Misure straordinarie per i precari: primo passo verso la conversione del decreto. Nel frattempo, si converte la CGIL

22.10.2009 20:58

Il cosiddetto "decreto salva precari" ha compiuto il primo passo verso la conversione in legge, con l'approvazione a maggioranza del relativo disegno di legge da parte della Camera dei Deputati nella tarda serata di ieri, 21 ottobre. Il testo, com'era prevedibile, si è arricchito lungo la strada di numerosi emendamenti, alcuni attesi ed altri - ivi compresi quelli, immancabili, di sanatoria più o meno discutibile - scaturiti nella fase di passaggio dalla Commissione all'Aula, o addirittura nello spazio intercorrente fra una seduta e la successiva.

Il voto conclusivo (favorevoli i gruppi di maggioranza, contrari PD e IdV, astenuta l'UDC) non rende appieno l'articolazione di un dibattito che ha registrato, sui singoli emendamenti, punti di intesa unanime ed altri di forte divaricazione, con un andamento della discussione che ha rivelato, molto spesso, un approccio superficiale (e non privo di forzature strumentali) alle materie in discussione.

Ne dà prova l'enfasi con cui è stata commentata l'intesa raggiunta sul primo comma, che assicurerebbe non si sa bene quali nuove garanzie ai precari, sventando non si sa bene quali attentati alle loro prospettive di assunzione in ruolo: ai precari, in realtà, viene garantito quello che già oggi hanno, cioè la possibilità di entrare in ruolo, in futuro, se saranno autorizzate le assunzioni che stiamo chiedendo con forza, anche in questi giorni, al Governo.

In questo modo ha finito per rimanere oscurata, nei commenti "a caldo", la finalità originaria del decreto, che era quella di assicurare alcune forme straordinarie di tutela economica e giuridica ai precari rimasti senza contratto a causa dei pesanti "tagli" agli organici.

Le misure straordinarie

Su queste misure - cui sono dedicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 del decreto - l'unica novità di rilievo riguarda l'ampliamento della platea dei beneficiari, di cui entra a far parte anche chi, attualmente in graduatoria ad esaurimento (se docente) o permanente (se ATA), abbia svolto nel 2008/09 "una supplenza di almeno centottanta giorni" conferita attraverso le graduatorie di istituto.

Si integra in questo modo la previsione originaria, limitata a chi era stato titolare di una supplenza annuale o fino al 30 giugno, accogliendo quindi una richiesta avanzata in tal senso dalla CISL Scuola e da altre organizzazioni sindacali.

La formulazione del testo, tuttavia, è tale da far temere un'applicazione fortemente restrittiva, qualora si intendesse fare riferimento ad una sola supplenza, e non alla totalizzazione di 180 giorni anche con supplenze diverse.

E' una questione che porremo immediatamente al "tavolo di confronto" con l'Amministrazione, rivendicando se necessario anche una riscrittura del testo, ben sapendo quel che ciò significa in relazione al percorso parlamentare della legge di conversione.

Nel frattempo prendiamo atto con piacere che anche la CGIL, per bocca di Epifani, considera il decreto "una parziale soluzione" della questione precari, riprendendo quasi alla lettera il giudizio che la CISL Scuola ha sempre riservato a quel provvedimento che lo stesso Epifani, qualche tempo fa, aveva definito una "colossale fesseria".

Forse il cambiamento di rotta, che giunge comunque gradito, nasce anche dalla constatazione dell'alto numero di domande pervenute agli Uffici Scolastici Provinciali, a dimostrazione di un disagio esteso che trova, nelle misure in corso di adozione, una prima concreta e immediata risposta.

In attesa che il decreto sia convertito in legge, registriamo dunque una prima conversione, quella della CGIL.

Le graduatorie ad esaurimento

Le modifiche introdotte dall'Aula alla formulazione del comma 4-bis (destinato insieme al 4-ter e 4-quater a risolvere il contenzioso in atto sulle graduatorie ad esaurimento) destano forti perplessità e appaiono in evidente contraddizione con la proposta iniziale del MIUR, dando vita ad una norma a forte tasso di incoerenza interna. Si parte, infatti, da un'interpretazione autentica della Legge Finanziaria 2007, da cui si fa discendere la piena legittimità dell'operato del MIUR in occasione dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie (permanenza nella graduatoria di origine e "accodamento" in altre province), ripristinando, invece, per il successivo aggiornamento (2011-13) la possibilità di trasferirsi in altra provincia, con la modalità cosiddetta "a pettine".

Una soluzione pasticciata, incoerente, di dubbia logicità, suscettibile di fornire ulteriore alimento a quel contenzioso che avrebbe dovuto risolvere.

