Anno di formazione e prova del personale docente neo immesso in ruolo, pubblicata la circolare

17.11.2022 08:30

Porta la data del 15 novembre 2022 la circolare 39972 del Direttore Generale per il personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito che descrive le modalità di svolgimento delle attività di formazione e prova per i docenti neoassunti per l’a.s. 2022/23. La nota tiene conto delle novità introdotte dal DM 226 del 16 agosto 2022 che prevede l'applicazione, dall'anno scolastico 2022/2023, delle nuove regole sull'anno di formazione contenute nel DL 36/2022.
In occasione dell'informativa sul DM 226, in analogia a quanto osservato nel parere del CSPI, la CISL Scuola aveva sollevato forti perplessità circa la tempistica adottata nel dare applicazione alle novità introdotte dal DL 36/2022, nella convinzione che queste dovessero riguardare solo gli assunti attraverso le nuove procedure concorsuali previste dal decreto stesso. L'Amministrazione ha ritenuto invece di dover rendere omogeneo il percorso di formazione e prova per gli assunti da tutte le procedure di reclutamento, comprese quelle riguardanti la scuola dell’infanzia e la primaria, non rientranti nella riforma di cui tratta il DL 36/2022. La nota, pertanto, confermando quanto già previsto nel DM 226, stabilisce che sono tenuti al percorso di formazione e prova:

  • I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo
  • I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova
  • I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova
  • I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio ad altro ruolo;
  • I docenti vincitori di concorso, che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 (e successive modifiche), che si trovino al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato

La CISL Scuola ha chiesto di esplicitare - come già fatto nella nota dello scorso anno - che anche i docenti nominati su sostegno da GPS di I fascia, ancorché assunti con contratto a tempo determinato, devono svolgere il periodo di formazione e prova nell'a.s. 2022/2023. Analogamente per gli assunti dalla procedura del concorso straordinario della secondaria.
Non devono invece ripetere il periodo di formazione e prova i docenti che:

  • abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo
  • abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018
  • siano già stati immessi in ruolo con riserva, abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado
  • abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado
  • abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola.

La nota si sofferma sulle novità del percorso e in particolare sul " test finale" introdotto dal DL 36. Questo si svolge nell'ambito del colloquio durante il quale il Comitato di Valutazione esprime il parere sul superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio.
Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale e nelle schede di cui all’Allegato A, già in possesso del Dirigente scolastico e trasmessa preliminarmente (almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio) allo stesso Comitato.
Il test finale consiste, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del DM 226, nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione.
Il test finale, elemento di novità rispetto alle scorse procedure di valutazione dei percorsi formativi dei periodi di prova in servizio, concorre, insieme con il colloquio, alla valutazione del percorso di formazione.