Personale ATA. Attribuzione di priorità nella scelta delle sede (ex artt. 21 e 33, legge 104/92). Chiarimenti

07.07.2006 15:41

Con la nota prot. n. 928, emanata dal Ministero dell'Istruzione in data odierna , l'Amministrazione chiarisce che il personale ATA inserito nelle graduatorie "24 mesi" può - per fruire dei benefici ex art. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/92 (diritto alla priorità di scelta della sede) - far valere gli specifici requisiti purchè posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione ai concorsi in questione (ricordiamo che ciascuna Direzione Regionale ha emanato, in base alle disposizioni contenute nella nota prot. n. 42 del 12.1.2006, il rispettivo bando).