PERSONALE ATA: ART. 7, CCNL 2° biennio. Emanata la nota 125 del 5.10.2005. Comunicato unitario FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola

06.10.2006 16:34

Si sono conclusi nella serata dello scorso 3 ottobre i lavori del "Tavolo di confronto" istituito ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo nazionale del 10 maggio 2006 sull'attuazione dell'art. 7 CCNL 7.12.2005.

Negli incontri sono state affrontati gli aspetti riguardanti le ricadute del nuovo istituto contrattuale dell'art. 7 sull'organizzazione del lavoro del personale ATA in connessione dell'inizio del nuovo anno scolastico e della conseguente necessità di definire il contratto integrativo di scuola.

Il Ministero ha emanato, il 5 ottobre, la nota prot. 125/vm che assume integralmente le modalità condivise tra le parti sindacali e l'Amministrazione in merito alle  ricadute del nuovo istituto contrattuale sull'organizzazione del lavoro e all'attribuzione della posizione economica al personale nel frattempo trasferito ad altra provincia.

Una nota che raccoglie le richieste unitarie di chiarimento avanzate da tempo dalle Organizzazioni Sindacali e che ha lo scopo di fornire indicazioni univoche, condivise dalle parti, coerenti con il contratto ed il suo accordo applicativo.

1) Vengono ribaditi ruolo e potestà della contrattazione di scuola rispetto:

  • alla definizione dell'organizzazione del lavoro in relazione alle esigenze di funzionalità dei servizi, utilizzando sia il personale di cui all'art. 47 del vigente CCNL, sia quello beneficiario dell'art. 7;
  • all'assegnazione di tutto il personale (compreso quello titolare dell'art. 7) ai plessi, sezioni staccate, succursali.

2) Vengono definite, inoltre, due questioni riguardanti specificamente la sostituzione del DSGA:

  • per la copertura dei posti DSGA eventualmente vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico è possibile utilizzare l'assistente amministrativo titolare dell'art. 7 solo se disponibile;
  • in tutti i casi è prevista la nomina di un supplente per la sostituzione dell'assistente amministrativo che eventualmente sostituisca il DSGA.

3) Si affrontano e si chiariscono, infine, le modalità di attribuzione del beneficio economico al personale titolare dell'art. 7 nel frattempo trasferito ad altra provincia:

  • se utilmente inseriti nelle rispettive graduatorie provinciali, quanti siano stati nel frattempo trasferiti ad altra provincia hanno diritto alla frequenza del corso di formazione ed alla attribuzione del beneficio economico nella provincia di nuova titolarità;
  • il relativo pagamento sarà disposto dalla locale Direzione Provinciale del Tesoro.

Il Ministero, infine:

  • sollecita le Direzioni Regionali ad inviare urgentemente la nota alle scuole per garantire uniformità di applicazione e di gestione nell'attuazione dell'art. 7;
  • raccomanda alle Direzioni Regionali di accelerare lo svolgimento dei corsi di formazione, allo scopo di concluderli entro novembre.

 

Comunicato unitario di FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola

sull'attuazione dell'art. 7 del CCNL 7.12.2005 concernente il personale ATA