Personale dichiarato inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute e sua utilizzazione. Siglato il nuovo CCNI

26.06.2008 17:17

Dopo un lungo ed articolato confronto con l'Amministrazione è stato finalmente siglato - nel pomeriggio di ieri, 25 giugno - il nuovo contratto nazionale integrativo (vedi, in proposito, le consuete, analitiche ed esaustive "schede di lettura" predisposte dalla Segreteria Nazionale della CISL Scuola) con il quale saranno regolate, d'ora in poi, le utilizzazioni del personale in oggetto.

L'accordo si rivolge sia al personale docente ed educativo riconosciuto permanentemente inidoneo, sia a quello in situazione di inidoneità temporanea e parziale sia al personale ATA (si ricorda che per quest'ultimo, dall'a.s. 2003/04 - in base a quanto stabilito nell'art. 35 della Finanziaria 2003 - non si procede più al collocamento fuori ruolo: detto personale matiene, perciò, la titolarità nel proprio istituto e nel proprio profilo di appartenenza).

Il contratto - che dà attuazione al comma 2 dell'art. 4 e al comma 5 dell'art. 17 del CCNL 2007 - interviene a colmare alcune lacune del precedente CCNI, vecchio di oltre 10 anni, delineando un quadro di maggiori certezze rispetto a questo personale al quale le incursioni legislative intervenute nell'ultimo quinquennio - a partire, appunto, dalla Finanziaria 2003 - hanno tolto serenità e la dignità del lavoro svolto.

L'articolato - che disciplina esclusivamente la materia attribuita alla contrattazione, cioè l'utilizzazione nell'ambito del Comparto Scuola - si proietta, però, anche verso le disposizioni introdotte dalla legge 24.12.2007, n. 244 (la Finanziaria 2008), recependo alcuni riferimenti positivi.

Detta legge, infatti, prevede per il personale docente ed educativo la costituzione di uno specifico ruolo ad esaurimento finalizzato alla mobilità, anche intercompartimentale e temporanea, presso uffici pubblici con vacanze di organico, tramite un complesso iter attuativo che richiede il concerto di diverse Amministrazioni (Funzione Pubblica, MIUR, Tesoro): stipula di accordi di mobilità; definizione del trattamento giuridico ed economico del personale interessato; appositi percorsi formativi.

La profonda innovazione introdotta dalla Finanziaria 2008 ha radicalmente mutato il quadro giuridico di riferimento per mezzo del quale la CISL Scuola e le altre Organizzazioni Sindacali, sin dall'avvio della trattativa, hanno affermato e sostenuto:

  • che le disposizioni introdotte abrogano, per incompatibilità, l'art. 35, comma 5, della legge 289/02 (Finanziaria 2003);
  • che l'iscrizione nel ruolo ad esaurimento, per la sua stessa natura, non prevede più alcun vincolo temporale, facendo così venir meno anche la scadenza del 31.12.2008 prevista dalla legge 27.12.2006, n. 296 (la Finanziaria 2007, infatti, aveva prorogato di un anno il "periodo massimo di cinque anni nel quale il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio" inizialmente previsto dal suddetto art. 35, Finanziaria 2003).

Su questo presupposto - riguardo il quale le Organizzazioni Sindacali stanno anche predisponendo una dichiarazione a verbale - è stato improntato il contratto integrativo.

L'accordo, accanto ad una più chiara regolamentazione dei diritti e dei doveri, introduce alcune importanti novità, tra le quali si evidenzia:

  • la possibilità di chiedere la dispensa dal servizio per motivi di salute da parte del personale attualmente già collocato fuori ruolo e utilizzato in altre funzioni: un'opportunità che - in considerazione del mutato quadro giuridico rispetto al momento in cui sono state maturate le scelte del personale coinvolto - consente di poter optare tra la mobilità intercompartimentale eventualmente proposta e il pensionamento per dispensa;
  • la non computazione, ai fini del periodo massimo di malattia consentito (commi 1 e 2 dell'art. 17 del CCNL), dell'ulteriore periodo di assenza che si dovesse rendere necessario qualora i prescritti trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato - periodo previsto per la stipula del nuovo contratto individuale di lavoro che regola l'utilizzazione - non sia rispettato dall'Amministrazione.

Con la sigla del nuovo CCNI si definisce, quindi, un primo importante "passaggio", volto a definire un quadro di tutele e certezze al personale interessato e ad allontanare lo "spettro" della data del 31.12.2008.

L'impegno della CISL Scuola continua: la complessa problematica necessita ancora di attenzione e risoluzione di "questioni" ancora aperte.