Esami di Stato (istruzione secondaria di II grado, a.s. 2010/11). Domande di partecipazione: termini e modalità di presentazione

27.10.2010 18:38

Il MIUR, con la C.M. n. 85 del 13.10.2010, conferma - per l'a.s. 2010/11, in relazione alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche - le disposizioni impartite nei decorsi anni scolastici (CC.MM. 90/07, 77/08 e 85/09), con il riferimento all'anno scolastico in corso.

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Per una chiara leggibilità, le date sono indicate di seguito:

  • 30 novembre 2010, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio dirigente scolastico;
  • 30 novembre 2010, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione (anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate;
  • 31 gennaio 2011, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;
  • 31 gennaio 2011, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L'esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti suddetti Direttori Regionali;
  • 20 marzo 2011, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2011 e prima del 15 marzo 2011 e intendano partecipare agli Esami di Stato in qualità di candidati esterni.

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In relazione agli alunni della penultima classe, si fa presente che ai sensi del dPR 122/09 (art. 6, comma 2) sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli Esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

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Sono ammessi agli Esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6, comma 1, dPR 122/09).

Il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (art. 4, comma 2, dPR 122/09).

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Con l'occasione, la C.M. 85/10 precisa che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado è richiesta - ai fini della valutazione finale di ciascuno studente (ex art. 14, comma 7, dPR 122/09) - la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.

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I dirigenti scolastici, ai quali sono assegnate dal Direttore Regionale le domande dei candidati esterni, effettuano immediatamente l'esame delle relative posizioni, dando comunicazione al Direttore Generale di eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

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I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche paritarie e legalmente riconosciute, subito dopo il termine del 30 novembre, comunicano al competente Direttore Regionale il numero ed i relativi nominativi dei candidati interni agli Esami di Stato.

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Ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. n. 53/10, la prima prova scritta dell'Esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il 22 giugno 2011 (ore 8.30).