ESTERO NEWS 4/2012 - Supervalutazione del servizio prestato all’estero e progressione di carriera

14.02.2012 17:33
Categoria: Estero

La CISL Scuola ha sostenuto fin dal 2004 (vedi ESTERO NEWS 10/200413/2004 e 3/2007) che la maggiore valutazione del servizio di ruolo prestato all’estero - prevista dal comma 1 dell’art. 673 del decreto legislativo 297/94 - avrebbe dovuto produrre effetti permanenti nella progressione economica e di carriera del personale stesso.

Il personale interessato alla maggiore valutazione è stato invitato a proporre ricorso avverso le decisioni, adottate dagli uffici scolastici provinciali, di riassorbimento degli aumenti concessi per il servizio prestato all’estero.

Quasi tutti i ricorsi sono stati accolti e, in presenza di appello da parte dell’amministrazione, le decisioni di prima istanza sono state confermate.

La Corte Suprema di Cassazione (sezione lavoro) con sentenza 14629 del 17.6.2010 ha rigettato il ricorso 1398/06 proposto dal MIUR dichiarando, nelle motivazioni, che “l’attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina … un’anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione in carriera e del corrispondente trattamento economico di posizione utile a pensione”.

A seguito di tale pronuncia il MIUR ha trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali la nota 9023 del 7.11.2011 recante in allegato lo specifico parere dell’Ufficio Legislativo di viale Trastevere.

Sulla base della nota e del parere non appare più necessario presentare ricorso per ottenere che la supervalutazione dei servizi prestati all’estero abbia effetti permanenti sulla progressione di carriera.

Coloro ai quali la supervalutazione non ha prodotto effetti permanenti nella progressione di carriera, pertanto, potranno presentare apposita istanza per ottenere che le maggiorazioni cui avevano diritto siano rettificate sulla base di quanto stabilito dalla citata sentenza della Cassazione e delle indicazioni fornite con i sopra citati provvedimenti ministeriali. In caso di inadempienza o ulteriore diniego da parte dell’Amministrazione sarà necessario presentare ricorso al giudice del lavoro.