Formazione classi: parametri e norme in materia di igiene e sicurezza

15.04.2009 19:37

Al primo punto della nuova vertenza promossa dalla CISL Scuola si colloca un'attenta verifica di tutte le operazioni finalizzate all'attribuzione degli organici alle scuole. Tra queste, riveste fondamentale importanza la formazione delle classi e delle sezioni, cui è prevalentemente legata ogni successiva fase di calcolo delle dotazioni assegnate.

Assume quindi particolare rilevanza, in questa fase, l'azione che a livello territoriale e di singola istituzione scolastica deve vedere le varie componenti della comunità scolastica impegnate a vigilare sulla corretta applicazione delle norme che presiedono alla costituzione delle classi.

Ricordiamo, a tale proposito, che il CCNL del vigente Comparto Scuola (art. 6, comma 2, lett. a) individua tale materia tra quelle che sono oggetto di informazione preventiva, informazione che va resa in una sede di relazioni sindacali cui partecipano, insieme alle RSU, anche le Organizzazioni firmatarie.

Si fornisce, di seguito, un riepilogo dei parametri da considerare alla luce del nuovo Regolamento, richiamando anche le disposizioni in materia di sicurezza, alle quali fa riferimento la C.M. 38 del 2.4.2009, e delle quali occorre tener conto per la formazione delle classi e delle sezioni.

La stessa circolare, infatti - nel precisare che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono definiti dal nuovo Regolamento (che ha sostituito integralmente sia il D.M. 24.7.1998, n. 331, che il D.M. 3.6.1999, n. 141, per le classi che accolgono gli alunni disabili) e che per il prossimo anno scolastico restano confermati "i limiti massimi" di alunni per classe previsti dal predetto D.M. 331/98, limitatamente alle istituzioni scolastiche individuate nel piano di riqualificazione edilizia in corso di predisposizione (le "cento scuole") - ribadisce testualmente che in ogni caso «continuano ad applicarsi le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule».

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Nuovi parametri per la formazione delle classi (numeri alunni per classe)

Scuola

n.  minimo

n.  normale

n.  massimo

com'era

come sarà

com'era

come sarà

com'era

come sarà

Infanzia

15

18

25

26

28

29

Primaria

10

15

25

26

25

27

Second. I gr

15

18

25

27

29

30

Second. II gr

20

27

25

30

29

30

Le pluriclassi saranno costituite da non meno di 8 alunni e non più di 18 alunni. Prima il numero minimo era di 6 e il massimo di 12 alunni.

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Norme sull'edilizia scolastica e sulla sicurezza

All'atto della formazione delle classi una delle prime verifiche che il dirigente scolastico, nella sua qualità di "datore di lavoro" ai fin della sicurezza, deve effettuare, è quella relativa al rispetto dei parametri previsti da varie norme che impongono limiti all'affollamento delle aule scolastiche.

In primo luogo si richiama il D.M. 18.12.1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica".

In riferimento alla funzionalità didattica il suddetto decreto prevede - per garantire condizioni igieniche e sanitarie compatibili con l'attività didattica - i seguenti standard minimi di superficie:

  • scuola dell'infanzia - mq/alunno 1,80
  • scuola primaria - mq/alunno 1,80
  • scuola secondaria 1° grado - mq/alunno 1,80
  • scuola secondaria 2° grado - mq/alunno 1,96

L'altezza dei soffitti delle aule, inoltre, non può essere inferiore a 3 metri.

Una classe di scuola dell'infanzia, primaria e media con 26 persone, di conseguenza, dovrebbe avere una superficie di mq 46,80. Una classe di scuola secondaria di secondo grado di 26 alunni dovrebbe avere una superficie di mq 50,96; una di 30 alunni, mq 58,80.

Pur sembrando datate, queste disposizioni tecniche risultano ancora in vigore, fino alla emanazione delle nuove norme tecniche quadro e di quelle specifiche di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5 della predetta legge 23/96, in quanto richiamate sempre dall'art. 5, comma 3, della medesima legge n. 23/96.

Gli standard abitativi descritti determinano una cubatura di aria pro-capite adeguata che se non viene rispettata può causare danni alla salute per un non corretto ricambio d'aria. Inoltre la loro inosservanza comporta la decadenza dalla validità del certificato di agibilità e del certificato di prevenzione incendi rilasciati sulla base della effettiva planimetria e delle dimensioni delle aule e della scuola.

Nel caso di aule di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla legge, il dirigente scolastico, assolto all'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 18 del Decreto Legislativo 81/08, con l'inoltro della richiesta di intervento all'Ente proprietario dell'edificio, competente in merito ai lavori di adeguamento degli edifici, attrezzature, impianti, ecc. (per la c.d. messa a norma), ha l'obbligo di adottare le misure alternative al fine di garantire un equivalente livello di sicurezza: ad esempio, nel caso specifico, una proporzionale riduzione del numero degli alunni per classe. Per queste ragioni riteniamo opportuno ricordare ai dirigenti scolastici la necessità di verificare l'acquisizione agli atti della scuola di tutte le certificazioni relative all'agibilità e al condizioni igienico-sanitarie degli edifici, e, ove mancanti, di richiederne urgentemente il rilascio agli enti preposti (Enti locali e ASL).

Altra norma fondamentale da rispettare è il D.M. 26.8.1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" del Ministero degli Interni.

