Mobilità territoriale e professionale per l’a.s. 2008/09 del personale docente ed ATA: siglato, in data odierna, il CCNI

20.12.2007 18:47

Il CCNI si pone in un contesto di continuità con i precedenti accordi in tema di tutele del personale ed apporta alcune importanti modifiche tese a risolvere situazioni di disagio che, rappresentate da più parti, sono state ritenute "degne di attenzione" al "tavolo contrattuale".

Il testo è accompagnato da un minuzioso lavoro di "manutenzione" dell'articolato reso ancor più opportuno in considerazione del fatto che lo scorso anno non si era proceduto ad alcun intervento, avendo prorogato "tout court" la validità del precedente CCNI.

L'accordo odierno sottolinea, in premessa, alcuni principi enunciati nell'"Intesa sulla conoscenza" - e declinati e rafforzati nel recente nuovo CCNL (sottoscritto lo scorso 29 novembre) - che sanciscono il valore della continuità didattica, intesa come stabilità di organico correlata ad una parallela stabilità di presenza del docente nell'istituzione scolastica e, quindi, con gli studenti, in particolare per quelle situazioni che manifestano più accentuate criticità (diversamente abili, scuole penitenziarie e carcerarie, EDA). Al fine di realizzare questo obiettivo si pone il traguardo della stabilità dell'organico e della definizione di nuovi parametri e criteri per gli "organici funzionali d'istituto".

Il contesto prospettico positivo - definito nelle sedi negoziali e di confronto con il sindacato, attento a coniugare tutele del personale con  efficienza ed efficacia del servizio d'istruzione - si scontra, purtroppo, con le scelte unilaterali di Governo e Parlamento che perseverano con la logica dei "tagli" indiscriminati.

La Finanziaria 2008, infatti, continua ad intervenire sugli organici, sul personale in esubero e sul personale "inidoneo collocato fuori ruolo" in un'ottica ancora una volta ragionieristica senza avviare quel processo di riqualificazione della spesa necessario per dare senso e valore agli obiettivi ed agli impegni assunti. Una legge, quindi, in controtendenza rispetto alle intese politiche.

Nella parte iniziale, il contratto ha inteso porre attenzione proprio a questi obiettivi politici, sottolineando l'esigenza di avviare da subito il confronto sulle problematiche che scaturiscono dalla legge finanziaria in tema di organici per costruire condizioni di stabilità di risorse professionali e dare certezze alle scuole e al personale.

E' stato sottoscritto, inoltre, l'impegno a riaprire il confronto contrattuale sulla mobilità per l'a.s. 2008/09, qualora sia data attuazione a disposizioni contenute nelle leggi finanziarie per il 2007 e 2008 che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro (in particolare riguardo al personale EDA).

Il "tavolo contrattuale" - dopo un lungo ed articolato dibattito - ha individuato soluzione a tre questioni di particolare rilevanza, che la CISL Scuola aveva posto sin dall'avvio del confronto:

  • favorire la mobilità professionale volontaria dei docenti  che appartengono a posti/classi di concorso in esubero, con l'obiettivo di creare migliori opportunità di collocazione definitiva sui posti ove questo personale sia utilizzato;
  • ampliare le possibilità di ottenere il trasferimento interprovinciale, in particolare per i posti/classi di concorso con esigue disponibilità, al fine di consentire il definitivo riavvicinamento alla famiglia o alla provincia di residenza e di razionalizzare, al contempo, il flusso sempre maggiore di assegnazioni provvisorie (operazione, questa, di validità annuale che non garantisce circa la continuità didattica);
  • sviluppare ulteriormente il processo di contrattualizzazione degli insegnanti di religione cattolica  in tema di mobilità.

Riportiamo di seguito le principali novità introdotte.

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Art. 2 - Personale che si è avvalso per tre anni degli articoli 36 e 59 del CCNL (ex artt. 33 e 58 del CCNL 2003)

E' stato definitivamente chiarito che il personale docente, educativo ed ATA può accettare senza limiti temporali - nell'ambito del Comparto Scuola - rapporti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, mantenendo per tre anni la titolarità della sede di servizio.

Nell'art. 2, comma 2, del CCNI sono state definite le modalità di partecipazione alle procedure di mobilità da parte del personale che ai sensi degli articoli citati, dopo il triennio, perde la titolarità della sede. Con un'apposita integrazione è stato precisato che tale personale - al fine di ottenere la nuova sede definitiva - partecipa, insieme al personale privo di sede, alle operazioni di mobilità nella seconda fase del movimento, come proveniente da fuori comune rispetto alle scuole richieste. In tal senso sono stati adeguati anche gli artt. 13, comma 2, e 44, comma 2.

