si stigmatizza l’eccessiva vaghezza dei contenuti e l’assenza di qualsiasi riferimento a parametri su cui dare sostanza ai ripetuti annunci di una stabilizzazione nella consistenza e nel tempo delle attuali dotazioni organiche.

Prima di entrare nel merito dei singoli articoli, riteniamo opportuno un richiamo all’art. 45 ("semplificazioni in materia di dati personali") che interviene nella “giungla” di oneri burocratici posti in capo anche alla scuola, in particolare cancellando l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS), pur confermando, tuttavia, le norme di sicurezza previste dal Dlgs 196/03. Tutti i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni scolastiche, pertanto, non sono più tenute ad adottarlo.

Ma veniamo agli articoli specificamente dedicati all’istruzione.

Art. 50 ("attuazione dell’autonomia")

La disposizione prevede l’emanazione da parte del Ministro dell’Istruzione - d’intesa col ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome - di "linee guida" per il conseguimento delle seguenti finalità:

  • potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche “anche” attraverso l’eventuale ridefinizione, in via sperimentale, di nuove modalità di trasferimento alle istituzioni stesse delle risorse, “nel rispetto della vigente normativa contabile”;
  • definizione di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa tecnica e ausiliaria, nonché alle esigenze di: 1) sviluppo delle eccellenze; 2) recupero, integrazione e sostegno dei diversamente abili; 3) programmazione dei fabbisogni di personale;
  • costituzione di reti territoriali tra istituzioni scolastiche per la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
  • definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lett. c) nonché per: 1) l’integrazione degli alunni diversamente abili; 2) la prevenzione dell’abbandono; 3) il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo.

La costituzione dell’organico dell’autonomia e di quello di rete deve avvenire nei limiti dell’art. 64 del decreto-legge 112/08 ("prima manovra Tremonti”) e sulla base dei fabbisogni (di singola scuola, di rete e provinciali) con carattere di stabilità “per almeno un triennio”, anche per i posti di sostegno “… fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale” .

Rispetto alla determinazione degli organici, il comma 2 richiama ossessivamente il suddetto art. 64, nonché il vincolo contenuto nel comma 7 dell’art. 19 della legge 111/11 ("seconda manovra Tremonti") in base al quale a partire dall’a.s. 2012/13 la consistenza delle dotazioni organiche del personale docente, educativo e ATA non deve superare quella dell’a.s. 2011/12 (ultimo anno del piano triennale di riduzione degli organici)

Art. 51 ("potenziamento del sistema nazionale di valutazione")

In attesa dell’avvio di un sistema organico e integrato di valutazione delle scuole, secondo la riorganizzazione cosiddetta “a tre gambe” del sistema nazionale di valutazione (ex ANSAS, ora INDIRE; INVALSI; Corpo Ispettivo), è temporaneamente affidato all’INVALSI anche il compito del coordinamento funzionale del Sistema Nazionale stesso. A tal fine l’Istituto, in via sperimentale, si avvale dell’Agenzia per la diffusione di tecnologie per l’innovazione (istituita con la Finanziaria 2006 allo scopo di “… accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali”). La partecipazione alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti affidate all’INVALSI è definita “attività ordinaria d’istituto, con l’evidente intento di risolvere per via legislativa la controversa questione degli obblighi che la somministrazione delle prove comporta per il personale scolastico.

Art. 52 ("misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori- ITS")

Sono previste apposite "linee guida", la cui definizione è affidata al Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e con quello dell’Economia e d’intesa con la Conferenza delle Regioni, finalizzate a:

  • coordinare, a livello territoriale, l’offerta formativa dei percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli triennali di competenza regionale;
  • favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali (legge 40/07);
  • promuovere percorsi in apprendistato.

Analogamente si prevede di coordinare, a livello nazionale, l’offerta dei percorsi ITS, ponendo il limite di non più di un ITS in ogni regione per la medesima area tecnologica. Si prevede, altresì, la semplificazione degli organi di governo delle fondazioni, il tutto senza aggravio di spesa.

E’ senz’altro apprezzabile l’intento di definire "linee guida" di coordinamento che assicurino omogeneità dell’offerta formativa a livello territoriale e nazionale. Sarebbe auspicabile configurare le stesse in un’ottica di filiera che si snodi dall’istruzione secondaria a quella superiore post-secondaria. Appare però difficile realizzare il tutto senza investire nuove risorse.

Art. 53 ("modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia")

Si prevede un "piano nazionale di edilizia scolastica" con due precisi obiettivi: 1) l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico; 2) la riduzione strutturale delle spese di funzionamento. Si individua nel CIPE il soggetto titolato ad approvare detto "piano", rispettando le competenze istituzionali di Stato e Regioni.

Gli obiettivi del "piano" - per i quali si prevede il concorso di capitali pubblici e privati, attraverso lo strumento degli accordi di programma - sono specificati al comma 2 e riguardano: a) ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente; b) messa in sicurezza degli edifici; c) costruzione e completamento di nuovi edifici; d) efficienza energetica e riduzione delle emissioni inquinanti.

Tra gli interventi da avviare con prioritaria urgenza, la norma individua un piano, affidato al CIPE, per la messa in sicurezza degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici, con un primo stanziamento di 100 milioni di euro nel 2012; è prevista, inoltre, l’estensione al triennio 2012-2014, applicandole anche alle scuole primarie e dell’infanzia, delle opportunità di finanziamento di progetti da parte dell’INAIL.

Sono semplificate (comma 6) le procedure per il vincolo di destinazione d’uso scolastico, legandolo automaticamente al collaudo dell’opera.

Si prevede l’adozione di "norme-quadro" (comma 7) finalizzate a garantire indirizzi progettuali omogenei su tutto il territorio nazionale. Il comma 8 vincola le disposizioni attuative alle risorse disponibili a legislazione vigente. Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, gli enti proprietari di edifici adibiti a scuole, università ed enti di ricerca dovranno assumere misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili volte a contenere i consumi e a renderne più efficiente l’utilizzo.

L’obiettivo dichiarato nell’intestazione dell’art. 53 è indubbiamente molto ambizioso. Modernizzare il patrimonio immobiliare scolastico presuppone certamente la costruzione di sinergie tra i soggetti istituzionali preposti, richiede che si favorisca l’azione congiunta pubblico-privato, si definiscano regole e modalità procedurali trasparenti ed efficaci, si creino condizioni di fattibilità reali, ma significa soprattutto pianificare rilevanti investimenti in un’ottica pluriennale. Un piano nazionale di edilizia scolastica da approvare in tre mesi è certamente un intento apprezzabile, ma è lecito dubitare che risulti sufficiente a sostenerlo un finanziamento in avvio di soli 100 milioni di euro.