Pensioni 2009: ipotesi di direttiva ai sensi dell'art. 72, legge 133/08

09.01.2009 16:57

L'Amministrazione ha consegnato una bozza di direttiva nella quale sono indicati ai Direttori Regionali (per quanto riguarda i Dirigenti Scolastici) e ai Dirigenti Scolastici (per quanto concerne il personale docente, educativo ed ATA) i criteri cui attenersi nell'adozione dei provvedimenti relativi alle richieste di trattenimento in servizio oltre l'età prevista per il collocamento a riposo (65 anni) o per la risoluzione del rapporto al compimento dell'anzianità massima contributiva (40 anni di contributi).

La direttiva, scarna ed essenziale:

  • indica, in premessa, l'esigenza di finalizzare i provvedimenti all'obiettivo prioritario di evitare il determinarsi o l'aggravarsi di situazioni di esubero del personale;
  • affronta, poi, separatamente le questioni relative all'applicazione del comma 7 dell'art. 72 (trattenimento oltre i 65 anni) e del comma 11 (compimento della massima anzianità contributiva). Per quest'ultima situazione i paragrafi del provvedimento sono due: uno relativo al personale docente, educativo e ata, l'altro ai Dirigenti Scolastici.

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Sul primo punto (comma 7, art. 72), la direttiva esclude che si possa dar luogo all'accoglimento di domande di trattenimento in servizio oltre i 65 anni, eccetto nei casi in cui la richiesta sia finalizzata al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima o di quella massima. In sostanza, si prevede il non accoglimento della richiesta di proroga per chi contestualmente abbia compiuto 65 anni di età e 40 di contributi.

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Circa il secondo punto (comma 11, art. 72), per quanto riguarda il personale docente, educativo ed ATA si prevede che la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento dei 40 anni di contributi, operi unicamente per il personale appartenente a classe di concorso, posto o profilo che risulti in situazione di esubero in ambito provinciale, oppure versi in particolari situazioni (permanentemente fuori ruolo per motivi di salute, valutazione negativa del servizio che risulti da adeguata e documentata motivazione). Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, una volta completati i necessari accertamenti relativi all'anzianità contributiva e all'esistenza di situazione di esubero, deve essere comunicato agli interessati con un preavviso di almeno 6 mesi dalla data prevista per la cessazione dal servizio. Superato tale termine, il provvedimento produce effetti dall'anno scolastico immediatamente successivo. Ciò significa che le eventuali cessazioni da disporre per l'a.s. 2009/10 dovranno essere comunicate entro il 1° marzo 2009: trascorsa tale data, la cessazione avverrà nell'a.s. 2010/11.

Per quanto riguarda i Dirigenti Scolastici, la Direttiva richiama quanto contenuto nella circolare n. 10 del 20.10.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, laddove si evidenzia che la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di contribuzione deve essere specificamente prevista nel provvedimento di incarico. Ciò premesso, riconduce anche per tale tipologia di personale l'adozione del provvedimento di collocamento in pensione solo in presenza di situazioni di esubero conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, o a documentata valutazione negativa del servizio.

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La CISL Scuola, riservandosi di far pervenire - come peraltro richiesto dall'Amministrazione - le proprie valutazioni in merito alla bozza illustrata, ha evidenziato come sulle questioni previdenziali si stia determinando un quadro sempre più confuso e contraddittorio, che vede convivere indicazioni di segno contrapposto (da un lato si tende a ridurre le possibilità di lasciare il servizio, dall'altro si colloca forzosamente in pensione il personale).

In tale contesto, i provvedimenti di cui all'art. 72 assumono connotati di problematicità e delicatezza di cui non si può non tener conto, sia per il prevedibile contenzioso conseguente a decisioni che devono essere adeguatamente motivate (in presenza di possibili conflitti con altre disposizioni di legge sui quali è in corso un approfondimento del nostro ufficio legale), sia per la difficoltà a garantire condizioni di equità e uniformità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale.

In considerazione di ciò, si ritiene che le disposizioni in questione non possano che essere applicate, specie nell'immediato, in situazioni limitate e da valutare con la massima cautela.

Devono essere definite, inoltre, in modo chiaro e inequivocabile le istruzioni operative concernenti le modalità di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa, con particolare riferimento alla situazione contributiva. Al riguardo, l'Amministrazione ha precisato che saranno comunque prese in considerazione solo le situazioni conseguenti a provvedimenti (riscatti, ricongiunzioni, ecc.) formalmente conclusi in via definitiva.