Misure straordinarie per i precari: negli elenchi prioritari ex D.M. 82 anche i supplenti con 180 gg. - Domande entro l'8.1.2010

17.12.2009 20:08

Il MIUR ha emanato l'odierno D.M. n. 100 (trasmesso dalla nota prot. n. 19212 di pari data) con il quale si disciplina l'accesso agli elenchi prioritari: a) dei supplenti che hanno conseguito nell'a.s. 2008/09, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni; b) del personale educativo. Termine di presentazione delle domande: venerdì 8 gennaio 2010.

Questi, i provvedimenti e gli allegati:

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L'Amministrazione - nonostante le reiterate richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali - si è attestata su un'applicazione restrittiva del provvedimento citato: gli elenchi prioritari già predisposti con il D.M. n. 82/09 (e pubblicati in questi giorni), infatti,  sono integrati, oltre che con il personale educativo (inspiegabilmente escluso dalla precedente tornata), esclusivamente con i precari che - attraverso le graduatorie di istituto - hanno conseguito nell'a.s. 2008/09 una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un'unica istituzione scolastica.

Una decisione che lascia fuori dalla platea dei beneficiari la maggior parte dei supplenti che possono vantare un servizio di 180 giorni nello scorso anno scolastico e che sicuramente nell'a.s. 2009/10 avranno grandi difficoltà nell'accesso al lavoro.

Tra l'altro, pur se è condivisibile l'esigenza di accelerare le procedure al fine di non vanificarne gli effetti, il termine di presentazione delle domande fissato all'8 gennaio 2010, coincidente con le vacanze di Natale, determinerà difficoltà non solo per i precari coinvolti ma anche per le segreterie scolastiche.

Al riguardo, la CISL Scuola ha chiesto al MIUR di prevedere una proroga di tale scadenza (sia pure contenuta), anche in considerazione dei disagi che stanno interessando in questi giorni, per il maltempo, molte località in diverse Regioni italiane.

Al decreto 100, che richiama integralmente le disposizioni già emanate con il decreto 82, sono allegati:

  • i modelli di domanda riservati ai nuovi beneficiari;
  • la "dichiarazione di disponibilità" a partecipare ai progetti attivati in convenzione con le Regioni, che dovrà essere inviata, sempre entro l'8 gennaio 2010, da tutti gli aspiranti interessati, compresi coloro che hanno già presentato domanda ai sensi del decreto 82.

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Di seguito una sintesi delle principali disposizioni emanate.

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Beneficiari e requisiti

  • Il personale educativo che ha conseguito nell'a.s. 2008/09 una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche. 
  • Il personale docente, educativo e ATA che ha conseguito nell'a.s. 2008/09, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un'unica istituzione scolastica.
  • Tale personale, inoltre, deve essere in possesso degli altri requisiti previsti dal D.M. 82/09, e cioè: 1) essere inserito a pieno titolo nell'a.s. 2009/10 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (personale docente) ovvero nelle graduatorie permanenti o  provinciali ad esaurimento (personale ATA); 2) essersi trovato nella condizione di non aver potuto stipulare per l'anno scolastico in corso la stessa tipologia di contratto per carenza di disponibilità di cattedre o posti interi.

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Presentazione delle domande

Analogamente a quanto già previsto con il D.M. 82/09 le domande, utilizzando i modelli allegati al decreto, potranno essere presentate entro l'8 gennaio 2010 - a mano o con raccomandata A.R. - all'istituzione scolastica in cui è stato prestato servizio con contratto per supplenza temporanea per almeno 180 giorni nell'a.s. 2008/09.

La provincia a cui indirizzare la domanda può essere:

  • per i docenti e per il personale educativo, quella di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento; per il personale ATA quella di inserimento in graduatoria permanente (24 mesi) o in graduatorie/elenchi ad esaurimento (30 giorni);
  • quella nelle cui graduatorie di circolo o istituto l'interessato è inserito per l'a.s. 2009/10.

Il personale docente che ha stipulato nell'a.s. 2009/10 un contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per uno "spezzone" deve necessariamente scegliere la provincia in cui è in servizio ai fini del completamento d'orario.

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I nuovi elenchi prioritari e le supplenze in corso

  • Gli elenchi prioritari, integrati con i nuovi aspiranti graduati in base al punteggio spettante, producono effetti dalla data della loro diffusione. Fino a tale data sono validi quelli predisposti ai sensi del D.M. 82/09 e, in subordine, le graduatorie di circolo e di istituto.
  • Pertanto, conservano validità tutti i contratti di supplenza già stipulati, che seguono le regole generali in materia di proroghe e conferme stabilite dal Regolamento sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica.

