Graduatorie permanenti e "scuole di montagna": la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale

29.01.2007 16:58

Con la sentenza n. 11/2007 (decisa il 10 gennaio e depositata in Cancelleria venerdì scorso, 26 gennaio) la Corte Costituzionale - pronunciandosi sulle questioni sollevate da un'ordinanza del TAR del Molise e da due ordinanze del TAR Sicilia, sezione di Catania - ha dichiarato illegittima la parte della legge 143/2004 che, con riferimento alle graduatorie permanenti e ai comuni di montagna, non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse (legge n. 90 del 1957).

Precisamente, la "scure" della Suprema Corte "colpisce" il paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e allegata al medesimo decreto ("Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università"), convertito, con modificazioni, dalla suindicata legge 4 giugno 2004, n. 143.

La Corte Costituzionale, quindi,  non ha ritenuto illegittimo in assoluto il raddoppio del punteggio per le scuole di montagna ma soltanto quello applicato al servizio prestato in scuole "non rispondenti ai requisiti previsti dalla legge 90/57 (scuole pluriclasse).  La Corte, infatti, non si è pronunciata (in quanto in questa sede non è stata sollevata la questione) in merito alle altre tipologie di servizi per i quali la legge 143/2004 ha introdotto il raddoppio del punteggio, cioè quelli prestati nelle isole minori e negli istituti penitenziari.

La CISL Scuola

  • chiederà un urgente confronto con l'Amministrazione per analizzare a fondo la "portata" della decisione della Consulta e verificare quali adempimenti il Ministero intenda mettere in atto per darne piena attuazione;
  • valuterà le iniziative da proporre a coloro che, iscritti nelle graduatorie stesse, abbiano interesse a vedere attuata la sentenza in questione;
  • sottolinea che rispetto alle graduatorie, inoltre, dovrà trovare applicazione, con il prossimo aggiornamento, quanto stabilito dal comma 605 dell'art. 1 della Finanziaria 2007 che ha soppresso - ma a partire dal 1° settembre 2007 e con riferimento a tutti i servizi - la parte della tabella che prevede il raddoppio del punteggio (non solo il servizio nelle "scuole di montagna" ma anche quello prestato nelle piccole isole e negli istituti penitenziari).