La sede di titolarità sarà attribuita d'ufficio agli interessati - qualora non presentino domanda di trasferimento o non siano soddisfatti per le preferenze espresse - sui posti residuati prima della terza fase (mobilità professionale e territoriale interprovinciale).

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Art. 3 - Mobilità professionale (personale docente - superamento del periodo di prova)

E' stato chiarito che possono partecipare alla mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra) solo i docenti e il personale educativo che hanno superato il periodo di prova.

Al riguardo, sono stati segnalati comportamenti difformi sul territorio e problemi sulla legittimità della posizione dei docenti che avevano ottenuto il passaggio di cattedra non avendo superato il periodo di prova nella classe di concorso di assunzione (ad esempio a causa di assenza per maternità).

La diversa formulazione introdotta nel primo comma dell'art. 3 assicura chiarezza e uniformità di trattamento.

Personale educativo

Per i passaggi nel ruolo del personale educativo sono stati adeguati alle disposizioni vigenti i titoli richiesti: laurea in scienza della formazione (indirizzo scuola primaria ex lege 341/90, art. 3, comma 2) , diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 (D.M. 10.3.1997, art. 2, commi 1 e 3), idoneità.

Personale ATA

Per i passaggi del personale ATA ad altro profilo della stessa area è stato precisato - in relazione alle modifiche dei titoli di studio apportate dal CCNL 2007 - il mantenimento della validità dei titoli di accesso previsti dalla tab. B del CCNL del 24.7.2003 posseduti dagli interessati in data anteriore il 29.11.2007 (data di entratati in vigore del nuovo CCNL). Analoga precisazione è stata inserita negli artt. 50 e 52 con riferimento ai trasferimenti degli assistenti tecnici da un'area professionale ad un'altra.

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Art. 6, comma 6 - Sedi disponibili per le operazioni di mobilità

Con l'obiettivo di favorire la mobilità professionale in presenza di docenti titolari in "classi di concorso/posti in soprannumero provinciale" è stato previsto di destinare il posto unico o dispari alla mobilità professionale, sottraendolo alla quota destinata alle assunzioni.

Ciò anche a seguito di procedure di riconversione effettuate negli anni scorsi ed in considerazione delle indicazioni della nuova legge finanziaria.

L'integrazione apportata all'art. 6, comma 6, prevede tale ipotesi esclusivamente qualora siano state presentate domande di passaggio di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesto con l'indicazione, tra le preferenze di sede, anche di quella dell'intera provincia.

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Art. 7 - Precedenza V (assistenza al genitore disabile)

Tra le condizioni necessarie per la fruizione di tale precedenza è stata introdotta la convivenza effettiva con il genitore portatore di handicap grave. In tal senso è stato integrato - relativamente alla documentazione necessaria - anche il successivo art. 9.

Al fine di evitare interpretazioni restrittive, inoltre, sono stati eliminati gli esempi delle "ragioni oggettive" che non consentono l'assistenza al genitore da parte di eventuali altri figli.

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Art. 14 - Trasferimenti sui posti di insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria

E' stata introdotta la possibilità - da parte dei docenti della scuola primaria - di esprimere l'ordine di preferenza in caso di richiesta di trasferimento sia su posto comune che su posto di lingua straniera.

Con le integrazioni apportate al comma 1 dell'art. 14 è stato previsto, inoltre, che - in assenza di indicazioni - il trasferimento sia effettuato prioritariamente sui posti di "lingua 2".

Nello stesso articolo, al fine di superare le incertezze prospettate da più parti, è stata integrata la nota 1 nella parte in cui sono precisati i titoli richiesti per l'insegnamento della lingua straniera: analogamente a quanto disposto nel nuovo "Regolamento delle supplenze",  la precedente dizione "possesso dei titoli accademici specifici" è stata sostituita con la laurea in scienze della formazione primaria e con laurea in lingue valida per l'insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria.

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Art. 20 - Dimensionamento dei circoli didattici

Alla lettera B, punto II, del CCNI - nei casi di confluenza di plessi in altro circolo o istituto comprensivo - è stato eliminato il vincolo che non consentiva ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria la possibilità - mediante l'esercizio della prevista opzione - di presentare domanda di trasferimento dopo aver acquisito la titolarità nel circolo/istituto di confluenza.

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Art. 37 bis - Mobilità territoriale e intersettoriale degli insegnanti di religione cattolica

Con modalità analoghe (per quanto possibile) a quelle previste per gli altri docenti, sono state disciplinate le fasi sia dei trasferimenti tra diocesi diverse (i movimenti nell'ambito della diocesi di titolarità sono regolati nel CCNI sulle utilizzazioni), sia quelle relative alla mobilità intersettoriale per diverso settore formativo nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica.

