Cessazioni dal servizio: chiarimenti e "ampliamento della platea"

22.01.2014 19:17

Il MIUR ha emanato la nota 481 del 21.1.2014 con la quale detta chiarimenti in materia di cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1°.9.2014.

Le precisazioni effettuate dall’Amministrazione riguardano:

  • l’opzione per il personale femminile relativa alla liquidazione della pensione con il sistema contributivo: il requisito anagrafico di 57 anni deve intendersi di 57 anni e 3 mesi in considerazione dell'aumento della “speranza di vita”;
  • la penalizzazione applicata alle pensioni anticipate per i dipendenti in possesso di un età inferiore ai 62 anni: coloro che maturano i requisiti entro il 2017 possono far valere come periodi di “servizio effettivo” utili per non subire le penalizzazioni anche i permessi di cui all'art. 33, comma 3, legge 104/92;
  • l’accesso alla pensione con i requisiti vigenti prima della cosiddetta “riforma Fornero”: l'art. 11-bis del decreto-legge 102/2013 ha ampliato la platea di soggetti che potranno cessare dal servizio con detti requisiti, inserendo all'art. 24, comma 14, del decreto-legge 201/2011, la lettera e-ter) che così recita “ai lavoratori che,  nel  corso  dell'anno  2011,  risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.  Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014". Si consideri che il beneficio introdotto dal suddetto art. 11-bis è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. Le richieste di fruizione del beneficio dovranno essere inviate alle Direzioni Territoriali del Lavoro entro il 26 febbraio 2014 per essere successivamente graduate secondo criteri determinati dall'INPS (Circolare Min. Lavoro n. 44/2013). Il personale interessato può presentare domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea anche oltre il 7 febbraio 2014.

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A proposito dei lavoratori beneficiati dal più volte ricordato art. 11-bis del decreto-legge 102/2013, si propone, di seguito, una lettura sintetica della circolare 44/2013 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato indicazioni operative per la presentazione delle istanze da parte dei nuovi “salvaguardati”.

  • Avvio del procedimento - I soggetti interessati devono produrre istanza per il conseguimento del beneficio alla Direzione Territoriale del Lavoro competente allegando copia di un documento d’identità.
  • Dichiarazione sostitutiva - I soggetti interessati, unitamente alle istanze, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al provvedimenti di congedo previsto dall’art. 42, comma 5, decreto legislativo 151/2001 o al provvedimento di concessione alla fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, legge 104/92 con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo.
  • Modalità di trasmissione - Le istanze devono essere trasmesse dagli interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati) all'indirizzo di posta elettronica certificato o all'indirizzo di posta elettronica della Direzione Territoriale del Lavoro (in alternativa l’invio può essere effettuato tramite raccomandata A/R entro e non oltre il 26 febbraio 2014).
  • Presentazione delle istanze - L'istanza di accesso ai benefici dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente, della Pubblica Amministrazione presso cui ha prestato servizio e l'esatta individuazione della fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici. Si consideri che la Circolare 44 prevede che nelle istanze di accesso ai benefici gli interessati dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall’INPS (tale dichiarazione è espressamente prevista nel modello di istanza allegato alla Circolare medesima). L’INPS infatti, effettua il monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori “sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile”, il che verosimilmente significa che il monitoraggio sarà fatto in base a chi raggiunge prima il diritto a pensione, fermo restando che l’INPS non può prendere in esame ulteriori domande di pensione se dal monitoraggio scaturisce il superamento di 2500 soggetti.
  • Commissioni per l’esame delle istanze - Presso le Direzioni Territoriali del Lavoro sono istituite specifiche Commissioni con il compito di esaminare le istanze e rilasciare decisioni di accoglimento o di diniego. Le Commissioni procederanno in fase di istruttoria, al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell’istanza al fine di verificare l’idoneità della documentazione presentata e assumeranno le decisioni entro il termine di 30 giorni (28 marzo) dalla data di scadenza prevista per la presentazione (26 febbraio). L’esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell’INPS. In caso di rigetto le decisioni dovranno riportare idonea motivazione e il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa proponendo istanza di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l’istanza rigettata.