Misure straordinarie per i precari: indennità di disoccupazione con procedura semplificata - Il MIUR invia la circolare INPS

21.12.2009 12:34

Con la nota 19218 del 17.12.2009 il MIUR trasmette la Circolare INPS 125 del 16.12.2009 volta a disciplinare l'ambito di applicazione della Convenzione sottoscritta lo scorso 5 agosto fra l'Istituto Nazionale medesimo, il Ministero dell'Istruzione ed il Ministero del Lavoro (presentazione della domanda da parte del personale al fine di fruire dell'indennità di disoccupazione con procedura semplificata).

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La convenzione, triennale, prevede - per i precari coinvolti nel decreto-legge 134 del 25.9.2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 167 del 24.11.2009 - modalità agevolate di accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria per i periodi di non lavoro durante l'anno solare, al fine di percepire, alternativamente e con continuità:

  • la retribuzione spettante in relazione al servizio effettivamente svolto;
  • la corresponsione dell'indennità di disoccupazione durante i periodi di inattività.

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Beneficiari e requisiti

I soggetti interessati sono i supplenti inseriti negli elenchi prioritari.

I requisiti necessari per percepire l'indennità di disoccupazione sono:

  • 2 anni di anzianità assicurativa; 
  • 1 anno di contribuzione (52 contributi settimanali contro la disoccupazione) nel biennio precedente.

A tal fine il MIUR dovrà far pervenire all'INPS l'elenco di tutto il personale potenzialmente beneficiario della convenzione.

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Domanda, termini e modalità di presentazione

Per ottenere la prestazione, i lavoratori dovranno presentare la domanda utilizzando l'apposito modello DS21.

La domanda dovrà essere presentata all'INPS con una delle due seguenti modalità:

  • direttamente, indirizzandola alla struttura INPS di residenza del lavoratore;
  • per il tramite di un Ente di Patronato.

Copia o attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di disoccupazione dovrà essere consegnata alla Scuola a cui è stata inoltrata la domanda.

Qualora sia sta già presentata la domanda di disoccupazione alle scuole, questa mantiene validità e dovrà essere inviata, a cura delle istituzioni scolastiche - nel più breve tempo possibile - alla struttura INPS territorialmente competente.

Il supplente che durante questo anno scolastico alterna periodi di disoccupazione a periodi di supplenza, dovrà certificare il proprio status di disoccupato presso il Centro per l'Impiego o la Struttura INPS di residenza:

  • presentando una sola domanda anche in caso di riprese lavorative superiori ai 5 giorni;
  • presentando una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a una offerta formativa (D.I.D).

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Adempimenti dell'istituzione scolastica

Le scuole, a garanzia della regolare erogazione della indennità di disoccupazione e ai fini dell'aggiornamento dell'archivio dei beneficiari devono:

  • comunicare tempestivamente all'INPS, attraverso gli specifici programmi informatici, il conferimento di supplenze temporanee di qualsiasi durata e la data di cessazione delle medesime;
  • comunicare tempestivamente all'INPS di residenza del lavoratore, in via cartacea (in attesa che le funzioni di scambio telematico dei flussi informativi siano implementati), i casi delle proposte di supplenza temporanea, con l'indicazione dei dati anagrafici del lavoratore (compreso il codice fiscale), e della data del rifiuto.

Il mancato puntuale invio di queste informazioni, può comportare responsabilità per danno erariale.

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L'indennità di disoccupazione

  • Misura dell'indennità: per i primi 6 mesi, il 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; per i 2 mesi successivi, il 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
  • Periodo di corresponsione: l'indennità è corrisposta per un massimo di 8 mesi al lavoratore disoccupato con età inferiore ai 50 anni; fino a 12 mesi, al lavoratore disoccupato ultracinquantenne.
  • I contratti di supplenza stipulati per l'a.s. 2009/10 prorogano il periodo di durata della prestazione in misura pari alla durata dei contratti.