Utilizzazioni/assegnazioni provvisorie. CCNI e modelli di domanda (scad.: 23.6, docenti; 30.6, ATA). La prima volta per gli IRC

07.06.2006 20:24

E' stato siglato, nella serata di ieri, 6 giugno, il CCNI concernente le "utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2006/07".

Termine ultimo presentazione domande: venerdì 23 giugno 2006 (docenti ed educativi); venerdì 30 giugno 2006 (personale ATA).

L'impegno delle parti a concludere tempestivamente la trattativa è stato funzionale alla necessità di consentire tempi congrui alla successiva contrattazione regionale.

L'elemento di maggiore novità è rappresentato dalla definizione - sulla base delle proposte avanzate dalla CISL Scuola - dei primi istituti di mobilità per gli insegnanti di religione immessi in ruolo a seguito del recente concorso.

Un risultato importante che va nella direzione della piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei suddetti docenti.

Il nuovo articolato, altresì

  • ha operato una serie di precisazioni (di seguito riportate) con l'obiettivo di risolvere ed eliminare incertezze e dubbi interpretativi
  • ha consolidato i criteri per la copertura dei posti di DSGA vacanti e/o disponibili, chiarendo esplicitamente il trattamento economico spettante ai responsabili/assistenti amministrativi utilizzati.

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Consulta e "scarica" dai sottoevidenziati "files":

  • il Mod. U1 - domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la scuola dell'infanzia
  • il Mod. U2 - domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la scuola primaria
  • il Mod. U3 - domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di I grado
  • il Mod. U4 - domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di II grado
  • il Mod. UR1 per i docenti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e primaria
  • il Mod. UR2 per i docenti di religione cattolica della scuola secondaria di I e II grado
  • il Mod. UN - domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria per il personale ATA

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Art. 1, commi 6 e 7 - Tabelle di valutazione

Le tabelle di valutazione dei titoli allegate al CCNI sono quelle relative al contratto integrativo della mobilità per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio.

Per maggiore chiarezza, sono state riportate in due commi riguardanti distintamente il personale docente ed educativo ed il personale ATA, le precisazioni e le integrazioni alle tabelle relative alla valutazione dei titoli per le utilizzazioni.

Per il personale docente di religione cattolica sono stati precisati i titoli valutabili.

Per il personale ATA è stata inserita la precisazione che l'espressione "servizio pre-ruolo" contenuta nella nota 3 alla tabella, si riferisce anche al servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile. Ciò al fine di superare contenziosi sorti nella valutazione del servizio prestato in altro ruolo.

E' stato specificato, inoltre, che l'attribuzione del punteggio è effettuata dalle istituzioni scolastiche (in sostanza sulla base della graduatoria interna di istituto).

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Artt. 2, 3 bis e 7 - Docenti di religione cattolica

Tra i destinatari delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sono stati ricompresi i docenti di religione cattolica per i quali, di norma confermati nella sede di servizio, è prevista la possibilità di chiedere

  • l'utilizzazione nell'ambito di tutti i posti di religione cattolica complessivamente funzionanti: 1) in una diversa sede scolastica nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi di titolarità; 2) in un diverso settore formativo se in possesso di idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano
  • l'assegnazione provvisoria per una diocesi diversa da quella di appartenenza (alla domanda deve essere allegata l'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano della diocesi richiesta).

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Artt. 7 e 18 - Assegnazioni provvisorie

E' stata eliminata la rigidità preesistente che impediva il ricongiungimento ai figli in presenza di coniuge residente in diverso comune.

Per quanto attiene alle preferenze è stato precisato l'obbligo di indicazione prioritaria del comune di ricongiungimento, prima di eventuali altri comuni.

E' stata introdotta, inoltre, la possibilità di assegnazione anche su posti part-time corrispondenti all'orario di servizio degli interessati.

Il comma precedentemente inserito nell'art. 9 (relativo alla salvaguardia del contingente delle assunzioni) è stato riportato come comma aggiuntivo in tali articoli.

Negli allegati relativi alle tabelle di valutazione dei titoli (Allegato 2, docenti; Allegato 5, ATA) sono state riformulate, per maggiore chiarezza, le note relative all'età dei figli e dei genitori.

Si evidenzia che, per quanto riguarda i genitori, la domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata a prescindere dall'età (è stata eliminata la parola "anziani") mentre per l'attribuzione del punteggio è necessario che almeno uno dei genitori abbia un'età superiore ai 65 anni.

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Artt. 8 e 19 - Precedenza per l'assistenza ai familiari fino al terzo grado (art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92)

Sono state precisate le condizioni di fruizione e certificazione analogamente a quanto già previsto per i genitori (assenza di parenti di grado inferiore, unicità dell'assistenza, motivazioni esclusivamente oggettive di impedimento da parte di parenti di pari grado, certificate con dichiarazioni personali ai sensi del dPR 445/2000).

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Artt. 8 e 19 - Precedenza per lavoratrici madri con prole

Tale precedenza è stata estesa ai figli fino a tre anni.

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Allegato 3 - Ordine delle operazioni del personale docente

Movimento n. 28: è stato chiarito che le operazioni di utilizzazione del personale docente soprannumerario - assolto l'obbligo di espressione della scuola di precedente titolarità come prima preferenza - può essere disposta sui comuni viciniori specificatamente richiesti dall'interessato.

E' stato affermato - in altre parole e ribadendo quanto già previsto nell'art. 5 del CCNI - che in presenza di disponibilità di posti nelle sedi richieste non deve essere applicato d'ufficio il rigido rispetto delle tabelle di viciniorità.

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Art. 11-bis

E' stata accettata la proposta avanzata dalla CISL Scuola - laddove i posti di DSGA vacanti e/o disponibili non siano stati coperti secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 55 del CCNL 2003 e dall'art. 7 del CCNL 2005 - di mantenere in vita la contrattazione regionale per le utilizzazioni.

In questo caso si procederà alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili mediante utilizzazione di personale ATA appartenente ai profili di responsabile amministrativo o assistente amministrativo di altra scuola favorendo, comunque, la continuità nella scelta della sede.

E' stato inoltre chiarito che il personale interessato sarà retribuito ai sensi dell'art. 142, lettera g), punto 7) della sequenza contrattuale sottoscritta il 2.2.2005 con il pagamento di un'indennità pari al differenziale dei livelli iniziali di assistente amministrativo/responsabile amministrativo e DSGA, in aggiunta al trattamento economico in godimento.