Gli emendamenti al decreto legge "sostegni bis" approvati in Commissione alla Camera dei Deputati

13.07.2021 10:56

Ha preso avvio il 12 luglio alla Camera dei Deputati l'esame in Aula del disegno di legge di conversione del DL 73/2021 (cosiddetto "Sostegni bis"). L'esame in V Commissione Bilancio ha visto l'approvazione di alcuni emendamenti agli articoli 58 e 59 del Decreto Legge, che interessano in particolare il settore scuola.
Di seguito una sintesi delle modifiche apportate al testo originario del provvedimento, su cui ovviamente sarà ora l'Aula a doversi pronunciare, dopo di che il dibattito si sposterà al Senato per una discussione i cui tempi si annunciano assai ristretti, visto che l'iter di conversione il legge deve concludersi entro il 24 luglio.

Organico Covid
Con le risorse non spese per l’organico Covid nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, gli Uffici Scolastici Regionali potranno assegnare alle scuole unità aggiuntive di personale ATA con contratto di supplenza fino al 30 dicembre 2021. Potranno inoltre assegnare, sempre con supplenze fino al 30 dicembre 2021, unità di personale docente da utilizzare per attività di recupero degli apprendimenti.

Assunzioni da I fascia GPS
Come è noto, il decreto ha previsto che, laddove siano esaurite tutte le graduatorie normalmente utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato (concorsi e GAE), si possa attingere dalle GPS di I fascia stipulando contratti a tempo determinato che possono trasformarsi a tempo indeterminato l’anno successivo, previa valutazione del servizio prestato. Per effetto dell’emendamento approvato, per le assunzioni sui posti di sostegno non è più previsto il requisito del possesso di almeno tre annualità di servizio, requisito che resta invece confermato per le assunzioni su posto comune (il servizio per almeno un triennio dev’essere anch’esso su posto comune).

Nuovo concorso straordinario
Sui posti che residuano dopo le assunzioni in ruolo 2021/2022, comprese le nomine effettuate attingendo dalle GPS di I fascia, il Ministero bandisce un concorso riservato al personale che non sia già stato destinatario di una nomina 2021/2022 e che sia in possesso, alla data di presentazione della domanda, di tre annualità di servizio negli ultimi 5 anni. È possibile presentare domanda in una sola regione e per una sola classe di concorso per la quale si deve comunque possedere almeno una annualità di servizio specifico. La graduatoria di merito sarà compilata tenendo conto dei titoli posseduti e della votazione conseguita in una prova disciplinare che dovrà essere svolta entro il 31 dicembre 2021. I vincitori collocati in posizione utile saranno ammessi ad un percorso di formazione, con oneri a proprio carico, che terminerà con una prova finale. Il superamento del percorso comporta l’assunzione in ruolo a decorrere dal 2022/2023. Il numero di posti a tal fine necessario verrà accantonato e non sarà perciò disponibile per la mobilità 2022/2023.

Riserva posti nei concorso ordinari
Nei concorsi ordinari già banditi è introdotta una riserva del 30% di posti per l'assunzione di aspiranti che abbiano maturato al momento della presentazione della domanda almeno tre annualità di servizio negli ultimi dieci.

Divieto di partecipazione al successivo concorso ordinario
Viene soppresso il comma 13 dell’articolo 59 che prevede il divieto, per chi non supera un concorso ordinario, di partecipare a quello successivo.