Regolamento di riorganizzazione della rete scolastica. Prime considerazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale

03.07.2009 17:10

La Consulta ha depositato nella tarda serata di ieri, 2 luglio, la sentenza (n. 200 del 2009) di pronuncia sui ricorsi, in materia, proposti da numerose Regioni contro l'art. 64 del decreto-legge 112/08 (decreto convertito dalla successiva legge 133/08).

La Corte ha accolto una sola delle numerose censure avanzate nei confronti della norma, e cioè quella riguardante il comma 4, lettera f-bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, laddove si prevede la potestà regolamentare dello Stato in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di interventi volti a ridurre il disagio degli utenti locali in caso di chiusura o accorpamento di scuole in piccoli comuni.

La Corte, in sostanza, ha affermato che:

"la disposizione in questione ... lungi dal poter essere qualificata come "norma generale sull'istruzione" ... invade spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni relativi alla competenza alle stesse spettanti nella disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio.

La disposizione contenuta nella lettera f-ter del comma 4 opera un'estensione allo Stato di una facoltà di esclusiva pertinenza delle Regioni, mediante l'attribuzione allo stesso di un compito che non gli compete, in quanto quello della chiusura o dell'accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli Comuni costituisce un ambito di sicura competenza regionale proprio perché strettamente legato alle singole realtà locali, il cui apprezzamento è demandato agli organi regionali.

La norma impugnata deve, dunque, essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., fermo restando che l'obiettivo di consentire l'adozione delle predette misure può essere raggiunto sulla base di autonome determinazioni assunte in sede locale".

In conclusione la Corte ha ritenuto che:

"poiché si è in presenza di disposizioni che, nei limiti innanzi precisati, non sono riconducibili alla categoria delle norme generali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. e non possono, quindi, formare oggetto di disciplina regolamentare da parte dello Stato, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale delle lettere f-bis) e f-ter) del comma 4 dell'art. 64 del decreto-legge 112/08, aggiunte entrambe dalla relativa legge di conversione (133 del 2008)".

L'abbattimento, a seguito della loro dichiarata incostituzionalità, del contenuto delle suddette "lettere f-bis e f-ter" imporrà all'amministrazione una revisione del Regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica, sulla base di una puntuale ricognizione nell'articolato delle disposizioni di dettaglio la cui disciplina possa essere ricondotta ai criteri declinati nelle lettere predette.

In allegato, il testo completo della sentenza n. 200 ed un piccolo estratto (con le conclusioni).

* * *

Si segnala, con l'occasione, che - sempre ieri - nella Gazzetta Ufficiale n. 151 è stato pubblicato il dPR 20.3.2009, n. 81, concernente proprio le "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008 n. 133".

Una coincidenza a dir poco singolare!