PROCESSO DEL LAVORO: LE NUOVE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO

18.11.2010 18:47

Da mercoledì prossimo, 24 novembre, gli artt. 65 e 66 del decreto legislativo 165/01 - che regolamentavano per i dipendenti pubblici le procedure di conciliazione e la costituzione di un collegio di conciliazione speciale, diverso dalle Commissioni di conciliazione esistenti presso le Direzioni provinciali del lavoro - saranno abrogati.

Anche per i dipendenti pubblici, quindi, si applicherà da tale data la procedura di attivazione delle controversie di lavoro e le procedure di conciliazione e di arbitrato regolamentate dagli artt. 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile (cpc), come modificati dall'art. 31 della legge 4.11.2010, n. 183 (il cosiddetto "collegato lavoro").

Ne consegue che il tentativo di conciliazione, già previsto come obbligatorio dall'art. 65 del decreto legislativo 165/01, diventerà facoltativo e non costituirà più condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che potrà, quindi, essere proposta direttamente al giudice del lavoro.

Rimane obbligatorio il tentativo di conciliazione nel caso di ricorso giurisdizionale presentato contro la certificazione dei contratti di lavoro (procedura prevista dal decreto legislativo 276/03).

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L'istanza di conciliazione

Qualora il lavoratore intenda promuovere un previo tentativo di conciliazione dovrà ora rivolgersi alla "Commissione di conciliazione" competente, istituita presso la Direzione provinciale del lavoro.

La richiesta può essere presentata - consegnandola o spedendola mediante raccomandata con avviso di ricevimento, sia alla Commissione che alla controparte - anche tramite un'associazione sindacale alla quale l'interessato aderisce o conferisce mandato, precisando:

  • nome, cognome e residenza di colui che presenta l'istanza e della controparte;
  • il luogo dove è sorto il rapporto ovvero la sede di servizio alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
  • il luogo dove devono essere fatte, alla parte che ha presentato l'istanza, le comunicazioni riguardanti la procedura;
  • l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Nella sostanza i contenuti della richiesta di conciliazione si differenziano da quelli definiti dall'abrogato art. 66 del decreto legislativo 165/01 per quanto riguarda l'esposizione dei fatti e delle ragioni.

La norma abrogata, infatti, ne richiedeva l'esposizione sommaria, mentre ora fatti e ragioni dovranno essere indicati con assoluta precisione.

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L'accettazione e lo svolgimento del tentativo di conciliazione

Non costituendo più obbligo procedurale, la conciliazione si potrà svolgere soltanto se la parte chiamata riterrà di accettare la proposta.

L'accettazione è dichiarata mediante il deposito presso la Commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, di una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale (contenenti, cioè, delle pretese che la controparte rivolge, a sua volta, alla parte istante).

Se entro il predetto termine non viene effettuato il deposito, ciascuna delle due parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.

La Commissione, ricevuto il deposito, fissa, entro i 10 giorni successivi, la comparizione delle parti per svolgere il tentativo entro i successivi 30 giorni.

Il lavoratore può farsi assistere anche da un organizzazione alla quale aderisce o conferisce mandato: non è più prevista, quindi, l'assistenza di altri soggetti (avvocati o procuratori) diversi dal sindacato.

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Il verbale di conciliazione

Nel caso in cui la conciliazione esperita ai sensi dell'art. 410 cpc riesca (anche limitatamente ad una parte della domanda), è redatto un separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di conciliazione, che è dichiarato esecutivo dal giudice, su istanza della parte interessata.

Qualora le parti non raggiungano l'accordo, la Commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.

Se detta "proposta bonaria" non è accettata, i termini sono riassunti nel verbale, con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

Le risultanze della proposta formulata e non accettata con adeguata motivazione saranno prese in considerazione dal giudice in sede di giudizio.

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La risoluzione arbitrale delle controversie

In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine ove non sia riuscito, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla Commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

  • il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i 60 giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;
  • le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, diventa "legge" tra le parti e supera il divieto di transazione sui rapporti di lavoro previsto dall'art. 2113, comma 4, del codice civile.

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Conciliazione e arbitrato in sede sindacale

La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie inerenti il rapporto di lavoro, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

In questo caso non si applicano le norme generali di cui al già citato art. 410 cpc.

Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale.

Il Direttore provinciale, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto.

Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.