Sostegno al reddito, indennità mensile di disoccupazione (NASpI)

Si ricorda al personale a tempo determinato della scuola che il decreto legislativo 22/2015 ha istituito - a partire dal 1° maggio dello scorso anno, nell’ambito dell’assicurazione sociale per l’impiego, presso la “gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” dell’Inps - un’indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, NASpI (che sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dalla legge 92/2012), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Per fruire della prestazione NASpI, il lavoratore deve inoltrare la domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
L’indennità di disoccupazione spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, ovvero dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se presentata successivamente all’ottavo giorno.
Consulta sulla tematica:
- scheda e tabella riepilogative delle novità introdotte (predisposte a cura della segreteria nazionale Cisl Scuola nel giugno 2015 con l’avvertenza che le somme riportate sono puramente indicative)
- la specifica pagina del sito web dell’INPS
- la specifica pagina del sito web dell’INAS, il patronato Cisl alle cui sedi rimandiamo (oltre che a quelle della Cisl Scuola) per informazioni e consulenze.
- Files:
CS_SchedaSuNaspi_17giu_15.pdf69 K
CS_TabellaSuNaspi_17giu_15.pdf50 K