Mobilità (per l'a.s. 2008/09) del personale docente di religione cattolica: precisazioni ministeriali.

02.07.2008 14:31

Il MIUR, con incredibile ritardo, ha emanato la nota prot. n. 10892 del 30.6.2008, da tempo sollecitata dalla CISL Scuola e dalle altre Organizzazioni Sindacali, con la quale si forniscono alcuni chiarimenti concernenti l'O.M. 27/08.

La suddetta nota 10892, conseguente a difformi applicazioni della tabella di valutazione dei titoli, interviene solo ora a fornire precisazioni (tra l'altro in modo non esaustivo rispetto alla valutabilità dei servizi pre-ruolo) quando, a rigore di ordinanza, dovrebbero già essere stati pubblicati gli specifici "movimenti" di questo personale per il prossimo anno scolastico (2008/09).

In sintesi, di seguito, i chiarimenti forniti.

  • anno scolastico in corso: al pari di quanto previsto nel CCNI sulla mobilità per tutto il restante personale scolastico l'anno scolastico in corso non è valutabile;
  • concorso per l'accesso ai ruoli IRC: sono riconosciuti, esclusivamente nell'ambito delle operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, i 12 punti relativi al superamento del concorso per l'accesso ai ruoli IRC. Al di fuori di tale ambito, infatti, non è ipotizzabile una valutazione di tale concorso;
  • valutazione del servizio pre-ruolo: il servizio pre-ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica prima del 1.9.1990 è sempre valutabile in quanto fino a tale data non era richiesto alcun titolo di qualificazione (cfr. dPR 751/85, punto 4.6). A partire dal 1.9.1990 può essere valutato solo il servizio prestato con il possesso del prescritto titolo di qualificazione. L'Amministrazione precisa, inoltre, che secondo un costante orientamento espresso (CC.MM. 182/91, 43/92, 2/01), il servizio può tornare ad essere valutato a partire dalla data di effettivo conseguimento del titolo di qualificazione richiesto.

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Si evidenzia, infine, per completezza di informazione a proposito di valutazione dei servizi pre-ruolo, quanto - oggetto delle incertezze interpretative segnalate - è stato inspiegabilmente omesso dal MIUR:  il punto 4.6.2 dell'intesa MPI/CEI (recepita con il dPR 751/85), circa i titoli di qualificazione richiesti, afferma che "sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica: a) gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell'anno scolastico 1985-86; b) gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio".

La CISL Scuola, pertanto, ritiene che tutti i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati siano da valutare ai fini della mobilità.