Supplenze temporanee del personale docente: diramati ulteriori chiarimenti

08.11.2010 18:57

Il MIUR, facendo seguito alle continue pressioni delle organizzazioni sindacali, torna a fornire (nota 9839 dell'8.11.2010) indicazioni e chiarimenti ai dirigenti scolastici sulle corrette procedure per la sostituzione dei docenti assenti, finalizzate a "garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche".

L'Amministrazione - nel richiamare la nota 14991 del 9.10.2009 - evidenzia che "l'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto".

La nota 9839, inoltre, ricorda che i dirigenti scolastici - qualora non risulti possibile assicurare la sostituzione ricorrendo a personale in servizio nella scuola con ore a disposizione o di "contemporaneità non programmata", o mediante attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate e di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo - possono assumere supplenti "anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall'art. 28, comma 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria".

Nella nota 9839, infine:

  • si evidenzia l'opportunità di non ricorrere a personale in servizio su posti di sostegno, "salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili";
  • si sottolinea che per la sostituzione del personale assente non si possono utilizzare le risorse del FIS "visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse".