Gestione supplenze, tocca ai Dirigenti Scolastici il controllo definitivo

13.09.2020 18:25

Secondo quanto previsto dall’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, l’ultima fase di validazione delle posizioni nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) - anche al fine di creare una banca dati verificata connessa all’anagrafe docenti - è assegnata alla scuola dove il supplente stipula il primo contratto di lavoro a tempo determinato. A fornire indicazioni più specifiche sugli adempimenti in questione interviene ora la nota 1588 dell'11 settembre 2020, a firma del Capo Dipartimento Istruzione del Ministero, che riporta in dettaglio gli aspetti da verificare e le modalità con cui procedere al controllo, nonché gli atti conseguenti agli esiti dell'accertamento condotto, che il Dirigente Scolastico comunicherà all’ufficio territoriale al fine di un inserimento definitivo dei dati a sistema, in modo che l’interessato li possa utilizzare come già validati anche in occasione di ulteriori istanze.
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico lo comunica all’ufficio territoriale per la rideterminazione del punteggio e della posizione nella graduatoria nonché, ove ne ricorrano le condizioni, per l'esclusione dell’aspirante dalle GPS.
Per operare i controlli potrà essere utilizzata una specifica funzione al SIDI che consente di visualizzare la domanda prodotta dall’aspirante. Il primo titolo da verificare sarà il possesso del titolo prescritto per l'accesso, ossia:

  • abilitazione per la I fascia
  • specializzazione sul sostegno per la I fascia delle GPS di sostegno
  • titolo di studio con 24 cfu o precedente iscrizione nelle III fasce delle vecchie graduatorie di istituto

Nel caso si riscontri la mancanza del prescritto titolo di accesso, il contratto eventualmente sottoscritto viene rescisso.
Per quanto attiene agli altri titoli valutabili, la nota pone attenzione alle seguenti fattispecie:

  • il titolo di accesso non può essere dichiarato anche come ulteriore titolo
  • la laurea triennale o di primo livello è valutabile come ulteriore titolo solo se non costituisce parte del percorso della laurea dichiarata come titolo di accesso
  • il diploma di ITS è valutabile solo se conseguito negli Istituti presenti al link http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/
  • gli assegni di ricerca sono valutabili per ciascun singolo bando e non per ogni anno di durata o per ogni singolo assegno
  • la specializzazione sul sostegno è solo quella conseguita a seguito di specifici percorsi mentre non sono valutabili master o corsi su disabilità, BES o DSA
  • le certificazioni linguistiche valutabili sono solo quelle rilasciate dagli enti certificatori rinvenibili al link https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere
  • i titoli artistici
  • i titoli di servizio non presenti ed importabili dal SIDI in fase di compilazione della domanda ossia quelli prestati presso le scuole paritarie e i servizi di ruolo nello stato.

Gli esiti della verifica sono comunicati dal dirigente scolastico:

  • all’aspirante interessato, tramite l’indirizzo mail comunicato nella domanda di iscrizione in GPS, con apposito provvedimento sottoscritto con firma digitale
  • all’ufficio scolastico territoriale ai fini della convalida finale.

Dal 21 settembre sarà aperta la funzione per l’inserimento dei dati conseguenti alla attività di verifica. Viene in sostanza rimessa al Dirigente Scolastico quella valutazione dei titoli prodotti e della conseguente regolarità o meno dei punteggi - e della stessa presenza in graduatoria - che per ragioni diverse non è stato possibile condurre in porto prima della pubblicazione delle GPS. È in capo al dirigente scolastico, infine, l’eventuale esposto all’autorità giudiziaria relativo a “dichiarazioni mendaci” di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000. Il servizio eventualmente prestato sulla base di dichiarazioni mendaci varrà solo come servizio di fatto e non di diritto.