Graduatorie ad esaurimento e scioglimento riserve. La recente sentenza del TAR Lazio impone al MPI una rapida presa di posizione

05.02.2008 19:38

La sentenza n. 708/08 della "Sezione terza-bis" del TAR del Lazio - depositata mercoledì scorso, 30 gennaio - è intervenuta sulle procedure per la definizione delle "graduatorie ad esaurimento" (ex art. 1, comma 605, legge 296/06) e sulle conseguenti operazioni di assunzione del personale sia a tempo determinato che indeterminato, annullando una serie di provvedimenti con i quali il MPI aveva definito le modalità di "scioglimento della riserva" nei confronti di coloro che, sempre ai sensi della citata norma di legge, erano iscritti nelle graduatorie in attesa di conseguire il titolo abilitante, secondo le procedure previste dal D.M. 85/05.

La vicenda ha avuto inizio con la presentazione del ricorso n. 1982/07 con il quale un certo numero di docenti inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, pur avendo concluso i corsi di abilitazione in tempi congrui per aspirare - dopo lo scioglimento della riserva - alle assunzioni relative all'a.s. 2007/08, non hanno potuto superare gli esami conclusivi.

Il MPI, infatti - ritenendo prevalente l'esigenza di rispettare il principio della "par condicio" - aveva deciso (vedi nota MUR prot. n. 2310 del 18.12.2006, rivolta alle Università degli Studi, nota ufficializzata dal MPI ai propri Direttori Regionali con la successiva prot. n. 1943 del 19.12.2006) di rimodulare i "corsi abilitanti speciali" indetti con il richiamato DM 85/05, affinché avessero su tutto il territorio nazionale «una durata omogenea ed una contestuale conclusione, a garanzia di parità di trattamento per tutti i discenti», prevedendo, tra l'altro, che i corsi dovessero avere la conclusione entro gennaio 2008, con esami conclusivi nel mese di marzo 2008 (per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria) ed entro dicembre 2007, con esami finali nel mese di marzo 2008 (per i docenti della scuola secondaria di I e II grado).

I ricorrenti, avendo partecipato a corsi che si erano conclusi, come detto, in tempi tali che avrebbero consentito il conseguimento dell'abilitazione per le assunzioni, hanno impugnato tutti i provvedimenti emanati in merito dal MPI, chiedendo che fosse riconosciuto loro il diritto di sostenere gli esami conclusivi dei corsi, con il conseguente inserimento a pieno titolo nelle "graduatorie ad esaurimento" prima dell'inizio delle operazioni di assunzione.

Il TAR del Lazio, con ordinanza del 10.5.2007, ha accolto la richiesta di sospensiva, ritenendo che nella circostanza non ci si trovasse in presenza di una procedura concorsuale propriamente detta e che non si poteva riscontrare un'omogeneità nella posizione giuridica degli interessati (stante la diversità dei requisiti che consentivano l'iscrizione alle graduatorie non doveva ritenersi applicabile il principio della "par condicio").

Il MPI, successivamente alla suddetta ordinanza, ha ricorso al Consiglio di Stato che, con ordinanza del 31.7.2007, ha annullato la decisione del TAR del Lazio, affermando in motivazione che «giustamente l'amministrazione aveva dato prevalenza all'esigenza di assicurare parità di trattamento fra i destinatari della norma».

Il TAR del Lazio ha preso atto delle decisione del Consiglio di Stato, respingendo, quindi, con una seconda ordinanza la domanda di sospensiva dei ricorrenti ed è andato con grande sollecitudine a fissare la decisione di merito, con la quale, come detto, ha confermato l'orientamento già espresso in sede di sospensiva, accogliendo il ricorso degli interessati ai quali ha riconosciuto «il legittimo interesse ad una sollecita chiusura dei corsi in questione, con i conseguenti esami».

Considerando la rilevanza e la delicatezza degli effetti che la decisione del TAR - che per legge è immediatamente esecutiva - potrebbe avere sulle "graduatorie ad esaurimento" e sulle operazioni di assunzione (tanto a tempo indeterminato che a tempo determinato) già effettuate per l'a.s. 2007/08, la CISL Scuola è immediatamente intervenuta presso il MPI affinché sia precisato al più presto quale orientamento l'Amministrazione intenda assumere in merito alle questioni sollevate dalla sentenza, al fine di evitare, in materia, situazioni di ingovernabilità.