Regolamento e graduatorie d'istituto: dal Ministero ulteriori chiarimenti

19.11.2007 15:48

Il MPI - con l'odierna nota prot. n. 21992 - fornisce ulteriori chiarimenti circa l'applicazione del nuovo Regolamento sulle supplenze del personale docente. L'Amministrazione interviene, anche se ancora una volta in ritardo, su alcune questioni - sin dall'inizio dell'anno scolastico segnalate dalla CISL Scuola con pressanti sollecitazioni - che hanno determinato incertezze diffuse e interpretazioni difformi.

In sintesi, la nota 21992 precisa che:

  • nelle graduatorie di terza fascia d'istituto della scuola dell'infanzia e primaria, a cui si accede con il diploma magistrale, è valutabile come altro titolo il possesso di diplomi di maturità e di laurea triennale;
  • in caso di rinuncia a supplenza conferita sulla base di graduatorie di circoli viciniori non si applica la sanzione prevista;
  • nei casi di assunzioni effettuate sulla base delle vecchie graduatorie eventuali comportamenti sanzionabili (es. mancata assunzione del servizio, abbandono della supplenza) non producono effetti sulle nuove graduatorie;
  • le supplenze brevi, fino a 10 giorni, possono essere prorogate tante volte quanto necessario (ovviamente solo se le singole proroghe dell'assenza del titolare non sono superiori a 10 giorni);
  • la certificazione di idoneità all'impiego rilasciata dal proprio medico curante è valida anche nei casi di assunzione a tempo indeterminato.