Utilizzazioni/assegnazioni provvisorie. Dal Ministero ulteriori chiarimenti sul "CCNI 6.6.2006"

23.06.2006 16:48

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato, in data odierna, la nota prot. 1853 con la quale sono forniti i chiarimenti richiesti da specifici quesiti - compresi quelli posti dalla CISL Scuola e dalle altre Organizzazioni Sindacali - in merito all'applicazione del CCNI concernente le "utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2006/07".

Si riportano, di seguito, tali chiarimenti.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli del personale docente, educativo ed ATA che è in servizio in scuola diversa da quella di titolarità. è effettuata dal Dirigente scolastico della scuola di servizio il quale potrà, a tale fine acquisire elementi di conoscenza dall'istituto di titolarità

Assegnazioni provvisorie (art. 7, comma 1)

E'  possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria per diverso posto o classe di concorso di titolarità solo congiuntamente alla domanda di assegnazione provvisoria per il posto o classe di concorso di titolarità.

Tale possibilità è aggiuntiva e non alternativa rispetto alla titolarità dell'interessato.

L'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado e classe di concorso di titolarità precede quella dei titolari di gradi e classi di concorso diverse.

Assegnazioni provvisorie (art. 7, comma 3)

Il riferimento alle precedenze di cui all'art. 8, punti I, III, IV, VI e VII, è rivolto esclusivamente ai docenti titolari della provincia di Trento.

I neo assunti delle altre province possono presentare domanda di assegnazione provvisoria indipendentemente dalla fruizione delle precedenze citate.

Assegnazioni provvisorie (art. 7, comma 5)

Non è obbligatorio  indicare - nel caso siano espresse soltanto preferenze analitiche relative a scuole  comprese nel comune o distretto di ricongiungimento - anche la preferenza sintetica per lo stesso comune o distretto.

Tale obbligo permane qualora si richiedano preferenze relative a comuni o distretti diversi.

Assegnazioni provvisorie (art. 7, comma 13)

La salvaguardia del contingente delle assunzioni a tempo indeterminato si applica anche con riferimento alle assegnazioni provvisorie provinciali per altra classe di concorso e grado di istruzione.

Assegnazioni provvisorie (art. 18, comma 6)

L'assegnazione provvisoria del personale A.T.A. su posti part-time costituiti su più scuole può essere effettuata solo in presenza di specifica richiesta da parte dell'interessato.

Per la costituzione di posti A.T.A. su due scuole dovrà tener conto della facile raggiungibilità delle sedi.

Modelli di domanda

Nella sezione B, paragrafo relativo alla "situazione di ruolo", l'indicazione del Comune e della Scuola di servizio è riferita all'a.s. 2005/2006.

Nel rigo 34 dei modelli relativi alla scuola secondaria di I e II grado è possibile riportare - al posto dei codici dei titoli di studio - la dizione in chiaro.