Effetti del “Decreto Milleproroghe” sulla Riforma “Moratti”

21.07.2006 17:15

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 18 luglio è stato pubblicato il Testo Coordinato del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228 "Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione".

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Il disegno di legge di conversione in legge del suddetto decreto 173 - approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 28 giugno (Atto 325) e definitivamente varato dalla Camera nella tarda serata dell'11 luglio 2006 - contiene una serie di emendamenti all'originario testo del decreto. Alcuni di questi (sui quali il Governo aveva posto al Senato la questione di fiducia) riguardano espressamente determinati aspetti della legge 53/03 e dei relativi Decreti Legislativi di attuazione.

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L'art. 1, comma 5, prevede che "le disposizioni correttive ed integrative di cui all'art. 1, comma 4, della legge 53/03 possono essere adottate - relativamente ai decreti legislativi n. 76/05 ("diritto-dovere"), n. 77/05 ("alternanza scuola-lavoro"), n. 226/05 ("secondo ciclo") e n. 227/05 ("formazione iniziale") - entro 36 mesi dalla loro entrata in vigore".

Il comma 4 dell'art. 1 della legge 53/2003 - com'è noto - prevedeva la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative dei Decreti Legislativi attuativi della Riforma entro i diciotto mesi successivi alla data della loro entrata in vigore. Ora questo termine è stato prorogato di ulteriori 18 mesi e portato, quindi, a 36 mesi.

Tale possibilità è esercitabile esclusivamente nei confronti di quei decreti legislativi (dlgs) per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione (12 luglio 2006) non erano ancora decorsi i diciotto mesi e cioè quelli indicati dal comma 5, dei quali indichiamo qui di seguito i vecchi termini di scadenza (v.t.s.) e i nuovi termini di scadenza (n.t.s.):

dlgs n. 76/05 ("Diritto-dovere"): 20.11.2006 (v.t.s.) - 20.5.2008 (n.t.s.)

dlgs n. 77/05 ("Alternanza Scuola-Lavoro"): 20.11.2006 (v.t.s.) - 20.5.2008 (n.t.s.)

dlgs n. 226/05 ("II ciclo"): 19.5.2007 (v.t.s.) - 19.11.2008 (n.t.s.)

dlgs n. 227/05 ("Formazione iniziale"): 19.5.2007 (v.t.s.) - 19.11.2008 (n.t.s.)

 

Restano pertanto esclusi da tale possibilità il Decreto Legislativo 59/2004 (Infanzia e primo ciclo), il cui termine di modificabilità è scaduto il 4 ottobre 2005 e il Decreto Legislativo 286/2004 (INVALSI), scaduto il 17 giugno 2006. Tale impedimento non riguarda, ovviamente, la modifica di taluni termini contenuti nell'articolato dei suddetti decreti, come di seguito evidenziati.

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L'art. 1, comma 6, stabilisce che "è prorogato all'a.s. 2007/08 il regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia ... Conseguentemente l'art. 2 del dlgs 59/04 ("alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento") si applica a decorrere dall'a.s. 2008/09".

Il presupposto giuridico della questione dell'anticipo nella scuola dell'infanzia va ricercato non solo nell'art. 2, comma 1, lett. e) della legge 53/2003, ma anche nella norma transitoria contenuta nel successivo art. 6, comma 4, che indicava espressamente negli anni scolastici 2003/04, 2004/05 e 2005/06 la progressiva attuazione delle norma a regime (30 aprile dell'anno scolastico di riferimento) limitandola, in prima applicazione, al 28 febbraio 2004 "...ovvero entro date ulteriormente anticipate".

Senza questa proroga, fin dal prossimo anno scolastico 2006/07, la data di compimento del terzo anno sarebbe stata definitivamente fissata al 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, e cioè al 30 aprile 2007.

Su questa materia, come già abbiamo altrove riferito, è intervenuta la sequenza contrattuale ex art. 43 del CCNL che ha di fatto bloccato gli anticipi nella scuola dell'infanzia, in assenza della definizione delle figure professionali, degli organici e degli accordi interistituzionali connessi all'introduzione "di nuove figure professionali e modalità organizzative".

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L'art. 1, comma 7, prevede (modificando il comma 3 dell'art. 14 del dlgs 59/04) che "l'assetto organico delle scuole secondarie di I grado è confermato, secondo i criteri fissati dal dPR 782/82, fino all'a.s. 2008/09".

La proroga è finalizzata a mantenere anche negli anni scolastici 2005/06 e 2006/07 la garanzia delle attuali dotazioni organiche che l'art. 14 del Decreto Legislativo 59/2004 manteneva limitatamente all'entrata a regime della Riforma nella scuola secondaria di primo grado (a.s. 2006/07).

Come già modo evidenziato dalla CISL Scuola fin dal primo apparire dello schema di Decreto Legislativo (successivamente formalizzato con il 59/2004), la norma transitoria (ora prorogata) tendeva a "tranquillizzare" il personale della ex scuola media circa i prevedibili effetti di "razionalizzazione" contenuti nell'impianto della Riforma ed in particolare circa i nuovi regimi orari, relativi al monte ore annuo, e circa l'introduzione del nuovo modello "spezzatino" (obbligatorio + facoltativo/opzionale + tempo mensa), con l'ulteriore paradosso (solo parzialmente corretto all'interno del Decreto Legislativo 226/2005) di un'evidente riduzione degli orari a fronte dell'aumento delle discipline di studio (tecnologia e seconda lingua comunitaria, oltre all'italiano).

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L'art. 1, comma 8 (modificando il comma 4 dell'art. 27 del dlgs 226/05), stabilisce che "l'avvio delle prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale" decorrerà "dall'anno scolastico. 2008/09" (proroga di un anno).

Questa disposizione - correlata alle proroghe illustrate per prime nella presente nota - rende evidente la strategia del Governo di voler disporre di tempi più distesi per affrontare complessivamente le problematiche del secondo ciclo (obbligo scolastico, tempi e modalità del relativo assolvimento, istruzione e formazione professionale, rapporto con le Regioni, ecc.), per la soluzione delle quali il ricorso alla metafora del "cacciavite" e a possibili interventi amministrativi e contrattuali presenta ambiti più limitati ed esige, quindi, non solo un'attenta e responsabile riflessione culturale, pedagogica, professionale, giuridica e istituzionale [riflessione che, dovendo fare necessariamente riferimento alle Indicazioni Nazionali, pone esplicitamente sul tappeto la definizione del Regolamento, previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a), b), e c) della legge 53/2003, che riguarda tutte le articolazioni del sistema scolastico e formativo, e costituisce, pertanto, il vero strumento per liquidare le Indicazioni stesse cui l'attuale ordinamento ha attribuito natura transitoria], ma anche la ricerca di un consenso più ampio di quello assicurato dalla sola maggioranza.

Dentro questa riflessione la CISL Scuola ha molto da dire, oltre quanto già detto, avendo a riferimento le posizioni, di merito e di metodo, maturate e formalizzate all'interno dei propri Organi statutari [e attraverso le iniziative nazionali (vedi "Convegno sulla Buona Scuola"), pubblicizzate anche all'esterno], impegnandosi a sostenerle con tutto il peso della sua rappresentatività.