Il provvedimento in questione prevede che le aule scolastiche non devono contenere più di 26 persone (25 alunni + 1 docente o 24 alunni in caso di 2 docenti).

Il mancato rispetto degli standard indicati potrebbe costituire rischio grave per la sicurezza degli alunni e del personale in caso di necessità di evacuazione dell'edificio o dell'aula. Inoltre i Vigili del fuoco potrebbero non rilasciare o revocare il nulla osta antincendio.

Anche in questo caso si ribadisce la necessità di verificare l'acquisizione del nulla-osta (anche provvisorio) che, in caso di mancanza, deve essere anch'esso immediatamente richiesto.

Si ricorda che in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'art. 3, comma 2, che individuerà le particolari esigenze connesse al servizio scolastico, resta in vigore il D.M. 21.6.1996, n. 292, che individua il dirigente scolastico come "datore di lavoro", attribuendogli tutte gli obblighi e le relative responsabilità per l'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dapprima dal Dlgs 626/94 e ora dal Dlgs 81/08.

E', altresì, vigente il D.M. 29.9.1998, n. 382, recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell'igiene e sicurezza.

Per completezza dei riferimenti relativi alle responsabilità poste in capo ai diversi soggetti operanti presso le istituzioni scolastiche, si ritiene doveroso segnalare che sono comunque coinvolti nell'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza anche i "preposti" (docenti e DSGA) nonché le cosiddette "figure sensibili" (addetti al servizio di prevenzione e protezione) e il "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza", per le sua specifiche attribuzioni (art. 50, Dlgs 81).

Ciò significa, sostanzialmente, che intorno alla questioni dell'igiene e sicurezza delle scuole - al di là della possibile insorgenza di conflitti interprofessionali e interistituzionali - è necessario coinvolgere e mobilitare tutte le componenti della comunità scolastica, anche attraverso un'intelligente sensibilizzazione delle famiglie e "...della più ampia comunità civica e sociale".

E', infatti, inaccettabile - come la CISL Scuola ha già da tempo denunciato - che la "questione sicurezza" nelle scuole assuma una rilevanza nazionale solo in presenza di "incidenti" che suscitano indignazione sociale e allarme mediatico, con posticce esternazioni da parte di soggetti politici ed istituzionali di sentimenti di partecipazione e solidarietà accompagnati da tanto determinati quanto evanescenti propositi di individuare e perseguire responsabilità, ritardi, inadempienze ed omissioni.

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Il comma 5 dell'articolo 64 del decreto-legge 112/08, convertito dalla legge 133/08, prevede che i dirigenti del MIUR, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

Tale norma, a parere della CISL Scuola, confligge clamorosamente con l'esigenza di rispettare le disposizioni che abbiamo prima descritto. Infatti, come ricordato in premessa, le stesse disposizioni ministeriali (C.M. 38 del 2.4.2009) richiamano esplicitamente le norme relative alle dimensioni delle aule: in conseguenza di ciò i dirigenti scolastici si verrebbero a trovare costretti, da un lato, nel rispetto e nei vincoli imposti dalle norme contenute nell'articolo 64 del decreto-legge 112/08, a predisporre la formazione delle classi in termini astratti, e, dall'altro, a constatare che le aule dell'edificio scolastico non consentono di ospitare il numero di alunni definito applicando il nuovo regolamento in corso di approvazione.

In sostanza, ottemperando alle disposizioni ministeriali sulla formazione delle classi i dirigenti scolastici dovrebbero poi violare le norme che impongono il rispetto di parametri di sicurezza e di tutela della salute, norme che non possono essere ignote ai vertici politici e amministrativi sia del MIUR che del MEF.

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La CISL Scuola si sente fortemente impegnata a lanciare e sostenere una capillare campagna di sensibilizzazione istituzionale, politica, sociale e professionale intorno all'igiene e sicurezza delle scuole, già di fatto avviata con la nota  dello scorso 31 marzo con la quale si chiede al Ministro Gelmini di conoscere le concrete modalità di utilizzo, a partire dai tempi di programmazione e gestione, del miliardo di euro dei Fondi CIPE recentemente stanziato quale avvio di un piano straordinario risolutivo dell'"emergenza sicurezza".

Momento strategico e operativo di questo impegno è costituito dall'avvio, attraverso le strutture periferiche della CISL Scuola, un puntuale monitoraggio degli effetti delle nuove disposizioni ordinamentali sulla formazione delle classi, in rapporto alla capienza dei locali, quale presupposto per individuare in quante e quali realtà si è proceduto al superamento dei limiti di capienza delle aule scolastiche, segnalando e denunciando, anche attraverso una specifica vertenza nazionale, tutte le situazioni di violazione delle norme sopra richiamate.

La CISL Scuola, in questa battaglia, vuole essere innanzitutto vicina e solidale alle scuole, nella consapevolezza che le vere controparti sono quei soggetti istituzionali - già richiamati - in quanto dotati di effettive potestà operative e finanziarie finalizzate a garantire l'igiene e sicurezza degli edifici scolastici.

E' a questi soggetti che la CISL Scuola si impegna ad impedire, con ogni mezzo, il facile esercizio di scaricare sull'anello terminale della catena responsabilità, certamente non eludibili, ma che, attraverso intimidazioni, come già evidenziato, risultano molto vicine ad una consapevole, e quindi tanto più colpevole, istigazione a violare norme dell'ordinamento.