Istituzione di scuole e sezioni dell’infanzia. Consulta: la competenza è delle Regioni

21.03.2011 17:14

La Corte Costituzionale ha accolto parzialmente il ricorso, presentato dalle Regioni Piemonte e Toscana, per conflitto di attribuzioni tra Enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri teso ad ottenere la dichiarazione di incostituzionalità di alcuni articoli del dPR 89 del 2009. Ecco le motivazioni della sentenza.

La Sentenza n. 92 è stata depositata in Cancelleria il 21 marzo 2011.  Il dPR 89/09, come si ricorderà, ha per oggetto la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 112/08, convertito nella legge 133/08 (“Tremonti”).

I commi 4 e 6 dell’art. 2 del dPR 89/09 stabiliscono, rispettivamente, che l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni avviene “in collaborazione” con gli enti territoriali (comma 4) e che le sezioni di scuola dell’infanzia con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, situati in comuni montani, piccole isole e in piccoli comuni privi di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere “piccoli gruppi” di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui “consistenza” è determinata nell’annuale decreto interministeriale sulla formazione dell’organico.

Le due disposizioni - nella presunzione che la materia rientri nell’ambito delle norme generali - demandano, dunque, allo Stato una competenza di merito, contestata dal ricorso delle Regioni Toscana e Piemonte, che la considerano un’invadenza delle prerogative che l’art. 117 della Costituzione affida alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

Richiamando la precedente Sentenza n. 200/09 che, come si ricorderà, aveva già dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 64, comma 4, lett. f-bis e f-ter della legge 133/08, la Corte Costituzionale ha ritenuto “fondate” le censure ai commi 4 e 6 dell’art. 2 del dPR 89/09, in quanto invasive della diretta competenza delle Regioni in materia di dimensionamento della rete scolastica e di relativo “adattamento” alle esigenze socio-economiche di ciascun territorio comunale. Tale competenza, che si traduce concretamente nell’adozione di misure volte alla riduzione del disagio sociale conseguente alla carenza di adeguati servizi per l’infanzia, comporta che il relativo apprezzamento non può che essere affidato ai soggetti esponenziali delle comunità locali.

Il dispositivo della Sentenza 92, partendo dall’assunto che “non spettava allo Stato disciplinare l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni della scuola dell’infanzia, nonché la composizione di queste ultime nei termini stabiliti dall’art. 2, commi 4 e 6, del dPR 20.3.2009, n. 89 …”, annulla l’art. 2, commi 4 e 6, del decreto in questione (disponendone, conseguentemente, la cancellazione dall’ordinamento scolastico fin qui vigente).

* * *

Diverso orientamento ha invece assunto la Corte rispetto alla censure all’art. 3, comma 1, del decreto stesso, dichiarate “infondate”. E’ riconosciuta, infatti, l’esigenza ineludibile che l’istituzione e il funzionamento delle scuole statali del primo ciclo (come del resto per tutti gli ordini di scuole) rispondano a criteri di qualità ed efficienza del servizio scolastico.

Si tratta, pertanto, di una norma generale che legittimamente rientra tra le competenze legislative esclusive dello Stato, nello stabilire i criteri ai quali debbono rispondere l’istituzione e il funzionamento delle scuole statali del primo ciclo “… nei termini stabiliti dall’art. 3, comma 1, del suddetto d.P.R. n. 89 del 2009”.

* * *

Si impone, adesso, una doverosa riflessione sulle conseguenze organizzative e ordinamentali derivanti dalla Sentenza 92, a partire dall’inevitabile impatto sui criteri di determinazione degli organici e, ancor più, sul provvedimento ministeriale concernente la consistenza numerica e le condizioni di funzionamento delle sezioni ospitanti bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi.