Graduatorie ad esaurimento: dal MPI ulteriori FAQ (dal n. 26 al n. 38)

15.05.2007 20:12

Il MPI ha diffuso, in data odierna, una seconda serie di FAQ (dopo la prima, emanata lo scorso 5 aprile) concernenti il D.D.G. 16.3.2007 "Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo".
Sono stai forniti ulteriori chiarimenti su specifiche questione sulle quali durante i recenti incontri, in materia, sono stati registrati - tra Organizzazioni Sindacali e MPI - orientamenti comuni.

In particolare, alcune precisazioni.

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La FAQ n. 33 precisa i nuovi criteri per l'applicazione del vincolo di 6 mesi nella valutazione dei servizi, vincolo contenuto nella tabella di valutazione della 3ª fascia.

Il MPI evidenzia che, in base alla nota 6, il servizio prestato - qualora inferiore a 6 mesi - può essere valutato una sola volta o come servizio specifico o come servizio non specifico.

La CISL Scuola, al riguardo, nel corso del confronto, ha sottolineato con forza l'interpretazione dell'Amministrazione completamente difforme dalla posizione espressa dalla stessa in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie del 2005; tale innovazione, tra l'altro, non è stata evidenziata nella nota di accompagnamento al DDG 16.3.2007.

La CISL Scuola è comunque riuscita a far inserire nella FAQ il diritto alla convocazione degli aspiranti che, con riferimento alle istruzioni precedentemente impartite, hanno chiesto la valutazione del medesimo servizio inferiore a 6 mesi in più graduatorie. Ciò al fine di acquisire, per la regolarizzazione della domanda, la volontà dell'interessato (evitando, così, l'azione "d'ufficio" dell'USP).

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La FAQ n. 35 chiarisce l'attribuzione dei 30 punti aggiuntivi per la laurea in "scienza della formazione" conseguita a seguito di un corso abbreviato (iscrizione al 3° o 4° anno), in virtù dei crediti riconosciuti dalle Università per il possesso di altre lauree (es. pedagogia o scienza dell'educazione).

In tali casi, la durata legale del corso di laurea è ricondotta al quadriennio, comprendendo anche gli anni accademici antecedenti quello di ammissione (es. in caso di ammissione al 3° anno, si considerano anche i 2 anni accademici antecedenti); i servizi prestati nel corso del quadriennio - visto il riconoscimento dei 30 punti - non possono essere valutati.

La stessa FAQ precisa che - qualora la laurea o l'abilitazione sia stata conseguita in un numero di anni superiore alla normale durata del corso - il periodo di durata legale deve corrispondere rispettivamente ai primi 4 anni o 2 anni a partire da quello di iscrizione (si trascurano gli anni fuori corso). Ciò ha ovviamente riflessi sui servizi prestati contemporaneamente alla frequenza e sulla loro valutabilità (non si valutano esclusivamente i servizi prestati nei primi 4 o 2 anni).