Peraltro, sempre a proposito di coerenza, è davvero difficile comprendere la posizione assunta dal Partito Democratico, oggi fervente sostenitore dell'inserimento "a pettine" (si veda la dichiarazione di voto dell'on. Ghizzoni, che lo avrebbe voluto anche per il 2009-11), dimenticando che la "blindatura" delle graduatorie provinciali, e la previsione di soli trasferimenti "in coda" a partire dal 2009, era stata decisa nel 2007 dall'allora Ministro del Governo Prodi (di centro sinistra), oggi autorevole esponente del PD.

E' del tutto evidente che il "pettine" gode di qualche sostegno anche nelle schiere della maggioranza, perché diversamente il PD non sarebbe mai riuscito, da solo, a ritoccare così pesantemente una proposta proveniente da diretta iniziativa del MIUR.

Sulla vicenda delle graduatorie, e sulle soluzioni da adottare per risolvere un estenuante e lacerante contenzioso, la CISL Scuola si è assunta nei giorni scorsi, a differenza di altri di cui siamo tuttora in attesa di conoscere il pensiero, la responsabilità di una posizione chiara e netta.

Restano invariati i commi 4-ter e 4-quater, che impediscono di spostare i punteggi da una graduatoria all'altra ed escludono dalle graduatorie, a partire dal 2010/11, il personale di ruolo, a prescindere dal tipo di posto o classe di concorso di cui è titolare.

Le sanatorie

Sono diverse e riguardano, nell'ordine:

  • coloro che hanno frequentato, conseguendo il titolo di abilitazione o specializzazione, i corsi speciali indetti col DM 21/05 ai quali erano stati ammessi con riserva, avendo maturato i prescritti 360 giorni di servizio alla data di scadenza delle domande, e non di approvazione della legge 143/04;
  • i docenti ammessi con riserva, in quanto già di ruolo, ai corsi abilitanti indetti con i DD.MM. 21/05 e 85/05, i quali potranno avvalersi del titolo ai fini della mobilità professionale;
  • i dirigenti scolastici assunti in servizio come vincitori o idonei a seguito di concorsi ordinari o riservati indetti precedentemente all'emanazione del dPR 140/08, qualora sia intervenuto l'annullamento di atti delle procedure concorsuali.

La prassi delle sanatorie, che a posteriori intervengono a regolarizzare situazioni di mancato rispetto delle regole, ancorché discutibili, è sempre e comunque difficilmente condivisibile.

Le norme sui benefici della legge 104/92

Con modalità che appaiono a dir poco discutibili, sono previsti obblighi di presentazione della documentazione relativa ai requisiti che danno titolo ai benefici previsti dalle leggi 104/92 e 68/99 per coloro che chiedono l'inserimento in provincia diversa da quella di residenza.

Sono previsti, inoltre, ulteriori accertamenti, rimandando ad un successivo Regolamento la definizione di criteri e modalità.

Si tratta, in modo evidente, di norme improvvisate e demagogiche, del tutto superflue rispetto alla giusta esigenza di colpire gli eventuali abusi di leggi come la 104 e la 68, esigenza cui il Governo può e deve far fronte con gli strumenti oggi a sua disposizione.

Non c'è quindi alcun bisogno di inventarne di nuovi, ed è grave che una legge che parla di scuola sia utilizzata strumentalmente per introdurre disposizioni motivate solo dalla voglia di mettere "parti" del Paese contro altre "parti".

Razionalizzazione delle risorse

Con un nuovo articolo (il decreto in origine ne conteneva uno solo) sono introdotte norme che consentono al MIUR fra l'altro di recuperare e ridistribuire le somme assegnate alle scuole e rimaste inutilizzate per un triennio. Il principio può essere condivisibile, ma la formulazione del testo, che fa riferimento ai fondi per progetti nazionali e regionali in materia di autonomia scolastica, ma anche alle "somme assegnate o riscosse dalle scuole alla data del 31 dicembre 2009", è talmente vago e generico da destare non poca preoccupazione specie in un momento di così grave emergenza per i bilanci delle istituzioni scolastiche.

Altre questioni

Il testo licenziato dall'Aula interviene, fra l'altro, anche in tema di spese per i libri di testo, ammissione agli esami di stato e anagrafe degli studenti.

In quest'ultimo caso, prevedendo in modo a dir poco discutibile che il ministero possa acquisire dalle scuole dati "personali, sensibili e giudiziari degli studenti" ai fini della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica.

E' fissata, inoltre, anche per il prossimo anno, la scadenza del 31 agosto per le operazioni di assunzione del personale.

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In allegato (e dal "link"), una ricostruzione del testo della legge (a cura della Segreteria Nazionale CISL Scuola) in base ai resoconti dei lavori parlamentari: si tratta, quindi, di un testo che non riveste alcun carattere di ufficialità.