Le operazioni di mobilità saranno realizzate sulla totalità dei posti disponibili in organico di diritto (70% dei posti complessivi), fatti salvi eventuali accantonamenti di quote residuali di posti per assunzioni in ruolo.

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Allegato C "Personale docente, 3ª fase, trasferimenti interprovinciali"

A fronte di una recente e pressante richiesta di "riavvicinamento alla famiglia" - anche a seguito delle quote più consistenti di assunzioni effettuate negli ultimi anni - si è inteso riconoscere nel CCNI questa esigenza, apportando modifiche che consentono di ampliare le opportunità di trasferimento interprovinciale in particolare per i posti/classi di concorso a bassa diffusione.

Ferma restando l'attuale sequenza delle operazioni (inalterata la scelta prioritaria della sede per la mobilità professionale in ambito provinciale), è stato assegnato "il posto dispari" ai trasferimenti interprovinciali (intervenendo anche sulla nota 1) ed è stato eliminato il vincolo dell'invalicabilità delle aliquote attribuita a ciascuna delle due tipologie di mobilità: ciò al fine di consentire ulteriori eventuali passaggi sui posti residuati.

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Allegato E "Tabella valutazione titoli personale ATA"

Per l'attribuzione del punteggio relativamente alla mobilità a domanda e d'ufficio è stata integrata la nota 3 con la valutazione, nell'ambito del servizio pre-ruolo del personale ATA, anche del servizio prestato in qualità di docente di ruolo. Ciò in quanto le norme sul riconoscimento dei servizi ai fini della carriera per tale personale (art. 569 del D.L.vo 297/94 e art. 4, comma 13 del DPR 399/88) mentre prevedono la riconoscibilità del servizio di ruolo prestato nelle carriere inferiori ATA e del servizio non di ruolo prestato in qualunque profilo o carriera nelle scuole statali (quindi anche del servizio prestato come docente supplente), non contemplano la valutabilità del servizio prestato come docente di ruolo.

Nel contratto si è inteso sanare una incongruenza normativa che, ripetiamo, trova applicazione ai soli fini della valutazione del punteggio per la mobilità.

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Sono stati recepiti nell'articolato, inoltre, i chiarimenti concordati con le Organizzazioni Sindacali e diramati lo scorso anno con la nota prot. 1303 del 25.1.2007.

Art. 7 - Precedenza V:

1) Figli portatori di handicap di età inferiore ai tre anni (la precedenza per detti figli disabili è riconosciuta anche qualora dalle certificazioni mediche non risulti il carattere permanente della situazione di handicap);

2) Comune di ricongiungimento per assistenza al coniuge, figlio, ecc., in situazione di handicap (l'indicazione della preferenza sintetica per il comune/distretto scolastico di ricongiungimento è obbligatoria solo quando sono richiesti anche altri diversi comuni o distretti. Conseguentemente è considerata valida la domanda di trasferimento in cui siano indicate solo istituzioni scolastiche comprese nel comune/distretto di ricongiungimento per l'assistenza all'handicap, anche se non viene espresso il relativo codice sintetico. Inoltre - qualora nella domanda di trasferimento siano indicate sia preferenze analitiche relative ad istituzioni scolastiche comprese nel comune/distretto di ricongiungimento ma non il codice del comune/distretto, sia preferenze relative ad altri comuni o distretti - la domanda non sarà annullata ma saranno prese in considerazione esclusivamente le preferenze analitiche relative al comune o distretto di ricongiungimento).

3) Unicità di assistenza (la situazione di unicità di assistenza al genitore deve essere comprovata dalla dichiarazione, anche autocertificata, da parte degli altri figli di non essere in grado di effettuare l'assistenza.

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Art. 5 - Personale docente ed ATA collocato fuori ruolo assegnato agli IRRE, all'INDIRE ed all'INVALSI

Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, si applicano anche a tale personale che presenta domanda di rientro in servizio nella scuola.

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Art. 26 - Posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato

E' stata evidenziata - ai fini del compimento del quinquennio obbligatorio - l'intercambiabilità del servizio prestato nell'ambito delle tre tipologie di posti: speciali, di sostegno e ad indirizzo didattico differenziato.

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Art. 20 - Dimensionamento. Succursali e/o corsi che confluiscono presso altre istituzioni scolastiche: la disposizione di cui all'art. 20, lett. D, si riferisce solo ed esclusivamente al personale docente titolare nell'istituto che, a seguito del dimensionamento subisce la riduzione di classi. Tale personale eserciterà il diritto di opzione, secondo l'ordine di graduatoria dell'istituto di provenienza e sarà trasferito, eventualmente, come soprannumerario (sempre in relazione alla posizione occupata in tale graduatoria).