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I progetti regionali

  • La "dichiarazione di disponibilità" a partecipare ai progetti attivati in convenzione con le Regioni (non obbligatoria), deve essere presentata - utilizzando il modello allegato al decreto - da tutti gli interessati, sia dai nuovi aspiranti all'inclusione negli elenchi prioritari, sia dagli aspiranti che vi sono già inseriti ai sensi del D.M. 82/09.
  • La dichiarazione in questione, analogamente a quella per l'inclusione negli elenchi prioritari, deve essere presentata presso l'istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell'a.s. 2008/09 ovvero con le specifiche diverse modalità stabilite a livello periferico per dare esecuzione agli accodi stipulati. La scuola provvederà alla trasmissione della domanda all'USP competente, con modalità telematiche che saranno definite con una successiva nota tecnica, ai fini del successivo inoltro agli Uffici Scolastici Regionali e alle rispettive Regioni.
  • Per l'attribuzione delle attività progettuali si può fare ricorso sia alla stipula di contratti e tempo determinato, sia, se previsto dalle Convenzioni, alla stipula di contratti di prestazione d'opera, facendo presente che la sostituzione del personale destinatario dei progetti, che si assenti a qualsiasi titolo, può avvenire solo ed esclusivamente a carico degli specifici fondi derivanti dagli accordi e non impiegando risorse statali.
  • La rinuncia, senza valido motivo, all'offerta di partecipazione al progetto regionale comporta la decadenza dal diritto a percepire l'indennità di disoccupazione (qualora spettante).
  • Lo svolgimento delle attività progettuali dà diritto alla valutazione dell'intero anno di servizio, per il personale docente, e alla valutazione dello stesso punteggio ottenuto nell'anno scolastico precedente, per il personale ATA.
  • Al personale docente, educativo ed ATA, non inserito negli elenchi prioritari, che svolga le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio commisurato ai mesi di durata del progetto stesso.
  • Agli aspiranti che partecipano ai progetti regionali e che percepiscono il trattamento di disoccupazione sarà corrisposta l'indennità prevista dai fondi regionali solo se l'attività del progetto supera il 60% dell'impegno orario dell'anno precedente.
  • Le indennità complessivamente percepite (disoccupazione + compenso per il progetto) non potranno, comunque, superare l'ammontare di quanto corrisposto l'anno precedente.
  • A coloro che non hanno diritto a percepire l'indennità di disoccupazione sarà corrisposto esclusivamente il compenso stabilito per il progetto.

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L'indennità di disoccupazione ordinaria

L'indennità di disoccupazione ordinaria, corrisponde:

  • per i primi 6 mesi, al 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
  • per i 2 mesi successivi, al 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
  • per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Per non pregiudicare la situazione economica degli interessati, è consentito rifiutare supplenze con un trattamento economico inferiore all'indennità di disoccupazione spettante (es.: nel caso l'indennità di disoccupazione corrisponda al 60% della retribuzione intera il personale docente può rifiutare contratti fino a 10 ore nella scuola secondaria e fino a 14 ore nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; il personale ATA può rifiutare contratti fino a 21 ore).

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Gli adempimenti delle scuole

  • La scuola che riceve la domanda - dopo aver controllato e convalidato le dichiarazioni circa il rapporto di lavoro instaurato nell'a.s. 2008/09 - effettua gli inserimenti al sistema informativo e comunica l'esclusione dalla procedura al personale che non ha titolo.
  • La procedura automatizzata non prevede la gestione del personale educativo, le cui domande dovranno, previa verifica dei requisiti, essere accolte dalle scuole e trasmesse all'USP destinatario che dovrà realizzare un apposito elenco prioritario da fornire a tutti i convitti e gli educandati della provincia.
  • Le eventuali discordanze rispetto alle dichiarazioni rese nel modello di domanda saranno valutate dall'Ufficio Scolastico cui è indirizzata la domanda stessa. Effettuate le verifiche rispetto alle posizioni non convalidate dal sistema, l'USP pubblica l'eventuale elenco dei non ammessi a fruire del beneficio.

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Chiarimenti

Nella nota 19212, di accompagnamento del decreto, sono stati forniti anche alcuni chiarimenti richiesti dalle Organizzazioni Sindacali al "tavolo di confronto".

  • Il personale docente e ATA che non si avvale delle disposizioni dei decreti 82 e 100 - in quanto per carenza di posti disponibili è occupato nel corrente anno scolastico in  classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a quello dell'anno precedente - può, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie, scegliere a quale tra queste attribuire il punteggio.
  • Il personale ATA, se nell'a.s. 2008/09 ha stipulato un contratto sino al 31 agosto, ha diritto al corrispondente punteggio anche se nell'anno scolastico in corso è in servizio fino al termine delle attività didattiche.
  • Per le supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole dell'infanzia e primaria, può essere indicato un solo distretto nell'ambito di quelli prescelti (art. 2, comma 3, del D.M. 82/09). Tale indicazione non è obbligatoria; pertanto i Dirigenti Scolastici, una volta esaurito l'elenco dei docenti che hanno sottoscritto tale opzione, dovranno utilizzare le graduatorie di circolo per conferire supplenze su tale tipologia di posto (art. 7, comma 7, D.M. 131/07, il Regolamento).
  • E' evidenziata l'opportunità di favorire il diritto al completamento d'orario per coloro che hanno accettato un contratto per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, sia ricorrendo, ove possibile, al frazionamento orario delle relative disponibilità sia - compatibilmente con l'orario di servizio da effettuarsi e ove è verificata la concreta possibilità di assicurare il servizio per tutte le sedi - operando in deroga ai limiti territoriali previsti dal comma 2 dell'art. 4 del Regolamento sul conferimento delle supplenze.