ESTERO NEWS 16/2007 - 1) Coefficienti di sede: nuovo successo c/o il TAR Lazio; 2) Incontro con l'Amministrazione (4.4.2007)

28.03.2007 15:14
Categoria: Estero

La CISL Scuola ha consigliato, da tempo, ai propri iscritti - ritenendo immotivata ed ingiusta la differenza tra i coefficienti di sede applicati al personale della scuola e quelli applicati al personale amministrativo del MAE in servizio nella medesima sede, in quanto entrambi coefficienti collegati al "costo della vita" e determinati con atti amministrativi e non con legge (come, invece, gli assegni di base) - di intraprendere (attraverso il proprio studio legale) le necessarie ed opportune iniziative giurisdizionali.

I primi ricorsi presentati chiedevano l'annullamento del decreto ministeriale con il quale erano stati fissati i coefficienti per l'anno 1995, validi per il personale della scuola, perché di importo inferiore a quelli del personale amministrativo del MAE.

Nel ricordare che i ricorsi suggeriti dalla CISL Scuola sono stati sempre accolti (vedi ESTERO NEWS 30/2004; 33/2004; 34/2004; 32/2006 e 10/2007), con sentenze però di carattere interlocutorio (i Giudici chiedevano al MAE di giustificare le differenze in atto), si informa che il TAR Lazio (nell'udienza del 10.1.2007) ha discusso ed accolto tre ricorsi, proposti per l'esecuzione di precedenti pronunce dello stesso TAR Lazio e confermate dal Consiglio di Stato (Sez. VI) con sentenze n. 1046/06, n. 1615/06 e n. 3644/06.

Con le tre recenti sentenze del TAR Lazio (depositate da alcune settimane: la n. 2064/07, la n. 2065/07 e la n. 2066/07), deve ritenersi conclusa positivamente una ormai "annosa" vertenza.

Le sentenze, infatti - non più interlocutorie, ma immediatamente dispositive - stabiliscono quanto segue:

  • è, anzitutto, dichiarato nullo il nuovo decreto interministeriale (n. 5383 del 6.10.2006) che aveva reiterato gli stessi coefficienti di sede fissati con il precedente decreto interministeriale del 20.4.1995 (n. 3497);
  • è affermano il principio che le misure dei coefficienti di sede per il personale scolastico, decorrenti dal 1°.4.1995, debbono essere stabilite nella stessa misura di quelle relative - per lo stesso anno - al personale amministrativo del MAE;
  • è incaricato il Direttore Generale del Personale del MAE, quale "commissario ad acta", di dare esecuzione alle sentenze nel termine di 30 giorni dalla comunicazione delle stesse, adottando ogni necessario provvedimento.

Le sentenze del TAR Lazio - di annullamento del nuovo (2006) decreto interministeriale sui coefficienti di sede (che reitera l'analogo provvedimento del 1995) - e l'obbligo per l'Amministrazione di riconoscere gli stessi coefficienti di sede del personale amministrativo del MAE, dando integrale esecuzione entro 30 giorni, non può che comportare un obbligo per l'Amministrazione medesima a riconoscere le maggiori somme dovute ai ricorrenti interessati.

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Il prossimo confronto tra Organizzazioni Sindacali e "Delegazione di parte pubblica" si terrà, presso il MAE, mercoledì prossimo, 4 aprile. Nel corso dell'incontro saranno discussi i seguenti punti all'ordine del giorno:

  • accordo sulla mobilità estero per estero;
  • accordo sulle funzioni strumentali;
  • chiarimenti da parte dell'Amministrazione su 1) "statizzazione" scuola materna; 2) scuola di Zurigo; 3) documento approvato dall'assemblea del personale della scuola di Atene; 4) iscrizione all'A.I.R.E.