Dirigenti Scolastici. Illegittimità costituzionale dell'art. 8-bis, L. 186/04. Dal Ministero una nuova nota di indicazioni

15.06.2006 17:53

Il Ministero dell'Istruzione - con l'odierna nota prot. 720 e facendo seguito alla precedente prot. n. 587 del 16.5.2006 - ha dettato le preannunciate istruzioni per l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 190/2006 che ha ritenuto illegittima la norma contenuta nell'articolo 8-bis della legge 186/2004 (fruizione delle riserve di posti ex lege 68/99 anche nelle procedure per il conferimento degli incarichi di presidenza e per l'assunzione del personale dirigente scolastico).

Le conclusioni della nota ministeriale sono le seguenti:

  • fermo restando che la sentenza non può avere conseguenze sulle situazioni giuridiche che hanno già prodotto effetti definitivi (e che pertanto non si deve far luogo a revoche degli incarichi di presidenza conferiti per l'a.s. 2005/06), non può ritenersi legittima l'eventuale conferma automatica dell'incarico nei confronti di coloro che hanno fruito della riserva, sia che la loro posizione sia stata contestata sia nel caso in cui nei loro confronti non sia stato proposto ricorso. La conferma dell'incarico, infatti, costituirebbe di fatto una reiterazione del beneficio ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale. Tutto ciò facendo salva l'eventualità - invero improbabile - che gli interessati fossero comunque collocati utilmente in graduatoria indipendentemente dalla riserva applicata nei loro confronti;
  • i ricorrenti che - a seguito della revisione giuridica delle operazioni di conferimento degli incarichi - avrebbero avuto diritto all'incarico avranno titolo alla conferma per l'a.s. 2006/07;
  • agli aspiranti che non hanno proposto ricorso avverso le nomine conferite ai riservatari non potrà essere riconosciuto alcun diritto alla conferma degli incarichi, in considerazione dell'acquiescenza alle nomine stesse, divenute ormai definitive. Essi, infatti, non hanno maturato alcuna legittima aspettativa e quindi non può essergli riconosciuto il diritto al conferimento di un incarico, necessario per ottenere la conferma.

La CISL Scuola considera severa e penalizzante quest'ultima conclusione che - ispirata ad un'interpretazione eccessivamente burocratica e formale - non mostra alcuna considerazione nei confronti di coloro che, benché colpiti da una norma solo successivamente dichiarata incostituzionale, non hanno presentato ricorso avverso la mancata nomina.

Con questo atteggiamento, infatti, essi non hanno inteso mostrare "acquiescenza" bensì "rispetto" nei confronti di una scelta assunta dal Parlamento al momento giuridicamente cogente. Poiché sostanzialmente non esistono cointeressati, l'Amministrazione dovrebbe, con autonomo atto amministrativo, riconoscere loro il diritto  alla conferma dell'incarico in quanto utilmente collocati nelle graduatorie provinciali.

La CISL Scuola si impegna a sostenere questo obiettivo.