Revisori dei conti. Emanati dal MPI ulteriori chiarimenti sulla loro attività

20.02.2007 19:45

Con la nota prot. n. 101 del 19.2.2007 il MPI, facendo seguito alle prime indicazioni in materia (emanate con la precedente nota prot. n. 1 del 3.1.2007 sulla base delle novità legislative introdotte dall'art. 1, comma 616 della legge 296/06, la "Finanziaria 2007"), fornisce - nelle more dell'emanazione del provvedimento di modifica al D.I. 44/01 (il "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche") - ulteriori chiarimenti  in merito alle modalità di svolgimento dell'attività di controllo da parte dei "revisori dei conti" presso le istituzioni scolastiche.

Dopo aver ribadito che gli attuali "revisori dei conti" - nominati in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Pubblica Istruzione - restano confermati presso i medesimi ambiti scolastici territoriali ai quali sono stati assegnati con il provvedimento di nomina del competente Ufficio Scolastico Regionale (non dovrà, pertanto, effettuarsi la procedura di insediamento, con la redazione del relativo verbale), il MPI precisa che

  • i due "revisori dei conti" svolgono le loro funzioni in posizione paritetica (non sussistendo più il collegio);
  • i "revisori dei conti" - ai fini dell'espressione del parere sul programma annuale e sul conto consuntivo - concorderanno le date nelle quali procedere agli adempimenti ad essi affidati (i "revisori", pertanto, dovranno essere tempestivamente informati dalle istituzioni scolastiche dell'avvenuta predisposizione dei documenti contabili da sottoporre al loro esame);
  • sarà cura del singolo revisore esprimere il parere su detto documento (nel caso in cui uno dei due "revisori" si trovi nella impossibilità di procedere all'esame del documento di programmazione annuale nei tempi concordati);
  • il Consiglio di Istituto può adottare ugualmente la delibera di approvazione del programma annuale anche nel caso di visita congiunta nella quale uno dei due "revisori" esprima parere contrario;
  • l'Istituzione scolastica - qualora uno o entrambi i "revisori" formulino osservazioni in ordine conto consuntivo e il Consiglio di Istituto proceda comunque alla sua approvazione - dovrà trasmettere il relativo verbale all'Ufficio Scolastico Regionale e alla competente Ragioneria Provinciale dello Stato, segnalando nella nota di trasmissione che il verbale contiene osservazioni;
  • sarà cura del singolo "revisore" esprimere il parere sul conto consuntivo anche nel caso in cui uno dei due "revisori" si trovi nella impossibilità di procedere all'esame del conto consuntivo nei tempi concordati;
  • le verifiche di cui all'articolo 58, comma 3, del D.I. n. 44/2001 saranno svolte, di norma, in occasione dell'esame del programma annuale e del conto consuntivo;
  • la compilazione dei verbali relativi all'attività di revisione (mediante l'utilizzo dell'applicativo Athena) è a cura esclusiva dei "revisori dei conti".