Valutazione ai fini dell’indennità di buonuscita dei periodi di astensione facoltativa per maternità. Chiarimenti dall'INPDAP

20.07.2006 18:44

Con la Nota Operativa n. 21 del 12.7.2006, l'INPDAP risponde a numerosi quesiti in ordine alla valutabilità dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro ai fini dell'indennità di buonuscita.

L'Istituto

  • chiarisce che la legge 53/2000 ha completamente riscritto (rispetto alla precedente normativa) la disciplina dei congedi per maternità, prevedendo all'art. 7, comma 5, che i periodi di astensione facoltativa "sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13ª mensilità o alla gratifica natalizia"
  • ritiene che - considerato che ai fini TFR (ex artt. 2110 e 2120 del Codice Civile) il periodo di astensione facoltativa ad assegni ridotti nei limiti di sei mesi entro il 3° anno di vita del bambino è computato per intero - anche ai fini dell'indennità di buonuscita tale periodo debba essere valutato sulla retribuzione virtuale intera, a partire dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 53/2000 (con le amministrazioni datrici di lavoro obbligate a provvedere al versamento dei contributi).