Obbligo di comunicazione delle assunzioni ai "Centri per l'Impiego". Sanatoria delle sanzioni. Ulteriori chiare e precise parole

12.05.2008 17:23

Lo scorso 17 gennaio è stata emanata dal Ministero del Lavoro (Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, Div. I) la "circolare" prot. n. 25/I/0000909, a chiarimento di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge 176/07 di conversione del decreto 147/07.

Detto provvedimento era stato trasmesso e commentato dal MPI (con nota prot. n. 2265 dell'11.2.2008), con la sottolineatura che "in modo inequivocabile, a seguito dell'entrata in vigore della norma, non solo debbano essere annullate le sanzioni già irrogate, ma risultano non più sanzionabili anche quelle ipotesi non ancora accertate ma comunque legate a condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 147/07 in relazione ad adempimenti preventivi oggi non più richiesti".

Ad ulteriore (e speriamo, definitivo) chiarimento in materia, lo stesso suindicato Ufficio del Ministero del Lavoro ribadisce quanto sopra con un'altra recente "circolare" (prot. n. 25/I/0006034 del 7.5.2008) il cui ultimo periodo afferma perentoriamente che "in definitiva, in base ad una interpretazione conforme ai principi costituzionali, è possibile affermare che la sanatoria di cui al decreto-legge 147/07 trovi applicazione nei confronti di tutte le infrazioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge, ossia dal 1° gennaio 2007 al 7 settembre 2007, indipendentemente dai giorni di ritardo con cui le comunicazioni sono state effettuate"